CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1978
Cassazione n. 30082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1978 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1964 avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 15 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Latina, in data 13 ottobre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna degli stessi per i reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.). Rilevato che i ricorsi, che contestano la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, per assenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, si fondano su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0