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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2000

Cassazione n. 01876/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deliberata il 04/11/2021, il Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di lesioni volontarie aggravate e porto di arma impropria, la pena concordata di mesi 4 di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di euro 9 mila di multa (euro 75 x 120 giorni).

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'illegalità della pena, non essendo stata ragguagliata la pena detentiva secondo il criterio stabilito dall'art. 135 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorso deve essere accolto.

Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli ha sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il «ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena», ma, allo stesso tempo, abbia anche affermato che «l'illegalità della pena applicata all'esito del "patteggiamento" rende invalido l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette»: si tratta di casi in cui «la pena era stata determinata contra legem, ad esempio per avere applicato una pena in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen.» ovvero «indicato come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione».

Rientra in queste ipotesi il caso denunciato, in quanto, applicando il corretto criterio di ragguaglio ex art. 135 cod. pen., la pena applicata di 9 mila euro corrisponde a 36 giorni di pena detentiva, inferiore al minimo edittale del reato di lesioni volontarie anche applicando, nel massimo della loro attitudine mitigatrice, le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente ,-Angelo apvt9 Ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deliberata il 04/11/2021, il Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di lesioni volontarie aggravate e porto di arma impropria, la pena concordata di mesi 4 di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di euro 9 mila di multa (euro 75 x 120 giorni). Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'illegalità della pena, non essendo stata ragguagliata la pena detentiva secondo il criterio stabilito dall'art. 135 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il ricorso deve essere accolto. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli ha sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il «ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena», ma, allo stesso tempo, abbia anche affermato che «l'illegalità della pena applicata all'esito del "patteggiamento" rende invalido l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette»: si tratta di casi in cui «la pena era stata determinata contra legem, ad esempio per avere applicato una pena in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen.» ovvero «indicato come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione». Rientra in queste ipotesi il caso denunciato, in quanto, applicando il corretto criterio di ragguaglio ex art. 135 cod. pen., la pena applicata di 9 mila euro corrisponde a 36 giorni di pena detentiva, inferiore al minimo edittale del reato di lesioni volontarie anche applicando, nel massimo della loro attitudine mitigatrice, le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ,-Angelo apvt9 Ge
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