CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 37055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensore il quale ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 17 marzo 2022, il tribunale della libertà di Roma respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 97.500 euro rinvenuta in possesso dello stesso, emesso il 4 novembre del 2021 dal G.I.P. del tribunale di Civitavecchia. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato tramite atto del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale, con distinti motivi, lamentava: - violazione di legge processale stabilita a pena di nullità con riferimento alla parziale trasmissione degli atti su cui si fondava il provvedimento genetico; - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per vizio radicale della motivazione quanto alla natura della somma di denaro sottoposta a sequestro non essendo chiarito se il contante fosse somma pertinente al reato di ricettazione ovvero somma confiscabile ex art. 240 bis cod.pen.; - violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus avendo l'ordinanza accertato la sussistenza di una provenienza, illecita pur mancando, la dimostrazione della provenienza da delitto mancando la dimostrazione della individuazione del delitto presupposto; - violazione di legge in ordine ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 bis cod.pen.. Con successiva memoria di replica si esponeva ancora che: - la difesa non era stata posta nelle condizioni di allegare gli atti non trasmessi; - quanto al secondo motivo si era sottolineato come sullo stesso bene non potesse disporsi la confisca diretta e quella allargata perché aventi presupposti differenti; - era stata genericamente accertata una provenienza illecita del denaro ma non anche la provenienza delittuosa e mancava qualsiasi riferimento al tipo di delitto presupposto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico; invero si fa riferimento alla sussistenza di atti diversi sulla base dei quali il giudice che ha emesso il decreto di sequestro avrebbe adottato il provvedimento rispetto a quelli trasmessi al riesame, senza, però, che siano specificamente indicati gli stessi, la decisività dei medesimi ovvero ancora, la parte motiva del provvedimento di sequestro nella quale vengono con precisione indicati quale fonte del convincimento del giudice. 2.2 Infondati sono anche i rimanenti motivi; quanto alla emissione di un provvedimento cautelare reale che disponga il sequestro di una somma contante sia a titolo di sequestro preventivo di tipo impeditivo che ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen., deve essere ammessa la legittimità di tale forma "mista"; al proposito in un tema analogo questa Corte di cassazione ha già affermato che è legittimo il decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura "mista", prevedendo, in parte, la sottoposizione a vincolo a titolo di sequestro diretto e, in parte, a titolo di sequestro per equivalente, salva la necessità, nel secondo caso, di predeterminare, già con il provvedimento genetico, il valore del compendio assoggettabile alla cautela (Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Rv. 267631 - 01). Analogamente deve pertanto ritenersi che possa essere disposto il sequestro di una rilevante somma di denaro di cui non sia data alcuna giustificazione del possesso sia in relazione all'art. 321 primo cod.proc.pen., al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato che, in linea subordinata, quale somma soggetta a confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. ove sia prospettabile la consumazione di un reato c.d. spia. 2.3 Quanto al terzo motivo con il quale si contesta la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro della rilevante somma contante rinvenuta in possesso dell'indagato e di cui non risulta fornita giustificazione, la questione deve essere affrontata sotto il profilo dei presupposti della misura cautelare reale adottata; in particolare al proposito questa Corte di cassazione ha affermato che nella verifica dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "fumus commissi delicti", deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Rv. 241632 - 01; conf. Sez. V, 15 luglio 2008 n. 37696, non massimata; v. Corte cost. ord. n. 153 del 2007). Posto quindi che l'accertamento da compiere è limitato alla sussistenza del solo fumus del delitto, senza che si imponga la verifica di una gravità indiziaria, essendo sufficiente verificare la presenza di elementi concreti conferenti nel senso del reato ipotizzato, il provvedimento adottato può ritenersi legittimo posto che l'ordinanza impugnata ed il provvedimento cautelare prima, prospettano quali reato presupposto della contestata fattispecie di ricettazione l'avvenuta consumazione di reati finanziari. Né può ritenersi che la contestazione del reato di cui all'art. 648 cod.pen. sia non prospettabile nei confronti di un soggetto rinvenuto in possesso di una rilevante somma di denaro contante di cui non forniva giustificazione alcuna; invero, tenuto conto della fase iniziale delle investigazioni e della necessità di successivi accertamenti e verifiche, vale comunque il principio già affermato e secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883 - 02). Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].