CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdate-akaiLs.e-a14e-pagti+ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 27 aprile 2021, ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod.proc.pen., riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la Corte di appello aveva ritenuto che andasse esclusa la ricorrenza di una delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., senza però alcuna motivazione sul punto. 1.2 Il difensore rileva inoltre che la Corte di appello non aveva indicato alcuna ragione, né logica né giuridica, circa il percorso seguito nell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod.pen. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore lamenta che la difesa aveva argomentato circa la ragionevolezza della concessione delle attenuanti generiche, che la Corte aveva liquidato con una motivazione assolutamente apparente 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II difensore osserva che Alecci aveva sempre dichiarato genuinamente la propria partecipazione alla rapina, spirito da motivi di ordine economico, descrivendo il suo ruolo assolutamente marginale; già in sede di gravame delle misure cautelari, erano stati erroneamente considerati il ruolo di Alecci e il contributo da lui apportato, ed i suoi precedenti penali; inoltre non vi era traccia dell'uso di un'arma nella commissione della rapina; il difensore chiedeva quindi che venissero riconosciute le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis cod.pen. e l'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 E' principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sulla quantificazione della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, si deve precisare che, quanto al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che "in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01); quanto ai rimanenti motivi di ricorso, si rileva che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge; pertanto, i motivi relativi alla sussistenza di aggravanti ed attenuanti sono inammissibili. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]