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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 22011/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Presidente; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagata (e quindi in proprio) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 23 febbraio 2026 dal Tribunale di Siracusa che dichiarava inammissibile l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 7 febbraio 2026 in relazione a plurime violazioni (art. 44 lett. c) dPR n. 380/01, art. 181 d.

Igs. n. 42/04, art. 518-duodecies cod. pen.).

Il ricorso è affidato a sette motivi

1. Il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità dagli artt. 322, 324, 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. nella parte in cui individuano i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro emesso dal GIP, nonché del contenuto che deve avere l'ordinanza del riesame, ed ancora deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'interesse concreto e attuale della persona sottoposta alle indagini correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

La ricorrente si duole, in particolare, che il Tribunale del riesame abbia omesso erroneamente la valutazione dei documenti (nei limiti in cui erano già presenti in atti) idonei a comprovare l'interesse concreto e attuale dell'indagata (non proprietaria del bene) alla rimozione del sequestro, così giungendo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso deduce l'inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità dagli artt. 322, 324 e 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché il Tribunale avrebbe omesso di motivare in merito all'interesse dell'indagata ad avere comunque una decisione in ordine ai requisiti del "fumus" e del "periculum", ed ancora mancanza ed apparenza della motivazione e violazione degli artt. 24 e 111 Cost.: deduce che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto riesame esclusivamente per conto della società.

3. Il terzo motivo di ricorso deduce travisamento della prova tecnica e motivazione apparente, e comunque l'insussistenza del "fumus" con riferimento a tutte le imputazioni, violazione e falsa applicazione dell'art. 44 dPR n. 380/01, e l'estraneità della [OSCURATO:PERSONA] ai fatti, commessi in epoca antecedente alla sua nomina.

4. Il quarto motivo deduce l'insussistenza del "fumus" con riferimento all'ipotizzato reato di cui all'art. 181 d.

Igs. n. 42/04, anche quanto alla assenza di una condotta comnnissiva in capo alla ricorrente.

5. Il quinto motivo deduce l'insussistenza del "fumus" anche con riferimento all'ipotesi delittuosa i cui all'art. 518-duodecies cod. pen.6.

Il sesto motivo deduce l'insussistenza del "periculum in mora", la contraddizione logica dell'ordinanza sul punto e la neutralizzazione del "periculum" per effetto della disposta custodia giudiziaria in capo alla ricorrente.

7. Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione del principio di proporzionalità del sequestro, nella duplice dimensione costituzionale (art. 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU).

All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; il difensore presente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza formalizzata dalla ricorrente, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria, facendo buon governo dei principi espressi da questa Corte in materia.

2. In primo luogo, correttamente il Tribunale del riesame ha evidenziato come il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società proprietaria del bene fosse inammissibile per difetto di procura speciale.

Secondo, infatti, il consolidato orientamento di legittimità, la società proprietaria di un bene, terza rispetto al procedimento penale, come tutte le parti private, sta in giudizio a mezzo di procuratore speciale: la giurisprudenza consolidata sul punto ha infatti chiaramente affermato che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della società terza rispetto al procedimento penale e titolare dei beni dei quali si chiede la restituzione, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925).

Né la procura speciale allegata in atti, datata 20 marzo 2026 (quindi successiva allo svolgimento dell'impugnazione cautelare dinanzi al Tribunale) può sanare la relativa causa di inammissibilità dichiarata dal giudice del riesame

3. Quanto al ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] quale indagata (qualità che, del resto, viene menzionata anche nella procura speciale per i/ ricorso per cassazione datata 20 marzo 2026), il Tribunale del riesame ha ritenuto che la ricorrente, pur astrattamente legittimata alla presentazione del ricorso, non avesse tuttavia allegato l'interesse attuale e concreto che, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione nella sua massima composizione, costituisce condizione di ammissibilità dell'impugnazione.

In particolare, si osserva che con il primo mot 3di ricorso la ricorrente si duole di tale declaratoria di inammissibilità, adducendo una serie di documenti e allegando talune considerazioni in diritto che, in questa sede, risultano tuttavia tardivamente addotti.

In particolare, la ricorrente deduce con il ricorso per cassazione che nella qualità di amministratore unico della società la stessa è titolare della responsabilità gestoria ex art. 2392 cod. civ. per l'amministrazione del patrimonio sociale, e che alla medesima si imputa la responsabilità per la conservazione del patrimonio sociale, entrambi obblighi di legge idonei ad integrare l'interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso in proprio: deduce, inoltre, la ricorrente che l'esistenza di tali obblighi (e del correlativo interesse ad impugnare), benché non espressi, fossero comunque desumibili dal Tribunale del riesame dalla visura camerale della società [OSCURATO:PERSONA], presente in atti (sia con riferimento alla qualità di amministratore unico in capo alla [OSCURATO:PERSONA] che con riferimento alla titolarità di quote del relativo capitale sociale per una percentuale pari al 50%).

Tuttavia, come chiaramente affermato • dalla recente sentenza delle sezioni unite (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01, sul punto, in particolare, paragrafo 12.3 della motivazione), tale interesse andava dedotto con specifica allegazione dinanzi al Tribunale del riesame (circostanza che non risulta dalla lettura del ricorso) sicché l'allegazione operata dinanzi a questa Corte non vale a sanare l'originaria carenza rilevata con il provvedimento impugnato.

4. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, dal secondo al settimo, si osserva che in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale per ragioni pregiudiziali, il Tribunale del riesame non ha proceduto a scrutinare le successive questioni dedotte, questioni che, anche in questa sede, restano assorbite all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Deve infatti richiamarsi da un lato il tenore dell'art. 527 cod. proc. pen., che stabilisce un ordine logico giuridico delle "deliberazioni", dall'altro l'orientamento di questa Corte per il quale in tema di ricorso per cassazione, qualora concorrano due cause di inammissibilità, di cui l'una concernente ragioni formali e l'altra ragioni contenutistiche, la prima prevale sulla seconda, atteso che solo un ricorso formalmente valido può essere scrutinato sotto il profilo del contenuto. (Fattispecie relativa alla declaratoria di inammissibilità, per irrituale presentazione nella cancelleria del giudice "a quo", di un ricorso inammissibile anche in quanto deducente un motivo non previsto dalla legge). (Sez. 1, n. 3820 del 11/01/2017, dep. 2018, P.g. in proc.

Errico, Rv. 272423 - 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in 413 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Presidente; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagata (e quindi in proprio) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 23 febbraio 2026 dal Tribunale di Siracusa che dichiarava inammissibile l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 7 febbraio 2026 in relazione a plurime violazioni (art. 44 lett. c) dPR n. 380/01, art. 181 d. Igs. n. 42/04, art. 518-duodecies cod. pen.). Il ricorso è affidato a sette motivi 1. Il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità dagli artt. 322, 324, 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. nella parte in cui individuano i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro emesso dal GIP, nonché del contenuto che deve avere l'ordinanza del riesame, ed ancora deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'interesse concreto e attuale della persona sottoposta alle indagini correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. La ricorrente si duole, in particolare, che il Tribunale del riesame abbia omesso erroneamente la valutazione dei documenti (nei limiti in cui erano già presenti in atti) idonei a comprovare l'interesse concreto e attuale dell'indagata (non proprietaria del bene) alla rimozione del sequestro, così giungendo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce l'inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità dagli artt. 322, 324 e 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché il Tribunale avrebbe omesso di motivare in merito all'interesse dell'indagata ad avere comunque una decisione in ordine ai requisiti del "fumus" e del "periculum", ed ancora mancanza ed apparenza della motivazione e violazione degli artt. 24 e 111 Cost.: deduce che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto riesame esclusivamente per conto della società. 3. Il terzo motivo di ricorso deduce travisamento della prova tecnica e motivazione apparente, e comunque l'insussistenza del "fumus" con riferimento a tutte le imputazioni, violazione e falsa applicazione dell'art. 44 dPR n. 380/01, e l'estraneità della [OSCURATO:PERSONA] ai fatti, commessi in epoca antecedente alla sua nomina. 4. Il quarto motivo deduce l'insussistenza del "fumus" con riferimento all'ipotizzato reato di cui all'art. 181 d. Igs. n. 42/04, anche quanto alla assenza di una condotta comnnissiva in capo alla ricorrente. 5. Il quinto motivo deduce l'insussistenza del "fumus" anche con riferimento all'ipotesi delittuosa i cui all'art. 518-duodecies cod. pen.6. Il sesto motivo deduce l'insussistenza del "periculum in mora", la contraddizione logica dell'ordinanza sul punto e la neutralizzazione del "periculum" per effetto della disposta custodia giudiziaria in capo alla ricorrente. 7. Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione del principio di proporzionalità del sequestro, nella duplice dimensione costituzionale (art. 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU). All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; il difensore presente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza formalizzata dalla ricorrente, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria, facendo buon governo dei principi espressi da questa Corte in materia. 2. In primo luogo, correttamente il Tribunale del riesame ha evidenziato come il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società proprietaria del bene fosse inammissibile per difetto di procura speciale. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di legittimità, la società proprietaria di un bene, terza rispetto al procedimento penale, come tutte le parti private, sta in giudizio a mezzo di procuratore speciale: la giurisprudenza consolidata sul punto ha infatti chiaramente affermato che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della società terza rispetto al procedimento penale e titolare dei beni dei quali si chiede la restituzione, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Né la procura speciale allegata in atti, datata 20 marzo 2026 (quindi successiva allo svolgimento dell'impugnazione cautelare dinanzi al Tribunale) può sanare la relativa causa di inammissibilità dichiarata dal giudice del riesame 3. Quanto al ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] quale indagata (qualità che, del resto, viene menzionata anche nella procura speciale per i/ ricorso per cassazione datata 20 marzo 2026), il Tribunale del riesame ha ritenuto che la ricorrente, pur astrattamente legittimata alla presentazione del ricorso, non avesse tuttavia allegato l'interesse attuale e concreto che, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione nella sua massima composizione, costituisce condizione di ammissibilità dell'impugnazione. In particolare, si osserva che con il primo mot 3di ricorso la ricorrente si duole di tale declaratoria di inammissibilità, adducendo una serie di documenti e allegando talune considerazioni in diritto che, in questa sede, risultano tuttavia tardivamente addotti. In particolare, la ricorrente deduce con il ricorso per cassazione che nella qualità di amministratore unico della società la stessa è titolare della responsabilità gestoria ex art. 2392 cod. civ. per l'amministrazione del patrimonio sociale, e che alla medesima si imputa la responsabilità per la conservazione del patrimonio sociale, entrambi obblighi di legge idonei ad integrare l'interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso in proprio: deduce, inoltre, la ricorrente che l'esistenza di tali obblighi (e del correlativo interesse ad impugnare), benché non espressi, fossero comunque desumibili dal Tribunale del riesame dalla visura camerale della società [OSCURATO:PERSONA], presente in atti (sia con riferimento alla qualità di amministratore unico in capo alla [OSCURATO:PERSONA] che con riferimento alla titolarità di quote del relativo capitale sociale per una percentuale pari al 50%). Tuttavia, come chiaramente affermato • dalla recente sentenza delle sezioni unite (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01, sul punto, in particolare, paragrafo 12.3 della motivazione), tale interesse andava dedotto con specifica allegazione dinanzi al Tribunale del riesame (circostanza che non risulta dalla lettura del ricorso) sicché l'allegazione operata dinanzi a questa Corte non vale a sanare l'originaria carenza rilevata con il provvedimento impugnato. 4. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, dal secondo al settimo, si osserva che in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale per ragioni pregiudiziali, il Tribunale del riesame non ha proceduto a scrutinare le successive questioni dedotte, questioni che, anche in questa sede, restano assorbite all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Deve infatti richiamarsi da un lato il tenore dell'art. 527 cod. proc. pen., che stabilisce un ordine logico giuridico delle "deliberazioni", dall'altro l'orientamento di questa Corte per il quale in tema di ricorso per cassazione, qualora concorrano due cause di inammissibilità, di cui l'una concernente ragioni formali e l'altra ragioni contenutistiche, la prima prevale sulla seconda, atteso che solo un ricorso formalmente valido può essere scrutinato sotto il profilo del contenuto. (Fattispecie relativa alla declaratoria di inammissibilità, per irrituale presentazione nella cancelleria del giudice "a quo", di un ricorso inammissibile anche in quanto deducente un motivo non previsto dalla legge). (Sez. 1, n. 3820 del 11/01/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Errico, Rv. 272423 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in 413 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 22011/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris