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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45141/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia grave; Considerato che entrambi i motivi di ricorso che deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al giudizio di responsabilità, sono indeduci bili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, sicchè le stesse debbono considerarsi non specifiche, meramente apparenti, ed incapaci di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1-2 della sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme); Rilevato inoltre che la doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla persona offesa è manifestamente infondata, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr.

S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); la Corte territoriale ha dato atto della attendibilità della persona offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici e non ha mancato di illustrarne i pur non indispensabili riscontri estrinseci, costituiti dalle dichiarazioni dei testimoni presenti e dal contenuto delle immagini della telecamera di videosorveglianza in relazione alla gestualità e alle movenze del prevenuto in occasione dell'episodio denunciato dalla persona offesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia grave; Considerato che entrambi i motivi di ricorso che deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al giudizio di responsabilità, sono indeduci bili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, sicchè le stesse debbono considerarsi non specifiche, meramente apparenti, ed incapaci di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1-2 della sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme); Rilevato inoltre che la doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla persona offesa è manifestamente infondata, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); la Corte territoriale ha dato atto della attendibilità della persona offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici e non ha mancato di illustrarne i pur non indispensabili riscontri estrinseci, costituiti dalle dichiarazioni dei testimoni presenti e dal contenuto delle immagini della telecamera di videosorveglianza in relazione alla gestualità e alle movenze del prevenuto in occasione dell'episodio denunciato dalla persona offesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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