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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 34583/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17798-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'A-MISTO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 101/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d'appello di Torino, decidendo sull'appello proposto dall'Inps, contro la sentenza del Tribunale di Novara, lo ha rigettato, confermando la sentenza del Tribunale che ha ritenuto prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], professionista iscritta alla Gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte nell'anno indicato in ricorso; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto prescritto il credito contributivo per l'inutile decorso del termine quinquennale a far data dalla scadenza prevista per il pagamento dei contributi (9.7.2012); ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 cod.civ. (con conseguente sospensione del termine di prescrizione), dando atto che nella dichiarazione fiscale (presentata il 26.9.2012) la ricorrente non aveva compilato il riquadro RR ma aveva comunque dichiarato tutti i redditi conseguiti nell'anno di riferimento, di importo inferiore ai limiti di cui all'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003.

Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la professionista ha resistito con controricorso.

Ric. 2021 n. 17798 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -2- La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18 comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 conv.to con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 (art. 360 n. 3 c.p.c.)».

L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 27950 del 2018).

Il motivo è inammissibile.

Con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17769/2015), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo Ric. 2021 n. 17798 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -3- diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Ha poi proceduto ad un accertamento di fatto, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo, considerato che l'appellata aveva provveduto a dichiarare tutti i redditi conseguiti nell'anno di riferimento, di importo inferiore ai limiti di cui all'art. 44 comma 2, D.L. n. 269/2003, ritenendo tale condotta incompatibile con un doloso occultamento del credito.

Le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla Corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una sorta di «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude.

E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v.

Cass.15/02/2022, n. 4898, e Cass. 21/02/2022, n. 5578, Cass. 11/472022, 11643/2022 e successive conformi).

L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa Corte in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass.30/11/2021, n. 37529).

Ric. 2021 n. 17798 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -4- in definitiva, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 cod.proc.civ. ; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quanto versato a titolo di contributo unificato (Cass. Sez.Un., 20/2/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1000,00 e per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17798-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'A-MISTO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 101/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Torino, decidendo sull'appello proposto dall'Inps, contro la sentenza del Tribunale di Novara, lo ha rigettato, confermando la sentenza del Tribunale che ha ritenuto prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], professionista iscritta alla Gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte nell'anno indicato in ricorso; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto prescritto il credito contributivo per l'inutile decorso del termine quinquennale a far data dalla scadenza prevista per il pagamento dei contributi (9.7.2012); ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 cod.civ. (con conseguente sospensione del termine di prescrizione), dando atto che nella dichiarazione fiscale (presentata il 26.9.2012) la ricorrente non aveva compilato il riquadro RR ma aveva comunque dichiarato tutti i redditi conseguiti nell'anno di riferimento, di importo inferiore ai limiti di cui all'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003. Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la professionista ha resistito con controricorso. Ric. 2021 n. 17798 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18 comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 conv.to con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 (art. 360 n. 3 c.p.c.)». L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 27950 del 2018). Il motivo è inammissibile. Con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17769/2015), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo Ric. 2021 n. 17798 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Ha poi proceduto ad un accertamento di fatto, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo, considerato che l'appellata aveva provveduto a dichiarare tutti i redditi conseguiti nell'anno di riferimento, di importo inferiore ai limiti di cui all'art. 44 comma 2, D.L. n. 269/2003, ritenendo tale condotta incompatibile con un doloso occultamento del credito. Le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla Corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una sorta di «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass.15/02/2022, n. 4898, e Cass. 21/02/2022, n. 5578, Cass. 11/472022, 11643/2022 e successive conformi). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa Corte in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass.30/11/2021, n. 37529). Ric. 2021 n. 17798 sez. ML - ud. 09-11-2022 -4- in definitiva, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 cod.proc.civ. ; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quanto versato a titolo di contributo unificato (Cass. Sez.Un., 20/2/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1000,00 e per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a
Sentenza Cassazione n. 34583/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris