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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 35763/2023

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 17355-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA], RETI E AMBIENTE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’ Avvocatura generale dello Stato; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difes e dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7005 del 202 3 , pubblicata il 17luglio 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31ottobre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenutoche le spese vanno compensate , analogamente a quanto già disposto in analogacontroversia (Cass., Sez.

Un., n. 29035 del 2023); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazionee dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, lì 21di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 17355-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA], RETI E AMBIENTE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’ Avvocatura generale dello Stato; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difes e dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7005 del 202 3 , pubblicata il 17luglio 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31ottobre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenutoche le spese vanno compensate , analogamente a quanto già disposto in analogacontroversia (Cass., Sez. Un., n. 29035 del 2023); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazionee dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, lì 21di