CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 09057/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Pavia, in data 23 aprile 2024, aveva accolto solo parzialmente l'istanza di liberazione anticipata da lui presentata. Il Tribunale ha ritenuto che le condotte tenute dal detenuto il 19/06/2023, come descritte nel rapporto disciplinare, dimostrassero l'assenza del requisito della buona e regolare condotta, con riferimento al semestre in valutazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto personalmente e inviato all'autorità procedente. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». La mera indicazione del nominativo di un difensore, contenuta nell'epigrafe del ricorso, è palesemente irrilevante. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore I