CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18652/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin R oma, via Udine , n. 6 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende, unitamente all’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , per procuraspeciale allegat a in calce al rico r so -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , n. 1 03 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all’ avv . [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 809 /2019 , depositata il 21.2.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.11.2022 dal Consigliere A ndrea Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], fotografo professionista, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per chiederne la condanna al risarcimento dei danni provocati dall’illegittima pubblicazione sul sito web della rivista [OSCURATO:PERSONA] di numerose fotografie da lui realizzate e per le quali a fferma va di avere autorizzato la pubblicazione soltanto sull’edizione cartacea della rivista. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano respinse la domanda, ritenendo la pubblicazione delle fotografie sul sito web implicitamente autorizzatanell’ambito del rapporto di committenza per la realizzazione dei servizi fotograficidestinati alla rivista. La Corte d’Appello di Milano respinse l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado. Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha pr e senta to ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] EditoreS.p.A. In vista della camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 89 e 88 della legge n. 633/1941 (LdA) anche in relazione all’art. 101 [ recte : 110] LdA – motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Il ricorrente ribadisce che, non avendo egli consegnato i file raw (mezzo di riproduzione delle fotografie digitali analogo al negativo), si deve presumere, ai sensi dell’art. 89 della legge sul diritto d’autore ( LdA ) , che egli non abbia ceduto a d Arn o ldo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. i l « diritt o esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio»delle fotografie. Aggiunge che la pubblicazione erastata da lui autorizzata, «fors’anche sul sito web … ma solo per il periodo settimanale di sua tiratura». 1.1. Il motivo è inammissibile, da un lato, perché non coglie la ratio decidendi del la sentenza impugnata; dall’altro lato, perché introduce unfatto che non risulta essere stato prospettato ne i due gradi del giudizio di merito. 1.1.1. La corte d’appello non ha basato la sua decisione sull’ipotesi che il ricorrente avesse ceduto a d [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ilgenerale diritto di utilizzare le fotografie , essendosi limitata – come il tribunale in primo grado – a interpretare il contenuto e gli effetti del contratto concluso tra le parti per la pubblicazione delle fotografie sulla rivista [OSCURATO:PERSONA]. Che non ci sia stato alcun ulteriore trasferimento del diritto d’autore sulle fotografieè circostanza pacifica tra le parti, così come è pacifico che le fotografie vennero realizzate in esecuzione di un rapporto di committenza che ne prevedeva la pubblicazionesulla rivista. L’unico aspetto controversoera il contenuto di tale rapporto e, in particolare, se esso contemplasse il diritto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di pubblicare le fotografie solo sulla versione cartacea della rivista oppure anche sulla versione online (e non è in discussione che «le fotografie venivano pubblicate online com e parte del pezzo a cui si riferivano, con il medesimo titolo e le medesime didascalie della versione cartacea»: pag. 12 della sentenza impugnata). Poiché la corte d’appello non ha presunto il trasferimento del diritto di utilizzazione delle fotografieoltre il diritto di pubblicazione sulla rivista [OSCURATO:PERSONA], essa non ha fatto applicazione dell’art. 89 LdA e il riferim ento nel ricorso all’ errata interpretazione di tale disposizione non è pertinenteal caso in esame(il che rende superfluo rilevare che esso è anche errato: v. Cass. n. 26949/2017). 1.1.2. Inammissibile, perché introduce un fatto nuovo, è la versione secondo cui il ricorrente avrebbe concesso la pubblicazione delle fotografie sul sito web, «ma solo per il periodo settimanale di sua tiratura». Non risulta, infatti, che quest a diversa tesi sul contenuto del contratto di committenza sia mai stata formul ata nei due gradi del giudizio di merito. Dalla lettura della sentenza impugnata si apprende soltanto che, in due lettere precedenti all’instaurazione del giudizio, il legale del ricorrenteaveva ipotizzato che il consenso tacito alla pubblicazione delle fotografie onlinefosse «caducato con l’interruzione del rapporto» (pag. 11). Il che è in contraddizione con la tesi di una autorizzazione limitata alla periodicità settimanale della rivista cartacea. 2. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. [sic] 88 della Legge 633/1941 (LdA) in relazione alla previsione dell’equo corrispettivo –motivo di ricorso ex art. 360, n. 3, c.p.c.». 2.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perchéil ricorrente nemmeno afferma di avere mai proposto domanda per la condanna della convenuta al pagamento dell’equo compenso previsto dall’art. 88, comma 3, LdA. Dalla stessa narrativa del ricorso, nonché dalle conclusioni riportate nella sentenza d’appello, risulta che l’unica domanda di condanna svolta è sempre stata quella di «risarcimento, in favore dell’autore, dei danni patrimoniali e, ove sussistenti, dei danni morali, nella misura che sarà accertata e determinata dalla stessa Corte d’Appello, anche in via equitativa, con rivalutazione monetariae con gli interessi» (pag. 7 della sentenza impugnata). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. del Codice Civile in relazione all’accordo tra le parti datato 11.4.2011 ed alla lettera 11.5.2011da Mondadori a [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di agente di [OSCURATO:PERSONA] – illogicità del giudizio di fatto – omessa ed insufficiente motivazione per omesso e comunqueincompleto esame di punto decisivo della controversia che è stato oggetto di lunga discussione tra le parti anche in riferimento alla applicazione degli artt. 20 e ss. LdA –motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.». 3.1.Anche questo motivo, esplicitamente riferito al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile, dal momento che il giudice di primo grado e quello d’appello si sono espressi sul fatto in modo conforme( art. 348- ter , commi 4 e 5, c.p.c.). Per quanto riguarda la denunciata violazione degliartt. 1362 e ss. c.c., si deve constatare che l’illustrazione del motivo non contiene l’indicazionespecifica dei criteri legali di interpretazione del contratto che sarebbero stati violati dal giudice di merito. Contesta, invece, il prudente apprezzamento delle risultanze documentali, in particolare con riferimento alla prova della sequenza cronologica tra l’a ccordo sui compensi per la realizzazione dei servizi fotografici e uno scambio di corrispondenza riguardante lo sfruttamento dei diritti sulle fotografie. Ma l’accertamento del fatto – conforme in primo e in secondo grado – non può essere sindacato in ques ta sede, mentre deve essere ribadito il principio già espresso nella seguente massima: «La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra» (Cass. nn. 28319/2017; 16987/2018; 9461/2021). 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 5.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d