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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 1991

Cassazione n. 30695/2023

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eguente ordinanza Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], CUI 053ZDST, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1991 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 7 Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Torino il 19 Aprile 2022 che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di rapina aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente, deducendo vizio della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e la illegittimità costituzionale dell'articolo 613 codice di rito, laddove esclude la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente il ricorso, così restringendo le facoltà di difesa dell'imputato.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. , trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 8 GIUGNO 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 1 4 LUG. 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ordinanza Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], CUI 053ZDST, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1991 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 7 Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Torino il 19 Aprile 2022 che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di rapina aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente, deducendo vizio della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e la illegittimità costituzionale dell'articolo 613 codice di rito, laddove esclude la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente il ricorso, così restringendo le facoltà di difesa dell'imputato. 3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. , trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 8 GIUGNO 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 1 4 LUG. 2023
Sentenza Cassazione n. 30695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris