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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23869/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 12 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge per non avere il giudice di appello pronunciato sentenza di non doversi procedere in ragione della tardività della querela, è meramente reiterativo di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito che, a pagina 3, ha ribadito la tempestività della querela sia alla luce della natura del delitto contestato, per cui il momento consunnativo, secondo la giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata, non deve necessariamente coincidere con il conseguimento dell'ingiusto profitto e la perdita economica della vittima - difatti, nel caso in esame, durante la celebrazione del processo, era ancora in corso la trattenuta dei ratei pensionistici - sia in considerazione del tempo in cui le persone offese avevano preso piena coscienza della truffa perpetrata ai loro danni, che deve individuarsi nella data del 9 novembre 2016, quando la finanziaria comunicava loro la propria estraneità alla vicenda e negava qualsivoglia collaborazione con l'imputato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa contestato, è altresì meramente riproduttivo di doglianze già esposte dinnanzi al Giudice di appello e da questi adeguatamente smentite (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulle modalità truffaldine con cui l'imputato si presentava falsamente quale consulente della Fincontinuo per convincere le persone offese a stipulare dei prestiti, ne incassava gli assegni, le rassicurava sull'estinzione e si rendeva irreperibile nonché sull'irrilevanza degli elementi addotti dalla difesa); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena nonché la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e nella specie il Giudice di appello ha evidenziato come la deplorevole condotta dell'imputato e l'assenza di iniziative risarcitorie in favore delle vittime non consentisse il riconoscimento di una pena più mite e conseguentemente l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il diniego della sospensione condizionale della pena e della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stato congruamente motivato, a pagina 4, in ragione dell'assenza per il Giudice di una prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di delitti, stante la decettività della condotta e l'indifferenza dimostrata rispetto alla precedente condanna, nonché in considerazione dell'accentuata gravità e offensività alla sfera patrimoniale delle vittime della condotta dell'imputato, che non consentivano al Giudice di qualificare il fatto come di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 12 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge per non avere il giudice di appello pronunciato sentenza di non doversi procedere in ragione della tardività della querela, è meramente reiterativo di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito che, a pagina 3, ha ribadito la tempestività della querela sia alla luce della natura del delitto contestato, per cui il momento consunnativo, secondo la giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata, non deve necessariamente coincidere con il conseguimento dell'ingiusto profitto e la perdita economica della vittima - difatti, nel caso in esame, durante la celebrazione del processo, era ancora in corso la trattenuta dei ratei pensionistici - sia in considerazione del tempo in cui le persone offese avevano preso piena coscienza della truffa perpetrata ai loro danni, che deve individuarsi nella data del 9 novembre 2016, quando la finanziaria comunicava loro la propria estraneità alla vicenda e negava qualsivoglia collaborazione con l'imputato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa contestato, è altresì meramente riproduttivo di doglianze già esposte dinnanzi al Giudice di appello e da questi adeguatamente smentite (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulle modalità truffaldine con cui l'imputato si presentava falsamente quale consulente della Fincontinuo per convincere le persone offese a stipulare dei prestiti, ne incassava gli assegni, le rassicurava sull'estinzione e si rendeva irreperibile nonché sull'irrilevanza degli elementi addotti dalla difesa); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena nonché la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e nella specie il Giudice di appello ha evidenziato come la deplorevole condotta dell'imputato e l'assenza di iniziative risarcitorie in favore delle vittime non consentisse il riconoscimento di una pena più mite e conseguentemente l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il diniego della sospensione condizionale della pena e della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stato congruamente motivato, a pagina 4, in ragione dell'assenza per il Giudice di una prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di delitti, stante la decettività della condotta e l'indifferenza dimostrata rispetto alla precedente condanna, nonché in considerazione dell'accentuata gravità e offensività alla sfera patrimoniale delle vittime della condotta dell'imputato, che non consentivano al Giudice di qualificare il fatto come di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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