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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05002/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0111DQ8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna a pena ritenuta equa per il reato di concorso in tentato furto aggravato, é inammissibile.

Invero, ci si duole che la Corte di appello non abbia emesso una sentenza di assoluzione per non aver il Cardinale commesso il fatto e pertanto in violazione dell'art. 63, co. 2 cod. proc. pen.

Non si chiarisce, tuttavia, quali le ragioni di diritto e quelle di fatto a base di tali asserite violazioni.

Giova rammentare che connotato necessario del motivo posto a base dell'impugnazione è quello della specificità, previsto e prescritto dall'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., che ove assente importa, a norma dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità dello stesso.

La aspecificità del motivo può risultare per aspetti diversi: perché la censura costituisce mera ripetizione di quella già sottoposta al giudice impugnato, il quale - non essendo la doglianza inammissibile - l'abbia esaminata e quindi abbia ad essa replicato; dovendosi al proposito tener conto che la replica va rintracciata nella complessiva trama motivazionale, non assumendo rilievo la mancata esplicazione della valutazione parcellare di singoli rilievi.

Può, la specificità del motivo, esser data dalla mancanza di pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi.

Ancora, si coglie l'aspecificità nel motivo che è privo di riferimenti concreti alla peculiare vicenda oggetto di decisione, e quindi alla scansione argomentativa del provvedimento impugnato.

In tutte queste ipotesi in definitiva l'aspecificità emerge dalla assenza di connessione logica-argomentativa tra la censura e la decisione impugnata.

Una ricognizione della giurisprudenza di legittimità lascia emergere la varietà dei casi.

In questa sede pare pertinente citare anche la puntualizzazione operata da questa Corte per il caso nel quale vengano promiscuamente denunciate plurime violazioni di legge.

In tale ipotesi è necessario che il ricorrente dettagli le specifiche violazioni in ipotesi sussumibili nell'ambito di disciplina di ciascuna di esse; come a dire, che indichi specificamente la violazione riconducibile a ciascuna delle disposizioni in ipotesi violate dal provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 25741 del 20/03/2015 - dep. 18/06/2015, Calistri, Rv. 264132).

Né così facendo si pongono limiti ingiustificati al diritto di accesso alla giustizia.

Nella decisione appena rammentata il tema è stato specificamente considerato, con argomentazioni che paiono al Collegio meritevoli di condivisione.

Ma nel caso che occupa la aspecificità è ancor più evidente, posto che manca anche solo l'enunciazione delle ragioni della doglianza, solo 'titolata'.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])- 'overe rnanul lalvo P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0111DQ8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna a pena ritenuta equa per il reato di concorso in tentato furto aggravato, é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di appello non abbia emesso una sentenza di assoluzione per non aver il Cardinale commesso il fatto e pertanto in violazione dell'art. 63, co. 2 cod. proc. pen. Non si chiarisce, tuttavia, quali le ragioni di diritto e quelle di fatto a base di tali asserite violazioni. Giova rammentare che connotato necessario del motivo posto a base dell'impugnazione è quello della specificità, previsto e prescritto dall'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., che ove assente importa, a norma dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità dello stesso. La aspecificità del motivo può risultare per aspetti diversi: perché la censura costituisce mera ripetizione di quella già sottoposta al giudice impugnato, il quale - non essendo la doglianza inammissibile - l'abbia esaminata e quindi abbia ad essa replicato; dovendosi al proposito tener conto che la replica va rintracciata nella complessiva trama motivazionale, non assumendo rilievo la mancata esplicazione della valutazione parcellare di singoli rilievi. Può, la specificità del motivo, esser data dalla mancanza di pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi. Ancora, si coglie l'aspecificità nel motivo che è privo di riferimenti concreti alla peculiare vicenda oggetto di decisione, e quindi alla scansione argomentativa del provvedimento impugnato. In tutte queste ipotesi in definitiva l'aspecificità emerge dalla assenza di connessione logica-argomentativa tra la censura e la decisione impugnata. Una ricognizione della giurisprudenza di legittimità lascia emergere la varietà dei casi. In questa sede pare pertinente citare anche la puntualizzazione operata da questa Corte per il caso nel quale vengano promiscuamente denunciate plurime violazioni di legge. In tale ipotesi è necessario che il ricorrente dettagli le specifiche violazioni in ipotesi sussumibili nell'ambito di disciplina di ciascuna di esse; come a dire, che indichi specificamente la violazione riconducibile a ciascuna delle disposizioni in ipotesi violate dal provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 25741 del 20/03/2015 - dep. 18/06/2015, Calistri, Rv. 264132). Né così facendo si pongono limiti ingiustificati al diritto di accesso alla giustizia. Nella decisione appena rammentata il tema è stato specificamente considerato, con argomentazioni che paiono al Collegio meritevoli di condivisione. Ma nel caso che occupa la aspecificità è ancor più evidente, posto che manca anche solo l'enunciazione delle ragioni della doglianza, solo 'titolata'. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])- 'overe rnanul lalvo P
Sentenza Cassazione n. 05002/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris