CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02612/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanz, del 31/5/20311 il Tributale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella det P. del Tribu al di Napoli in data 25 marzo 2021, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso Caruso tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria. Richiamate le deduzioni difensive esposte in una memoria depositata in sede di riesame ed esaminati gli elementi posti a fondamento della misura, segnala che il Tribunale aveva in parte accolto quelle deduzioni, avendo tuttavia valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Masi e le conversazioni intercettate. Quanto al Masi la valutazione del Tribunale avrebbe dovuto reputarsi illogica e apodittica, non potendosi considerare significativo il riconoscimento fotografico operato dal predetto, il quale si era limitato a dire che si trattava di soggetto che assumeva stupefacenti, quando si sarebbe trattato di verificare la corrispondenza specifica con il soggetto di cui egli aveva parlato. Ma una volta esclusa la valenza delle dichiarazioni del Masi non avrebbe potuto darsi rilievo alle conversazioni intercettate, al fine di individuare il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio. Anche se il Tribunale aveva inteso attribuire rilievo decisivo a tali , conversazioni, avrebbe dovuto rilevarsi che le stesse erano state ritenute dalP . inidonee a corroborare l'accusa formulata al capo 23) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e che il richiamo dell'ordinanza genetica da parte del Tribunale finiva per assumere un valore antitetico rispetto alla valutazione formulata. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale non aveva considerato l'incensuratezza del ricorrente e la valenza della richiesta di restrizione domiciliare in territorio distante dal teatro dei fatti. Né avrebbe potuto sottacersi il continuo svolgimento di attività lavorativa per dimostrare una personalità positivamente orientata, ciò che il Tribunale aveva indebitamente disconosciuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo riguardante la gravità indiziaria, nel riproporre le deduzioni difensive già formulate, articola censure generiche, che non si confrontano con la motivazione e non individuano vizi rilevanti in sede di legittimità. 2.1. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non tanto per suffragare lo specifico ruolo assunto dal ricorrente, ma per ricostruire il quadro associativo alla base della gestione delle piazze di spaccio, facenti capo ai fratelli Russo.Tale analisi, invero idonea a dar conto della concreta operatività di un gruppo dedito al narcotraffico, che si avvaleva di stabili canali di approvvigionamento, nonché di custodi e spacciatori di varie tipologie di sostanze stupefacenti, non ha formato oggetto di specifiche censure difensive e costituisce lo sfondo nel quale è stata inserita la ricostruzione del ruolo assunto dal ricorrente. A tal fine il Tribunale ha dato solo genericamente rilievo al riferimento fatto dal collaboratore di giustizia Masi all'ausilio arrecato a [OSCURATO:PERSONA] da tale Pasquale detto Wolker, segnalando come fosse compatibile con tale assunto la circostanza che lo stesso collaboratore, in un successivo interrogatorio, avesse riconosciuto in fotografia [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come assuntore di droga. Inoltre, il Tribunale non ha inteso valorizzare le circostanze che avevano condotto all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel 2016. Al contrario, nel provvedimento impugnato la posizione del ricorrente è stata valutata alla luce delle risultanze desumibili dalle conversazioni intercettate. 2.2. Ma, a fronte di ciò, deve rimarcarsi come, da un lato, risultino inconferenti le reiterate deduzioni difensive incentrate sulle dichiarazioni del collaboratore Masi e sulle circostanze correlate all'arresto di Amato e, dall'altro, non siano state formulate specifiche censure, rilevanti in sede di legittimità, con riguardo alla concludenza attribuita ai fini della ricostruzione della gravità indiziaria ai colloqui coinvolgenti direttamente o indirettamente il ricorrente, secondo le linee interpretative segnalate nel provvedimento impugnato. 2.3. A ben guardare, l'unica doglianza formulata si risolve in una censura parimenti generica. E' stato infatti sottolineato che nell'ordinanza genetica era stata esclusa la gravità indiziaria a carico del ricorrente con riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, oggetto della contestazione di cui al capo 23), e si è rilevato dunque che l'ampio richiamo dell'ordinanza genetica implicava anche quello alla valutazione del G.I.P. in ordine al difetto «di quel minimo di specificità quanto alle modalità di realizzazione, rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione». \r,i2 4 Ma, in realtà, il rilievo del -' era da valutarsi alla luce della contestualmente ravvisata gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico, dovendo dunque essere inteso con riguardo alla individuazione di singole, specifiche condotte, concretamente sussumibili, anche sotto il profilo spazio-temporale, nella fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309 cit come evocata nel capo 23), senza che ciò sottendesse tuttavia l'estraneità del ricorrente al sistema organizzato, facente capo ai Russo, volto alla gestione sincronica di tre piazze di spaccio.Proprio in tale prospettiva il Tribunale ha inteso valorizzare le conversazioni intercettate, segnalando come da esse risultassero gli stretti rapporti del ricorrente con i Russo e con altri soggetti dediti allo spaccio per conto della consorteria e in particolare emergesse il collegamento tra il ricorrente, Amato e Anatriello, ai fini del rifornimento e della gestione della piazza di spaccio, sulla base di precise intese e di un condiviso linguaggio criptico. Da ciò discende che il motivo di ricorso si appalesa nel suo complesso aspecifico, in quanto inidoneo a vulnerare i passaggi della motivazione attraverso i quali si è dato conto della gravità indiziaria con riferimento alla posizione di partecipe del sodalizio, assunta dal ricorrente. 3. Altrettanto generico risulta il motivo concernente il tema delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata. Sul punto il ricorrente si è limitato a segnalare che il Tribunale non aveva valutato la possibilità di applicare una misura domiciliare in luogo lontano da quello nel quale si erano svolti i fatti e inoltre non aveva tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Ma in realtà il Tribunale ha valorizzato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, d.P.R. 309 del 1990, rafforzandone la concreta valenza attraverso considerazioni volte a suffragare la sussistenza di un effettivo e attuale pericolo di reiterazione, e rilevando dunque come l'attività lavorativa svolta dal ricorrente non avesse mai costituito per il predetto un elemento tale da dissuaderlo dallo svolgere il ruolo affidatogli all'interno della consorteria, peraltro in assenza di elementi tali da attestare un radicale mutamento dello stile di vita, e come solo la custodia in carcere costituisse misura idonea a recidere i contatti del ricorrente con gli altri associati, a fronte di quanto riferito da alcuni collaboratori in ordine alla persistente operatività della piazza di spaccio dei fratelli Russo almeno fino al 2020. Si tratta di valutazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta specificamente, risolvendosi in assertive deduzioni, peraltro inerenti al merito, non consentite in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/11/2