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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19892/2026

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i NAPOLI, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 23 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in parziale accoglimentodella richiesta di riesame presentata nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento emesso in data 8 ottobre 2025 dal GIP del [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stata applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsionepluriaggravata in concorso, sostituiva la detta misura con quella degli arrestidomiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolandoquattro motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 274 e 275, comma3, cod. proc. pen. nonché travisamento ed errata, contraddittoria ed illogicavalutazione degli elementi indiziari.Contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con particolareriguardo alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e delle immagini deifatti ritratte dal sistema di videosorveglianza allocato sui luoghi.Assumeva che il tenore delle dette immagini era compatibile con la versionedei fatti fornita dal [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, mostrava rilevanti discrasie rispettoal narrato della persona offesa.Evidenziava che le telecamere non ritraevano l’intero tratto di stradaprospiciente il cantiere gestito dalla persona offesa, che a tenore delle immaginiregistrate, al dialogo intercorso fra l’indagato e la persona offesa, diversamenteda quanto sostenuto da quest’ultima, avevano assistito diversi operai e che lamedesima persona offesa, nonostante avesse affermato il contrario, avevaavuto ben agio di osservare la vettura [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale l’imputatoera giunto sui luoghi accompagnato da altro soggetto.2.2.

Con il secondo motivo deduceva travisamento del contenuto deidocumenti acquisiti con particolare riferimento ai contratti di noleggio aventi adoggetto la già menzionata vettura [OSCURATO:PERSONA] con la quale l’indagato si erarecato in prossimità del cantiere gestito dalla persona offesa, nonché conriferimento alla disponibilità di quest’ultima da parte dell’indagato.2.3.

Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt.274 e 275 comma 3 cod. proc. pen., assumendo che le informative di poliziagiudiziaria utilizzate ai fini della decisione contenevano errori macroscopici inrelazione agli elementi utilizzati ai fini della valutazione relativa alle esigenzecautelari, con particolare riguardo al fatto che l’indagato in realtà eraincensurato, alla circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva un fratellointraneo a un clan malavitoso e, ancora, al fatto che era assente qualsivoglialegame fra l’indagato e il cosiddetto “clan [OSCURATO:PERSONA]”.2.4.

Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alleritenute esigenze cautelari, assumendo che l’evento del reato non si eraverificato non in ragione della denuncia della persona offesa bensì in virtù diautonoma desistenza dell’agente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo non è consentito in quanto risulta teso a una rilettura nelmerito degli elementi probatori assunti, inammissibile nella presente sede.Il giudice della cautela, rendendo una motivazione immune da vizi, hacongruamente evidenziato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avevaricevuto la visita di due uomini, che si erano recati nel cantiere dallo stessogestito a bordo di una vettura [OSCURATO:PERSONA], i quali gli avevano intimato di“passare dagli amici di Sant’Antimo”, altrimenti l’indomani non avrebberolavorato, e aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente come uno dei due autoridella richiesta estorsiva.

Alla luce di tali emergenze il Tribunale ha ancheevidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva negato di essersi recato al cospetto dellaparte offesa, fornendo tuttavia una spiegazione che il giudice della cautela haritenuto del tutto inattendibile, osservando del tutto congruamente che non viera in atti alcun elemento tale da far ritenere in capo all’[OSCURATO:PERSONA] unintento calunniatorio in danno dell’indagato.2.

Il secondo motivo è del pari non consentito, in quanto ancora una voltasi risolve in una censura in fatto, inammissibile nella presente sede.Non è in questione, per quanto sopra argomentato, la visita da parte delVerde nel cantiere gestito dalla persona offesa, quanto piuttosto la ragione ditale visita.

A fronte di ciò, perde di significato qualsiasi deduzione relativa alladisponibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] della vettura [OSCURATO:PERSONA] con il quale lo stesso, incompagnia di un altro soggetto mai identificato, si era recato al cospetto dellavittima, circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, pur fornendo unaspiegazione diversa da quella rassegnata dalla persona offesa in relazione alleragioni di tale visita.3.

Il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza delle esigenzecautelari, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che in relazione atale aspetto il Tribunale ha reso, ancora una volta, una motivazione immune davizi con il congruo richiamo alle “allarmanti circostanze e modalità dei gravi fattiin contestazione, illuminanti anche della personalità del ricorrente”, espressive“di logiche di sopraffazione, di tipo camorristico, che non possono non destaregrave allarme sociale” (v. pag. 6 del provvedimento impugnato), osservandoanche che il ricorrente si era presentato al cospetto della vittima a voltoscoperto e supportato da un complice rimasto ignoto, rivolgendo alla stessa unapressante richiesta estorsiva ed evocando “gli amici di Sant’Antimo”.Il Tribunale ha infine osservato, in maniera adeguata, che difettavanoelementi idonei a consentire il superamento della presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari d cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.4.

È manifestamente infondato anche il quarto motivo, essendo rimasta allivello di mera allegazione priva di qualsivoglia riscontro, neppure allegato dalricorrente, la circostanza secondo la quale l’evento del delitto di estorsione nonsi sarebbe verificato per autonoma determinazione dell’autore del reato,piuttosto che per la denuncia della vittima.5.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i NAPOLI, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 23 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in parziale accoglimentodella richiesta di riesame presentata nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento emesso in data 8 ottobre 2025 dal GIP del [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stata applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsionepluriaggravata in concorso, sostituiva la detta misura con quella degli arrestidomiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolandoquattro motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 274 e 275, comma3, cod. proc. pen. nonché travisamento ed errata, contraddittoria ed illogicavalutazione degli elementi indiziari.Contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con particolareriguardo alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e delle immagini deifatti ritratte dal sistema di videosorveglianza allocato sui luoghi.Assumeva che il tenore delle dette immagini era compatibile con la versionedei fatti fornita dal [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, mostrava rilevanti discrasie rispettoal narrato della persona offesa.Evidenziava che le telecamere non ritraevano l’intero tratto di stradaprospiciente il cantiere gestito dalla persona offesa, che a tenore delle immaginiregistrate, al dialogo intercorso fra l’indagato e la persona offesa, diversamenteda quanto sostenuto da quest’ultima, avevano assistito diversi operai e che lamedesima persona offesa, nonostante avesse affermato il contrario, avevaavuto ben agio di osservare la vettura [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale l’imputatoera giunto sui luoghi accompagnato da altro soggetto.2.2. Con il secondo motivo deduceva travisamento del contenuto deidocumenti acquisiti con particolare riferimento ai contratti di noleggio aventi adoggetto la già menzionata vettura [OSCURATO:PERSONA] con la quale l’indagato si erarecato in prossimità del cantiere gestito dalla persona offesa, nonché conriferimento alla disponibilità di quest’ultima da parte dell’indagato.2.3. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt.274 e 275 comma 3 cod. proc. pen., assumendo che le informative di poliziagiudiziaria utilizzate ai fini della decisione contenevano errori macroscopici inrelazione agli elementi utilizzati ai fini della valutazione relativa alle esigenzecautelari, con particolare riguardo al fatto che l’indagato in realtà eraincensurato, alla circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva un fratellointraneo a un clan malavitoso e, ancora, al fatto che era assente qualsivoglialegame fra l’indagato e il cosiddetto “clan [OSCURATO:PERSONA]”.2.4. Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alleritenute esigenze cautelari, assumendo che l’evento del reato non si eraverificato non in ragione della denuncia della persona offesa bensì in virtù diautonoma desistenza dell’agente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è consentito in quanto risulta teso a una rilettura nelmerito degli elementi probatori assunti, inammissibile nella presente sede.Il giudice della cautela, rendendo una motivazione immune da vizi, hacongruamente evidenziato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avevaricevuto la visita di due uomini, che si erano recati nel cantiere dallo stessogestito a bordo di una vettura [OSCURATO:PERSONA], i quali gli avevano intimato di“passare dagli amici di Sant’Antimo”, altrimenti l’indomani non avrebberolavorato, e aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente come uno dei due autoridella richiesta estorsiva. Alla luce di tali emergenze il Tribunale ha ancheevidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva negato di essersi recato al cospetto dellaparte offesa, fornendo tuttavia una spiegazione che il giudice della cautela haritenuto del tutto inattendibile, osservando del tutto congruamente che non viera in atti alcun elemento tale da far ritenere in capo all’[OSCURATO:PERSONA] unintento calunniatorio in danno dell’indagato.2. Il secondo motivo è del pari non consentito, in quanto ancora una voltasi risolve in una censura in fatto, inammissibile nella presente sede.Non è in questione, per quanto sopra argomentato, la visita da parte delVerde nel cantiere gestito dalla persona offesa, quanto piuttosto la ragione ditale visita. A fronte di ciò, perde di significato qualsiasi deduzione relativa alladisponibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] della vettura [OSCURATO:PERSONA] con il quale lo stesso, incompagnia di un altro soggetto mai identificato, si era recato al cospetto dellavittima, circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, pur fornendo unaspiegazione diversa da quella rassegnata dalla persona offesa in relazione alleragioni di tale visita.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza delle esigenzecautelari, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che in relazione atale aspetto il Tribunale ha reso, ancora una volta, una motivazione immune davizi con il congruo richiamo alle “allarmanti circostanze e modalità dei gravi fattiin contestazione, illuminanti anche della personalità del ricorrente”, espressive“di logiche di sopraffazione, di tipo camorristico, che non possono non destaregrave allarme sociale” (v. pag. 6 del provvedimento impugnato), osservandoanche che il ricorrente si era presentato al cospetto della vittima a voltoscoperto e supportato da un complice rimasto ignoto, rivolgendo alla stessa unapressante richiesta estorsiva ed evocando “gli amici di Sant’Antimo”.Il Tribunale ha infine osservato, in maniera adeguata, che difettavanoelementi idonei a consentire il superamento della presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari d cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.4. È manifestamente infondato anche il quarto motivo, essendo rimasta allivello di mera allegazione priva di qualsivoglia riscontro, neppure allegato dalricorrente, la circostanza secondo la quale l’evento del delitto di estorsione nonsi sarebbe verificato per autonoma determinazione dell’autore del reato,piuttosto che per la denuncia della vittima.5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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