CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 11761/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto dalProcuratore generale presso la Corte di appello di Bolognanel procedimento in atto nei confronti diBurduja [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 063IK04)avverso la sentenza del 12/01/2026 emessa dalla Corte di appello di Bologna;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore, che ha chiesto di annullare con rinvio lasentenza impugnata;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Albanese, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e allamemoria depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna si èpronunciata in senso sfavorevole all’estradizione di [OSCURATO:PERSONA] verso laMoldavia, in relazione alla sentenza emessa in data 21 giugno 2019 dalla Corte diChisinau, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione, a lui irrogata in relazioneal reato di furto.La ragione di tale decisione è legata alla mancata trasmissione – da partedelle Autorità dello Stato richiedente – delle informazioni richieste dalla Corte diappello in ordine alle condizioni carcerarie cui, in caso di estradizione, sarebbestato sottoposto l’estradando.2. Il Procuratore generale ricorrente impugna la citata sentenza, deducendodue motivi, di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce violazionedi legge in relazione alla mancata decisione sulla domanda di estradizione relativaalla condanna emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 luglio 2021; il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che – seppure [OSCURATO:PERSONA] sia stato inizialmente tratto in arrestoa fini estradizionali solo in relazione alla condanna del 21 giugno 2019 – le Autoritàmoldave hanno tempestivamente presentato domanda di estradizione anche inrelazione alla condanna del 30 luglio 2021 (sempre per furto), trasmessa dalMinistro della giustizia italiano al Procuratore generale che ha, a sua volta,formulato richiesta di riconoscimento della sussistenza delle condizioni perestradare [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione a tale seconda condanna.Sennonché, la Corte di appello di Bologna – in violazione degli artt. 701, 704e 705 cod. proc. pen. – si è pronunciata solo in relazione all’estradizione di Burdujaverso la Moldavia in relazione alla prima delle due condanne indicate nella richiestadelle Autorità moldave (quella del 21 giugno 2019).2.2. Con il secondo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduceviolazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto altroprofilo: la Corte di appello ha emesso sentenza contraria all’estradizione, senzadall’organo requirente – la trasmissione della traduzione delle informazioni delleAutorità moldave circa le condizioni di detenzione nelle carceri dello Statorichiedente. L’avere la Corte di appello pronunciato sentenza in data 12 gennaio2026, senza nemmeno menzionare le rassicurazioni trasmesse dall’Autorità delloStato richiedente circa l’imminente trasmissione delle informazioni richieste,integra pertanto un vizio del procedimento e, al tempo stesso, una omessamotivazione sul punto.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato unamemoria, chiedendo il rigetto del ricorso.4. All’udienza del 25 febbraio 2026, le parti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per un proficuo esame dei motivi di ricorso, è necessario delineare lescansioni attraverso le quali si è sviluppato il procedimento. Dagli atti risulta che:(i) in data 30/08/2025, [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto a fini estradizionali,ex art. 716 cod. proc. pen.; il titolo di reato che giustifica l’arresto a finiestradizionali è rappresentato dalla sentenza irrevocabile di condanna emessadall’Autorità giudiziaria moldava in data 21/06/2019;(ii) in data 01/09/2025, l’arresto è stato convalidato dalla Corte di appello diBologna che ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere ex artt. 716,comma 3, e 714 cod. proc. pen.;(iii) in data 09/09/2025, il Ministro della giustizia ha chiesto il “mantenimento”della misura cautelare, ai sensi dell’art. 716, comma 4, cod. proc. pen.;(iv) in data 30/09/2025 (con richiesta pervenuta in data 15/10/2025), leAutorità moldave hanno trasmesso la domanda di estradizione del cittadinoBurduja; nella domanda di estradizione, il Ministro della giustizia della [OSCURATO:PERSONA] indica due sentenze: (a) la condanna del 21/06/2019 (cioè, quella percui [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto a fini estradizionali e sottoposto a misuracautelare coercitiva); (b) un’altra condanna del 30/07/2021, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA];(v) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministro della giustizia italiano ha trasmesso alProcuratore generale di Bologna la domanda di estradizione presentata dallaRepubblica di [OSCURATO:PERSONA] menzionando unicamente la condanna del 21/06/2019,senza menzionare esplicitamente la seconda condanna indicata nella domandatrasmessa dalle autorità moldave.(vi) in data 24/10/2025, il Procuratore generale di Bologna ha depositato larequisitoria, ai sensi dell’art. 703, comma 4, cod. proc. pen., sollecitando la [OSCURATO:PERSONA] appello di accertare la sussistenza delle condizioni per procedere all’estradizionedi [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad entrambe le sentenze di condanna (quella del21/06/2019 e quella del 30/07/2021) «a condizione che vengano acquisite, pertramite del Ministero della giustizia, garanzie ritenute sufficienti per assicurareall’estradando il diritto ad un nuovo processo»;(vii) in data 20/11/2025, la Corte di appello – con ordinanza interlocutoria –ha sollecitato la trasmissione da parte delle Autorità moldave di informazioni sullecondizioni di detenzione alle quali sarebbe sottoposto l’estradando in caso diaccoglimento della richiesta;(viii) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, preso attodella mancata trasmissione da parte delle Autorità moldave della traduzione initaliano delle informazioni richieste, ha rinviato al 12/01/2026;(ix) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello – preso atto della mancatatrasmissione della documentazione tradotta – ha emesso la sentenza oggetto diimpugnazione in questa sede.2. Il primo motivo di ricorso pone in discussione la legittimità delprovvedimento impugnato, che, in violazione di legge, avrebbe omesso del tuttodi pronunciarsi sulla domanda di estradizione relativa alla sentenza di condannaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.1. Il Procuratore generale ricorrente evidenzia che le Autorità moldaveavevano chiesto l’estradizione anche in relazione a quest’ultima sentenza dicondanna; che il Ministro della giustizia italiana, nel trasmettere la domanda diestradizione, ha indicato solo la condanna del 21/06/2019 «per mero errore nellanota di trasmissione»; che l’organo requirente ha pertanto consideratoesplicitamente ambedue le sentenze per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato domanda diestradizione; che, pertanto, la Corte di appello ha indebitamente trascurato lasentenza del 30/07/2021, pronunciandosi solo sulla domanda di estradizionerelativa alla sentenza del 21/06/2019.2.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.3. A differenza di quanto accade nei rapporti di cooperazione giudiziaria inmateria penale disciplinati dal diritto dell’Unione europea, le disposizioni chedisciplinano l’estradizione passiva articolano l’iter procedurale con una scansioneche contempla una fase politico-amministrativa – che rientra nelle prerogative eresponsabilità del Ministro della giustizia italiano – e una, di natura giurisdizionale,che – inaugurata dall’impulso del Procuratore generale presso la Corte di appello– vede poi la Corte territoriale competente ad accertare la sussistenza dellecondizioni favorevoli all’estradizione; conclusa la fase giurisdizionale, è attribuitanuovamente al Ministro della giustizia la responsabilità di emettere ilprovvedimento di estradizione.2.4. La fase “politico-amministrativa” è regolamentata dagli artt. 697-700cod. proc. pen. Stando al dettato dell’art. 697 cod. proc. pen. le determinazionidel Ministro della giustizia possono essere, schematicamente, due: (i) dare corsoall’estradizione; (ii) non dare corso all’estradizione.Nel primo caso, «il Ministro della giustizia, quando ritiene di dare corso alladomanda di estradizione, la trasmette (…) al procuratore generale presso la cortedi appello» (art. 703, comma 1, cod. proc. pen.).Nel secondo caso, «la decisione di non dare corso alla domanda di estradizioneè comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all’autorità giudiziaria»(art. 697, comma 1-quinquies, cod. proc. pen.).2.5. Alla luce del dettato gli artt. 697, comma 1-bis e 703, comma 1, cod.proc. pen. – applicabili al caso in esame, in difetto di specifici accordi intervenutitra la Repubblica italiana e la Repubblica moldava (cfr. art. 12, par. 1, Convenzioneeuropea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata con legge30 gennaio 1963, n. 300) – le determinazioni maturate dal Ministro della giustizianella fase politico-amministrativa condizionano il perimetro della c.d. fasegiurisdizionale: vale a dire che il Procuratore generale – nella sua requisitoria – ela Corte di appello, nell’emettere la sentenza prevista dall’art. 704, comma 2, cod.proc. pen., non possono pronunciarsi su domande di estradizione sulle quali ilMinistro della giustizia non abbia espresso chiaramente la volontà di “dare corsoalla domanda di estradizione”.Pur non essendovi precedenti in sede di legittimità sulla specifica questioneora in esame, quella appena delineata è conclusione coerente con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte che – seppur ad altri propositi – ha chiaramentedimostrato la centralità della distinzione tra la sfera delle attribuzioni ministerialirispetto a quella delle attribuzioni giurisdizionali, chiarendo che la «valutazionedemandata alla Corte di appello concerne esclusivamente la legale possibilità dellaestradizione passiva», esulando dunque dalle attribuzioni giurisdizionali lavalutazione di altri profili rilevanti in materia di estradizione, quando essi rientrinonella sfera di competenza del Ministro della giustizia (Sez. 6, n. 8078 del09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709 – 01; Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020,Merkaziaj, Rv. 278616 – 02; Sez. 6, n. 11941 del 04/03/2014, S., Rv. 259339 –01; Sez. 6, n. 47148 del 19/10/2023, Angotti, Rv. 285497 – 03).2.6. Nel caso in esame, il Ministro della giustizia – nel trasmettere alProcuratore generale la domanda di estradizione formalizzata dalla Repubblica diMoldova – ha esplicitamente evocato solo la «domanda di estradizione di BurdujaDumitru per l’esecuzione della sentenza emessa in data 21/06/2019 dalla Corte diChisinau», senza menzionare in alcun modo la sentenza emessa dalla medesimaCorte in data 30/07/2021.Il Procuratore generale – nel ricorso – ascrive tale silenzio ad un «mero errorenella nota di trasmissione».Ma si tratta di un’interpretazione opinabile, che, in alcun modo, offre certezzecirca la posizione che il Ministro della giustizia intende assumere in ordine alladomanda di estradizione relativa alla seconda sentenza indicata nella richiestamoldava (quella del 30/07/2021). Il silenzio ministeriale sulla “seconda sentenza”– soprattutto ove posto a confronto con l’esplicita presa di posizione sulla “primasentenza” – lascia aperto il campo ad ambedue le possibili interpretazioni: l’ipotesidell’errore materiale, da un lato; ma anche, dall’altro lato, l’implicitamanifestazione di volontà di “non dare corso alla domanda di estradizione”.Pertanto, l’interpretazione di tale silenzio in un senso o nell’altro si presenta– sul piano logico – del tutto controvertibile. È anche possibile che la tesi dell’erroremateriale sia la spiegazione che, in concreto, risulterà corretta. Ma è anchepossibile che sia “vera” l’altra spiegazione. Prediligere l’una o l’altra eventualità –interpretando un dato controvertibile – rischia di determinare lo sconfinamentodelle determinazioni giudiziarie in un àmbito che, come detto, rientra tra leprerogative e responsabilità ministeriali.2.7. Ne discende – tornando al caso di specie – che correttamente la Corte diappello di Bologna ha ritenuto ritualmente devoluta alla sua cognizione solo ladomanda di accertamento della sussistenza delle condizioni favorevoliall’estradizione limitatamente alla sentenza di condanna emessa in data21/06/2019 dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto esplicitamente menzionata nellanota di trasmissione ministeriale, senza pronunciarsi sulla seconda sentenza, nonritualmente devoluta alla sua cognizione.2.8. Del resto, e per inciso, non si può nemmeno trascurare che un’eventualepronuncia della Corte di appello di Bologna sulla estradizione per dare esecuzionealla sentenza di condanna del 30/07/2021 sarebbe stata affetta da nullità.Ciò in ragione del fatto che, in relazione a tale “seconda sentenza dicondanna”, non sono state seguite le scansioni procedurali prescritte dall’art. 703,comma 2, cod. proc. pen., la cui violazione determina una nullità per violazionedel diritto di difesa, con conseguente invalidità degli atti successivi (in termini,Sez. 6, n. 17952 del 12/04/2013, Mizga, Rv. 256563 – 01); né le garanzieapprontate dalla disposizione ora evocata sono state altrimenti surrogate nellafase del procedimento celebrata davanti alla Corte di appello.2.9. Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.3. Il secondo motivo propone il tema della violazione di legge e del vizio dimotivazione, per avere la Corte di appello emesso sentenza contrariaall’estradizione senza attendere – dopo averla richiesta – la trasmissione dellatraduzione delle informazioni delle Autorità moldave circa le condizioni didetenzione nelle carceri dello Stato richiedente.3.1. Dagli atti risulta che, effettivamente, la Corte di appello di Bologna harichiesto informazioni alle Autorità moldave circa le condizioni di detenzione nellecarceri di quel Paese; la Corte di appello di Bologna ha però trascurato che il 27novembre 2025 le Autorità moldave avevano prefigurato l’imminente trasmissionedelle informazioni richieste; che, in data 12 dicembre 2025, le medesime Autoritàavevano rappresentato che la documentazione richiesta era in corso di traduzionein lingua italiana. All’udienza del 12 gennaio 2026, la Corte di appello si è limitataa prendere atto della mancata trasmissione delle informazioni richieste, senzamenzionare le rassicurazioni trasmesse dall’Autorità dello Stato richiedente.3.2. Secondo il Procuratore generale ricorrente, la Corte di appello di Bolognaavrebbe dovuto accogliere la richiesta di differimento del procedimento, ondecomunque deciso, tacendo sulle rassicurazioni moldave e trascurando la richiestadi rinvio proposta dall’organo requirente, integra pertanto un vizio delprocedimento e, al tempo stesso, una omessa motivazione sul punto.3.3. Il motivo è fondato. L’art. 704, comma 2, cod. proc. pen. dispone che «lacorte decide con sentenza in camera di consiglio, entro sei mesi dallapresentazione della requisitoria, sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimentodella domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gliaccertamenti ritenuti necessari (…)».Nel caso in esame, avendole richieste la stessa Corte di appello (conl’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), è evidente che le informazioni sollecitate da partedelle Autorità moldave erano ritenute dalla Corte territoriale «necessarie» ai finidella decisione.A ciò si deve aggiungere che nemmeno venivano a scadere il termine previstodall’art. 704, comma 2, di sei mesi decorrenti dalla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] (depositata il 24 ottobre 2025), o il termine di durata massima dellamisura coercitiva disposta a fini estradizionali, previsto dall’art. 714, comma 4,cod. proc. pen.Dal verbale del 19/12/2025 emerge che, in quell’udienza, la Corte di appello,preso atto della mancata trasmissione della traduzione in lingua italiana delladocumentazione già trasmessa dalle autorità moldave, ha disposto rinvioall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza assegnare un termine alle Autorità moldave peril complemento di informazioni necessarie.Ne discende che – anche in una prospettiva di leale collaborazione tra leAutorità dei Paesi aderenti alla Convenzione europea di estradizione – la Corte diappello avrebbe potuto sollecitare il complemento di informazioni necessarie,eventualmente assegnando esplicitamente «un termine per l’ottenimento dellestesse» (come previsto dall’art. 13, Conv. europea di estradizione, cit.).Da quanto precede, emerge che il dedotto vizio procedimentale sussiste e cheesso determina un vizio istruttorio che si riflette in un vizio della motivazione delladecisione impugnata.4. Essendo fondato il secondo motivo di ricorso, si impone l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.In sede di rinvio, la Corte territoriale attenderà il completamento delleinformazioni ritenute necessarie e già richieste; ove esse non siano ancora statetrasmesse dalle Autorità moldave, in applicazione dell’art. 13 Conv. Europea diestradizione, la Corte di appello potrà eventualmente assegnare esplicitamente untermine alle Autorità dello Stato richiedente.Con riferimento alla domanda di estradizione formulata alla Repubblica diMoldova relativamente alla sentenza di condanna emessa in data 30/07/2021 dallaCorte di [OSCURATO:PERSONA], è il caso di precisare che, non essendo maturata la preclusionecodificata dall’art. 707 cod. proc. pen., il Ministro della giustizia potràeventualmente trasmettere l’esplicita richiesta di dare corso all’estradizione anchein relazione a tale sentenza.Ove vi sia tale esplicita integrazione della domanda, il giudice del rinvio potràdelibare anche la sussistenza delle condizioni per accordare o negare l’estradizioneanche in relazione alla seconda sentenza, a condizione che siano assicurate nellasostanza le garanzie processuali previste dall’art. 703, comma 2, cod. proc. pen.a beneficio dell’estradando.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11761/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 172/2026Roberta Licci CC – 25/02/2026Giuseppe Biondi R.G.N. 3020/2026Ombretta Di GiovineAndrea [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dalProcuratore generale presso la Corte di appello di Bolognanel procedimento in atto nei confronti diBurduja [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 063IK04)avverso la sentenza del 12/01/2026 emessa dalla Corte di appello di Bologna;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore, che ha chiesto di annullare con rinvio lasentenza impugnata;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Albanese, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e allamemoria depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna si èpronunciata in senso sfavorevole all’estradizione di [OSCURATO:PERSONA] verso laMoldavia, in relazione alla sentenza emessa in data 21 giugno 2019 dalla Corte diChisinau, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione, a lui irrogata in relazioneal reato di furto.La ragione di tale decisione è legata alla mancata trasmissione – da partedelle Autorità dello Stato richiedente – delle informazioni richieste dalla Corte diappello in ordine alle condizioni carcerarie cui, in caso di estradizione, sarebbestato sottoposto l’estradando.2. Il Procuratore generale ricorrente impugna la citata sentenza, deducendodue motivi, di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce violazionedi legge in relazione alla mancata decisione sulla domanda di estradizione relativaalla condanna emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 luglio 2021; il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che – seppure [OSCURATO:PERSONA] sia stato inizialmente tratto in arrestoa fini estradizionali solo in relazione alla condanna del 21 giugno 2019 – le Autoritàmoldave hanno tempestivamente presentato domanda di estradizione anche inrelazione alla condanna del 30 luglio 2021 (sempre per furto), trasmessa dalMinistro della giustizia italiano al Procuratore generale che ha, a sua volta,formulato richiesta di riconoscimento della sussistenza delle condizioni perestradare [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione a tale seconda condanna.Sennonché, la Corte di appello di Bologna – in violazione degli artt. 701, 704e 705 cod. proc. pen. – si è pronunciata solo in relazione all’estradizione di Burdujaverso la Moldavia in relazione alla prima delle due condanne indicate nella richiestadelle Autorità moldave (quella del 21 giugno 2019).2.2. Con il secondo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduceviolazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto altroprofilo: la Corte di appello ha emesso sentenza contraria all’estradizione, senzadall’organo requirente – la trasmissione della traduzione delle informazioni delleAutorità moldave circa le condizioni di detenzione nelle carceri dello Statorichiedente. L’avere la Corte di appello pronunciato sentenza in data 12 gennaio2026, senza nemmeno menzionare le rassicurazioni trasmesse dall’Autorità delloStato richiedente circa l’imminente trasmissione delle informazioni richieste,integra pertanto un vizio del procedimento e, al tempo stesso, una omessamotivazione sul punto.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato unamemoria, chiedendo il rigetto del ricorso.4. All’udienza del 25 febbraio 2026, le parti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per un proficuo esame dei motivi di ricorso, è necessario delineare lescansioni attraverso le quali si è sviluppato il procedimento. Dagli atti risulta che:(i) in data 30/08/2025, [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto a fini estradizionali,ex art. 716 cod. proc. pen.; il titolo di reato che giustifica l’arresto a finiestradizionali è rappresentato dalla sentenza irrevocabile di condanna emessadall’Autorità giudiziaria moldava in data 21/06/2019;(ii) in data 01/09/2025, l’arresto è stato convalidato dalla Corte di appello diBologna che ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere ex artt. 716,comma 3, e 714 cod. proc. pen.;(iii) in data 09/09/2025, il Ministro della giustizia ha chiesto il “mantenimento”della misura cautelare, ai sensi dell’art. 716, comma 4, cod. proc. pen.;(iv) in data 30/09/2025 (con richiesta pervenuta in data 15/10/2025), leAutorità moldave hanno trasmesso la domanda di estradizione del cittadinoBurduja; nella domanda di estradizione, il Ministro della giustizia della [OSCURATO:PERSONA] indica due sentenze: (a) la condanna del 21/06/2019 (cioè, quella percui [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto a fini estradizionali e sottoposto a misuracautelare coercitiva); (b) un’altra condanna del 30/07/2021, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA];(v) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministro della giustizia italiano ha trasmesso alProcuratore generale di Bologna la domanda di estradizione presentata dallaRepubblica di [OSCURATO:PERSONA] menzionando unicamente la condanna del 21/06/2019,senza menzionare esplicitamente la seconda condanna indicata nella domandatrasmessa dalle autorità moldave.(vi) in data 24/10/2025, il Procuratore generale di Bologna ha depositato larequisitoria, ai sensi dell’art. 703, comma 4, cod. proc. pen., sollecitando la [OSCURATO:PERSONA] appello di accertare la sussistenza delle condizioni per procedere all’estradizionedi [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad entrambe le sentenze di condanna (quella del21/06/2019 e quella del 30/07/2021) «a condizione che vengano acquisite, pertramite del Ministero della giustizia, garanzie ritenute sufficienti per assicurareall’estradando il diritto ad un nuovo processo»;(vii) in data 20/11/2025, la Corte di appello – con ordinanza interlocutoria –ha sollecitato la trasmissione da parte delle Autorità moldave di informazioni sullecondizioni di detenzione alle quali sarebbe sottoposto l’estradando in caso diaccoglimento della richiesta;(viii) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, preso attodella mancata trasmissione da parte delle Autorità moldave della traduzione initaliano delle informazioni richieste, ha rinviato al 12/01/2026;(ix) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello – preso atto della mancatatrasmissione della documentazione tradotta – ha emesso la sentenza oggetto diimpugnazione in questa sede.2. Il primo motivo di ricorso pone in discussione la legittimità delprovvedimento impugnato, che, in violazione di legge, avrebbe omesso del tuttodi pronunciarsi sulla domanda di estradizione relativa alla sentenza di condannaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.1. Il Procuratore generale ricorrente evidenzia che le Autorità moldaveavevano chiesto l’estradizione anche in relazione a quest’ultima sentenza dicondanna; che il Ministro della giustizia italiana, nel trasmettere la domanda diestradizione, ha indicato solo la condanna del 21/06/2019 «per mero errore nellanota di trasmissione»; che l’organo requirente ha pertanto consideratoesplicitamente ambedue le sentenze per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato domanda diestradizione; che, pertanto, la Corte di appello ha indebitamente trascurato lasentenza del 30/07/2021, pronunciandosi solo sulla domanda di estradizionerelativa alla sentenza del 21/06/2019.2.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.3. A differenza di quanto accade nei rapporti di cooperazione giudiziaria inmateria penale disciplinati dal diritto dell’Unione europea, le disposizioni chedisciplinano l’estradizione passiva articolano l’iter procedurale con una scansioneche contempla una fase politico-amministrativa – che rientra nelle prerogative eresponsabilità del Ministro della giustizia italiano – e una, di natura giurisdizionale,che – inaugurata dall’impulso del Procuratore generale presso la Corte di appello– vede poi la Corte territoriale competente ad accertare la sussistenza dellecondizioni favorevoli all’estradizione; conclusa la fase giurisdizionale, è attribuitanuovamente al Ministro della giustizia la responsabilità di emettere ilprovvedimento di estradizione.2.4. La fase “politico-amministrativa” è regolamentata dagli artt. 697-700cod. proc. pen. Stando al dettato dell’art. 697 cod. proc. pen. le determinazionidel Ministro della giustizia possono essere, schematicamente, due: (i) dare corsoall’estradizione; (ii) non dare corso all’estradizione.Nel primo caso, «il Ministro della giustizia, quando ritiene di dare corso alladomanda di estradizione, la trasmette (…) al procuratore generale presso la cortedi appello» (art. 703, comma 1, cod. proc. pen.).Nel secondo caso, «la decisione di non dare corso alla domanda di estradizioneè comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all’autorità giudiziaria»(art. 697, comma 1-quinquies, cod. proc. pen.).2.5. Alla luce del dettato gli artt. 697, comma 1-bis e 703, comma 1, cod.proc. pen. – applicabili al caso in esame, in difetto di specifici accordi intervenutitra la Repubblica italiana e la Repubblica moldava (cfr. art. 12, par. 1, Convenzioneeuropea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata con legge30 gennaio 1963, n. 300) – le determinazioni maturate dal Ministro della giustizianella fase politico-amministrativa condizionano il perimetro della c.d. fasegiurisdizionale: vale a dire che il Procuratore generale – nella sua requisitoria – ela Corte di appello, nell’emettere la sentenza prevista dall’art. 704, comma 2, cod.proc. pen., non possono pronunciarsi su domande di estradizione sulle quali ilMinistro della giustizia non abbia espresso chiaramente la volontà di “dare corsoalla domanda di estradizione”.Pur non essendovi precedenti in sede di legittimità sulla specifica questioneora in esame, quella appena delineata è conclusione coerente con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte che – seppur ad altri propositi – ha chiaramentedimostrato la centralità della distinzione tra la sfera delle attribuzioni ministerialirispetto a quella delle attribuzioni giurisdizionali, chiarendo che la «valutazionedemandata alla Corte di appello concerne esclusivamente la legale possibilità dellaestradizione passiva», esulando dunque dalle attribuzioni giurisdizionali lavalutazione di altri profili rilevanti in materia di estradizione, quando essi rientrinonella sfera di competenza del Ministro della giustizia (Sez. 6, n. 8078 del09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709 – 01; Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020,Merkaziaj, Rv. 278616 – 02; Sez. 6, n. 11941 del 04/03/2014, S., Rv. 259339 –01; Sez. 6, n. 47148 del 19/10/2023, Angotti, Rv. 285497 – 03).2.6. Nel caso in esame, il Ministro della giustizia – nel trasmettere alProcuratore generale la domanda di estradizione formalizzata dalla Repubblica diMoldova – ha esplicitamente evocato solo la «domanda di estradizione di BurdujaDumitru per l’esecuzione della sentenza emessa in data 21/06/2019 dalla Corte diChisinau», senza menzionare in alcun modo la sentenza emessa dalla medesimaCorte in data 30/07/2021.Il Procuratore generale – nel ricorso – ascrive tale silenzio ad un «mero errorenella nota di trasmissione».Ma si tratta di un’interpretazione opinabile, che, in alcun modo, offre certezzecirca la posizione che il Ministro della giustizia intende assumere in ordine alladomanda di estradizione relativa alla seconda sentenza indicata nella richiestamoldava (quella del 30/07/2021). Il silenzio ministeriale sulla “seconda sentenza”– soprattutto ove posto a confronto con l’esplicita presa di posizione sulla “primasentenza” – lascia aperto il campo ad ambedue le possibili interpretazioni: l’ipotesidell’errore materiale, da un lato; ma anche, dall’altro lato, l’implicitamanifestazione di volontà di “non dare corso alla domanda di estradizione”.Pertanto, l’interpretazione di tale silenzio in un senso o nell’altro si presenta– sul piano logico – del tutto controvertibile. È anche possibile che la tesi dell’erroremateriale sia la spiegazione che, in concreto, risulterà corretta. Ma è anchepossibile che sia “vera” l’altra spiegazione. Prediligere l’una o l’altra eventualità –interpretando un dato controvertibile – rischia di determinare lo sconfinamentodelle determinazioni giudiziarie in un àmbito che, come detto, rientra tra leprerogative e responsabilità ministeriali.2.7. Ne discende – tornando al caso di specie – che correttamente la Corte diappello di Bologna ha ritenuto ritualmente devoluta alla sua cognizione solo ladomanda di accertamento della sussistenza delle condizioni favorevoliall’estradizione limitatamente alla sentenza di condanna emessa in data21/06/2019 dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto esplicitamente menzionata nellanota di trasmissione ministeriale, senza pronunciarsi sulla seconda sentenza, nonritualmente devoluta alla sua cognizione.2.8. Del resto, e per inciso, non si può nemmeno trascurare che un’eventualepronuncia della Corte di appello di Bologna sulla estradizione per dare esecuzionealla sentenza di condanna del 30/07/2021 sarebbe stata affetta da nullità.Ciò in ragione del fatto che, in relazione a tale “seconda sentenza dicondanna”, non sono state seguite le scansioni procedurali prescritte dall’art. 703,comma 2, cod. proc. pen., la cui violazione determina una nullità per violazionedel diritto di difesa, con conseguente invalidità degli atti successivi (in termini,Sez. 6, n. 17952 del 12/04/2013, Mizga, Rv. 256563 – 01); né le garanzieapprontate dalla disposizione ora evocata sono state altrimenti surrogate nellafase del procedimento celebrata davanti alla Corte di appello.2.9. Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.3. Il secondo motivo propone il tema della violazione di legge e del vizio dimotivazione, per avere la Corte di appello emesso sentenza contrariaall’estradizione senza attendere – dopo averla richiesta – la trasmissione dellatraduzione delle informazioni delle Autorità moldave circa le condizioni didetenzione nelle carceri dello Stato richiedente.3.1. Dagli atti risulta che, effettivamente, la Corte di appello di Bologna harichiesto informazioni alle Autorità moldave circa le condizioni di detenzione nellecarceri di quel Paese; la Corte di appello di Bologna ha però trascurato che il 27novembre 2025 le Autorità moldave avevano prefigurato l’imminente trasmissionedelle informazioni richieste; che, in data 12 dicembre 2025, le medesime Autoritàavevano rappresentato che la documentazione richiesta era in corso di traduzionein lingua italiana. All’udienza del 12 gennaio 2026, la Corte di appello si è limitataa prendere atto della mancata trasmissione delle informazioni richieste, senzamenzionare le rassicurazioni trasmesse dall’Autorità dello Stato richiedente.3.2. Secondo il Procuratore generale ricorrente, la Corte di appello di Bolognaavrebbe dovuto accogliere la richiesta di differimento del procedimento, ondecomunque deciso, tacendo sulle rassicurazioni moldave e trascurando la richiestadi rinvio proposta dall’organo requirente, integra pertanto un vizio delprocedimento e, al tempo stesso, una omessa motivazione sul punto.3.3. Il motivo è fondato. L’art. 704, comma 2, cod. proc. pen. dispone che «lacorte decide con sentenza in camera di consiglio, entro sei mesi dallapresentazione della requisitoria, sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimentodella domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gliaccertamenti ritenuti necessari (…)».Nel caso in esame, avendole richieste la stessa Corte di appello (conl’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), è evidente che le informazioni sollecitate da partedelle Autorità moldave erano ritenute dalla Corte territoriale «necessarie» ai finidella decisione.A ciò si deve aggiungere che nemmeno venivano a scadere il termine previstodall’art. 704, comma 2, di sei mesi decorrenti dalla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] (depositata il 24 ottobre 2025), o il termine di durata massima dellamisura coercitiva disposta a fini estradizionali, previsto dall’art. 714, comma 4,cod. proc. pen.Dal verbale del 19/12/2025 emerge che, in quell’udienza, la Corte di appello,preso atto della mancata trasmissione della traduzione in lingua italiana delladocumentazione già trasmessa dalle autorità moldave, ha disposto rinvioall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza assegnare un termine alle Autorità moldave peril complemento di informazioni necessarie.Ne discende che – anche in una prospettiva di leale collaborazione tra leAutorità dei Paesi aderenti alla Convenzione europea di estradizione – la Corte diappello avrebbe potuto sollecitare il complemento di informazioni necessarie,eventualmente assegnando esplicitamente «un termine per l’ottenimento dellestesse» (come previsto dall’art. 13, Conv. europea di estradizione, cit.).Da quanto precede, emerge che il dedotto vizio procedimentale sussiste e cheesso determina un vizio istruttorio che si riflette in un vizio della motivazione delladecisione impugnata.4. Essendo fondato il secondo motivo di ricorso, si impone l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.In sede di rinvio, la Corte territoriale attenderà il completamento delleinformazioni ritenute necessarie e già richieste; ove esse non siano ancora statetrasmesse dalle Autorità moldave, in applicazione dell’art. 13 Conv. Europea diestradizione, la Corte di appello potrà eventualmente assegnare esplicitamente untermine alle Autorità dello Stato richiedente.Con riferimento alla domanda di estradizione formulata alla Repubblica diMoldova relativamente alla sentenza di condanna emessa in data 30/07/2021 dallaCorte di [OSCURATO:PERSONA], è il caso di precisare che, non essendo maturata la preclusionecodificata dall’art. 707 cod. proc. pen., il Ministro della giustizia potràeventualmente trasmettere l’esplicita richiesta di dare corso all’estradizione anchein relazione a tale sentenza.Ove vi sia tale esplicita integrazione della domanda, il giudice del rinvio potràdelibare anche la sussistenza delle condizioni per accordare o negare l’estradizioneanche in relazione alla seconda sentenza, a condizione che siano assicurate nellasostanza le garanzie processuali previste dall’art. 703, comma 2, cod. proc. pen.a beneficio dell’estradando. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Bologna.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod.proc. pen.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA] AprileP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Bologna.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod.proc. pen.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]