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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 1994

Cassazione n. 25601/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Latina del 12/12/2024, emessa alle ore 9,11, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Latina del 4/12/2024, notificato al ricorrente il 10/12/2024 alle ore 13,51, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione &l'art. 6,

I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine a difesa, decorrente dalla notifica all'interessato, avendo il GIP provveduto a convalidare il provvedimento del Questore senza attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità.

In particolare, evidenzia che il provvedimento del Questore è stato notificato il 10/12/2024 alle ore 13,51, che l'ordinanza di convalida reca la data in cui è stata redatta dal giudice, ossia il 12/12/2024, alle ore 9,11, ma non indica l'orario di deposito presso la cancelleria e rappresenta di aver, in data 12/12/2024 alle ore 12,44, dunque, entro il termine delle 48 ore, inviato mediante pec memoria difensiva di cui il giudice non ha dato atto.

Conseguentemente, non è possibile avere certezza del rispetto dei termini a difesa.

2.2. Il ricorrente lamenta altresì l'omessa valutazione della memoria difensiva tempestivamente trasmessa tramite pec entro il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, con la quale il prevenuto rappresentava la illegittimità del divieto per carenza dei presupposti di urgenza, necessità e proporzionalità, doglianze che non sono state esaminate dal giudice, che ha convalidato il provvedimento del Questore in violazione del termine a difesa, ovviamente, senza potersi confrontare con le deduzioni difensive articolate nella suddetta memoria, depositata nel termine di legge ma dopo che il provvedimento di convalida era stato emesso.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha 'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.

Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida.

Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni.

L'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., (Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga))da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632).

Inoltre, se l'interessato entro il termine a difesa si avvale del diritto al contraddittorio cartolare, il giudice è obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive; sicchè è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286).

1.1. Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore.

Al riguardo; si osserva che il provvedimento del Questore di Latina del 4/12/2024 è stato notificato al ricorrente il 10/12/2024 alle ore 13,51, che l'ordinanza di convalida deve ritenersi emessa e depositata il 12/12/2024, alle ore 9,11, alla data e all'orario indicato dal giudice, in assenza di un timbro del deposito con indicazione dell'orario, in violazione dei termini a difesa.

1.2. Peraltro, il giudice non ha dato atto néresaminato la memoria difensiva inviata tempestivamente in data 12/12/2024 alle ore 12,44, avendo emesso il provvedimento di convalida in pari data, il 12/12/2024, ma alle ore 9,11.

Dunque, la convalida è intervenuta prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentire l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, e il giudice a quo non ha potuto vagliare le diverse censure che il ricorrente aveva formulato avverso il provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione, avendo già provveduto prima del decorso del termine a difesa.

Ricorre, pertanto, la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, considerato che, peraltro, il ricorrente deduce un concreto interesse al rispetto del termine a difesa, che stato pregiudicato (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 -

01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»).

Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione. 2.La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio (Sez.3, n.3740 del 10/11/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321) e va dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Latina del 4/12/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Latina del 4/12/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Latina.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Latina del 12/12/2024, emessa alle ore 9,11, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Latina del 4/12/2024, notificato al ricorrente il 10/12/2024 alle ore 13,51, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione &l'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine a difesa, decorrente dalla notifica all'interessato, avendo il GIP provveduto a convalidare il provvedimento del Questore senza attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità. In particolare, evidenzia che il provvedimento del Questore è stato notificato il 10/12/2024 alle ore 13,51, che l'ordinanza di convalida reca la data in cui è stata redatta dal giudice, ossia il 12/12/2024, alle ore 9,11, ma non indica l'orario di deposito presso la cancelleria e rappresenta di aver, in data 12/12/2024 alle ore 12,44, dunque, entro il termine delle 48 ore, inviato mediante pec memoria difensiva di cui il giudice non ha dato atto. Conseguentemente, non è possibile avere certezza del rispetto dei termini a difesa. 2.2. Il ricorrente lamenta altresì l'omessa valutazione della memoria difensiva tempestivamente trasmessa tramite pec entro il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, con la quale il prevenuto rappresentava la illegittimità del divieto per carenza dei presupposti di urgenza, necessità e proporzionalità, doglianze che non sono state esaminate dal giudice, che ha convalidato il provvedimento del Questore in violazione del termine a difesa, ovviamente, senza potersi confrontare con le deduzioni difensive articolate nella suddetta memoria, depositata nel termine di legge ma dopo che il provvedimento di convalida era stato emesso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha 'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. L'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga))da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). Inoltre, se l'interessato entro il termine a difesa si avvale del diritto al contraddittorio cartolare, il giudice è obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive; sicchè è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286). 1.1. Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. Al riguardo; si osserva che il provvedimento del Questore di Latina del 4/12/2024 è stato notificato al ricorrente il 10/12/2024 alle ore 13,51, che l'ordinanza di convalida deve ritenersi emessa e depositata il 12/12/2024, alle ore 9,11, alla data e all'orario indicato dal giudice, in assenza di un timbro del deposito con indicazione dell'orario, in violazione dei termini a difesa. 1.2. Peraltro, il giudice non ha dato atto néresaminato la memoria difensiva inviata tempestivamente in data 12/12/2024 alle ore 12,44, avendo emesso il provvedimento di convalida in pari data, il 12/12/2024, ma alle ore 9,11. Dunque, la convalida è intervenuta prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentire l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, e il giudice a quo non ha potuto vagliare le diverse censure che il ricorrente aveva formulato avverso il provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione, avendo già provveduto prima del decorso del termine a difesa. Ricorre, pertanto, la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, considerato che, peraltro, il ricorrente deduce un concreto interesse al rispetto del termine a difesa, che stato pregiudicato (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 - 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»). Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione. 2.La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio (Sez.3, n.3740 del 10/11/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321) e va dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Latina del 4/12/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Latina del 4/12/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Latina. Così deciso
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