CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 30273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22381– 201 8 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLA GIULIANAn. 101, presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 69 /2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 02/02/2018 R.G. n . 83 3 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 3 / 10 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto LSU [OSCURATO:PERSONA] integrativo Modalità di calcolo Rinuncia al ricorso R.G.N.22381/2018 Cron. Rep. Ud.03/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dalla locale Università degli Studi, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’Università al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 9.678,84, a titolo di differenze maturate sull’importo integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 44 della l. r. Sicilia n. 23/2002, che l’Università aveva liquidato senza includere nella base di calcolo la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Università degli Studi di Catania; 3. in data 28 settembre 2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia accettata il successivo 2 ottobre dall’Università degli Studi di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. la rinunciaè rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; 2. p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente, che ha prestato adesione anche alla richiesta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, è applicabile l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. e, pertanto, non occorre statuire sul regolamento delle spese medesime, che resta affidato all’intesa raggiunta dalle parti; 3.il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione(cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudiz