Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09444/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo AUL e 't:60m jrct. ko„..to twalit [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di tentato furto aggravato.

In specie, l'imputato è stato chiamato a rispondere di avere, al fine di trarne un ingiusto profitto, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di tre cassette contenenti polpa di peperoncino di proprietà della ditta [OSCURATO:PERSONA]Angelo s.r.I., custodite nei locali della predetta società.

Fatto che non si è verificato per cause indipendenti dalla sua volontà.

1.2. Secondo quanto riferito dall'amministratore unico della ditta [OSCURATO:PERSONA]Angelo s.r.I., nel periodo intercorrente tra il 2012 e il 2014, si erano registrati alcuni ammanchi di merce; in particolare, mancava la polpa di peperoncino impiegata per l'impasto dei salumi e, per tale ragione, in accordo con gli stessi dipendenti, venivano installate delle telecamere.

Ciò nonostante, tali ammanchi continuavano a registrarsi, fino a quando il responsabile dell'opificio avvisava telefonicamente l'amministratore unico che un dipendente della ditta aveva rinvenuto all'interno di una cella, dove di norma si mettono gli scarti di lavorazione, confezioni integre di polpa di peperoncino, chiaramente non destinate allo smaltimento.

Dalle immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza veniva riconosciuto l'odierno imputato che, in orario lavorativo, spingeva un carrello con delle cassette di polpa di peperoncino, per un totale di circa 105 Kg, all'interno del magazzino di lavorazione.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola tra i motivi con cui deduce: 2.1 Mancanza assoluta di motivazione essendosi la Corte di appello limitata a respingere le argomentazioni proposte nell'atto di appello con mere formule di stile. 2.2 Mancanza e/o illogicità della motivazione per aver la Corte di merito rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dìbattimentale, proposta con il primo motivo di gravame.

In particolare, la difesa contesta quel punto della motivazione in cui la Corte sostiene, del tutto illogicamente, che le due questioni probatorie — ovvero la richiesta di confronto con il teste Pintaudi e la perizia sulle registrazioni video — avrebbero dovuto trovare spazio nel giudizio di primo grado, senza confrontarsi con il verbale di udienza dal quale si evince che le due richieste erano state formalizzate ma che il Giudice di primo grado le aveva rigettate.

2.3. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo appare generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni della doglianza in fatto e in diritto.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Per quanto nella motivazione si legga che il difensore non aveva proposto le questioni probatorie (il confronto con il teste Pintaudi e la perizia sulle registrazioni video) nel giudizio di primo grado ma solo con i motivi di appello...mentre dalla trascrizione del verbale di udienza del 9/11/2017 si comprende come la difesa le avesse richieste al Giudice di primo gradatale circostanza è ininfluente al fine della decisione e non determina alcun vizio motivazionale.

Invero, così come in primo grado la richiesta di effettuare il confronto con il teste Pintaudi e di effettuare perizia sulle registrazioni video erano state rigettate in quanto ritenute non indispensabili ai fini del decidere, in sede di appello sono state rigettate in quanto prive di alcuna utilità.

Giova, al riguardo, ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale, subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza di essa.

Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (ex multis, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274230 - 01).

Nel caso in esame, la richiesta rinnovazione si è dimostrata non necessaria né utile ai fini della decisione in quanto l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, atteso che la responsabilità dell'imputato risultava già esaustivamente accertata sulla base del compendio probatorio acquisito al processo.

La terza doglianza è inammissibile per mancanza di interesse.

È pur vero che la Corte di appello non ha motivato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., formulata dalla difesa nel terzo motivo di appello, ma si rileva che, nel caso di specie, mancano le condizioni oggettive di applicabilità della norma in questione, in quanto, trattandosi di tentato furto aggravato con contestata recidiva reiterata, la pena risulta superiore nel massimo a cinque anni.

Dall'accoglimento del ricorso non deriverebbe, pertanto, alcuna utilità pratica per l'imputato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo AUL e 't:60m jrct. ko„..to twalit [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di tentato furto aggravato. In specie, l'imputato è stato chiamato a rispondere di avere, al fine di trarne un ingiusto profitto, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di tre cassette contenenti polpa di peperoncino di proprietà della ditta [OSCURATO:PERSONA]Angelo s.r.I., custodite nei locali della predetta società. Fatto che non si è verificato per cause indipendenti dalla sua volontà. 1.2. Secondo quanto riferito dall'amministratore unico della ditta [OSCURATO:PERSONA]Angelo s.r.I., nel periodo intercorrente tra il 2012 e il 2014, si erano registrati alcuni ammanchi di merce; in particolare, mancava la polpa di peperoncino impiegata per l'impasto dei salumi e, per tale ragione, in accordo con gli stessi dipendenti, venivano installate delle telecamere. Ciò nonostante, tali ammanchi continuavano a registrarsi, fino a quando il responsabile dell'opificio avvisava telefonicamente l'amministratore unico che un dipendente della ditta aveva rinvenuto all'interno di una cella, dove di norma si mettono gli scarti di lavorazione, confezioni integre di polpa di peperoncino, chiaramente non destinate allo smaltimento. Dalle immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza veniva riconosciuto l'odierno imputato che, in orario lavorativo, spingeva un carrello con delle cassette di polpa di peperoncino, per un totale di circa 105 Kg, all'interno del magazzino di lavorazione. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola tra i motivi con cui deduce: 2.1 Mancanza assoluta di motivazione essendosi la Corte di appello limitata a respingere le argomentazioni proposte nell'atto di appello con mere formule di stile. 2.2 Mancanza e/o illogicità della motivazione per aver la Corte di merito rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dìbattimentale, proposta con il primo motivo di gravame. In particolare, la difesa contesta quel punto della motivazione in cui la Corte sostiene, del tutto illogicamente, che le due questioni probatorie — ovvero la richiesta di confronto con il teste Pintaudi e la perizia sulle registrazioni video — avrebbero dovuto trovare spazio nel giudizio di primo grado, senza confrontarsi con il verbale di udienza dal quale si evince che le due richieste erano state formalizzate ma che il Giudice di primo grado le aveva rigettate. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo appare generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni della doglianza in fatto e in diritto. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Per quanto nella motivazione si legga che il difensore non aveva proposto le questioni probatorie (il confronto con il teste Pintaudi e la perizia sulle registrazioni video) nel giudizio di primo grado ma solo con i motivi di appello...mentre dalla trascrizione del verbale di udienza del 9/11/2017 si comprende come la difesa le avesse richieste al Giudice di primo gradatale circostanza è ininfluente al fine della decisione e non determina alcun vizio motivazionale. Invero, così come in primo grado la richiesta di effettuare il confronto con il teste Pintaudi e di effettuare perizia sulle registrazioni video erano state rigettate in quanto ritenute non indispensabili ai fini del decidere, in sede di appello sono state rigettate in quanto prive di alcuna utilità. Giova, al riguardo, ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale, subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza di essa. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (ex multis, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274230 - 01). Nel caso in esame, la richiesta rinnovazione si è dimostrata non necessaria né utile ai fini della decisione in quanto l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, atteso che la responsabilità dell'imputato risultava già esaustivamente accertata sulla base del compendio probatorio acquisito al processo. La terza doglianza è inammissibile per mancanza di interesse. È pur vero che la Corte di appello non ha motivato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., formulata dalla difesa nel terzo motivo di appello, ma si rileva che, nel caso di specie, mancano le condizioni oggettive di applicabilità della norma in questione, in quanto, trattandosi di tentato furto aggravato con contestata recidiva reiterata, la pena risulta superiore nel massimo a cinque anni. Dall'accoglimento del ricorso non deriverebbe, pertanto, alcuna utilità pratica per l'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 09444/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris