CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 41801/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Trieste, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (al predetto ascritto per avere, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, distratto/dissipato, in concorso con altri, o comunque occultato il patrimonio sociale, nello specifico cespiti aziendali per un valore complessivo di euro 140.813 calcolato sottraendo dal costo storico dei beni all'ultima situazione patrimoniale aggiornata, indicato dalla società in euro 358.436,06, le quote di ammortamento, il valore dei beni rinvenuti dalla curatela e il costo dei lavori effettuati dalla Edil design per opere murarie e installazioni e/o il corrispettivo degli stessi; in particolare, in data 17/11/2014 i predetti beni risultano essere stati formalmente ceduti a [OSCURATO:PERSONA] e da quest'ultimo concessi poi in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – poi dichiarata fallita il 20.9.2016 - per l'importo di euro 3000 mensili come dazione in pagamento per un asserito debito della fallita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], di fatto però insussistente. Invero in data 10 luglio 2014 – prosegue il capo di imputazione - era stato stipulato un contratto preliminare di cessione di quote tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale i primi due si impegnavano a cedere al terzo parte delle loro quote di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inoltre si riconoscevano debitori a titolo personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per euro 75.000, somma che il predetto avrebbe già corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; contestualmente la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva impegnata alla restituzione della predetta somma e riconosciuta debitrice verso il [OSCURATO:PERSONA]; e proprio per estinguere tale debito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedeva i beni di cui sopra al [OSCURATO:PERSONA]; non risulta tuttavia che il [OSCURATO:PERSONA] abbia mai corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 75.000, e dunque l'originario debito della [OSCURATO:PERSONA] (a fronte del quale sarebbero stati ceduti i beni aziendali) era in realtà inesistente. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1 L.F., e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fornito una motivazione illogica quanto alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, nonché l’omessa motivazione in relazione alle censure dalla difesa formulate con l'atto di appello. La Corte di appello quanto alla ritenuta sussistenza della prova della condotta concorsuale nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale fornisce motivazione illogica ovvero insufficiente non dimostrando di avere valutato le deduzioni difensive sollevate con l'atto di appello. La decisione non supera il vaglio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non potendosi ritenere sufficientemente provato che il [OSCURATO:PERSONA] sia concorso nel riconoscimento di una passività di impresa inesistente. La motivazione in particolare è illogica perché, se da un lato afferma che vi è prova che il ricorrente acquistò in data 09/04/2015 il 25% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] e che ebbe ad acquistare dalla predetta società beni immobili per un importo di euro 75.000, oggetto di riconoscimento di debito da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello stesso, al contempo, essa non dimostra di aver colto dalle prove del processo un ragionamento che potesse qualificare l'operazione di acquisto delle quote societarie come atto di natura distrattiva probabilmente ricadente nell'area della bancarotta fraudolenta. In altre parole, la motivazione non spiega perché l'operazione finanziaria operata dal ricorrente fosse da qualificare in termini distrattivi con contestuale consapevolezza in capo all'imputato di recare un consistente danno ai creditori e che il debito contratto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] fosse in realtà inesistente. La sentenza impugnata inoltre non convince allorquando esamina il riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], argomentando circa la probabile fittizietà della passività [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e una distrazione di euro 75.000. Stando alla sentenza, dunque, è tutto probabile, restando nel dubbio e nella incertezza che non vi fu un debito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente. La sentenza sconta il dubbio circa la inesistenza del debito, dando per presupposto non provato tale circostanza di fatto e che il [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto tale passività e, dunque, lo stesso debito. Tuttavia, occorrono le certezze per qualificare l'operazione [OSCURATO:PERSONA] come fraudolentemente posta per sottrarre massa ai creditori della società fallita. La sentenza di fallimento, nemmeno presa in considerazione dalla Corte territoriale, individua esattamente i termini del fallimento, del tutto determinato dalle gravose condizioni economiche iniziali imposte alla [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del marchio. [OSCURATO:PERSONA] acquistò quote di una società ormai in passivo, gravemente in stato di decozione, di talché si sarebbe dovuto ritenere dimostrata l'esistenza del debito contratto dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Il debito e la passività esistevano e sono state provate ma la Corte omette qualsivoglia motivazione al riguardo. La Corte con argomentazioni illogiche esprime un giudizio di presunta fittizietà dell'operazione, non fornendo ulteriori elementi fattuali per affermare con certezza che vi fu una distrazione fallimentare. Nella sentenza di fallimento non vi è traccia della fittizietà dell'operazione, nè la stessa è posta come causa del fallimento. L'esposizione di passività della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato non era inesistente, anzi era del tutto esistente, e la prova di tale esistenza è data dalle conversazioni telefoniche coeve all'operazione finanziaria da effettuarsi presso il notaio in Caserta (nelle quali il ricorrente si lamenta della mancata restituzione del denaro minacciando querele nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] per truffa ed appropriazione indebita). Il coimputato [OSCURATO:PERSONA] durante l'interrogatorio dinanzi al Gup del Tribunale di Gorizia ha, a sua volta, fornito la prova dei pagamenti effettuati al ricorrente tutti tracciati con assegni e bonifici. Lo stesso coimputato inoltre ha fornito prove e riscontro documentale quanto all'esistenza dei macchinari, e altro, siti presso un capannone di Villesse di cui lo stesso Culot è in possesso delle chiavi. Ma di tutto questo pur dedotto coi motivi di appello, la Corte omette qualsivoglia motivazione fornendo spiegazioni che contrastano con i dati probatori dalla stessa valutati. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il ricorso si dilunga su aspetti che sono stati già ampiamente esaminati dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che, con la compiuta esaustiva ricostruzione della complessiva vicenda, hanno posto in evidenza come, alla stregua di tutte le circostanze specifiche che l’hanno contraddistinta, non possa ritenersi una valida giustificazione del mancato rinvenimento da parte del curatore dei beni della società fallita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la ricognizione di debito per euro 75.000 verso il [OSCURATO:PERSONA], fatta da [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca amministratore della società) e [OSCURATO:PERSONA], oltre che in proprio, anche a nome della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente – si spiega nella sentenza impugnata - aveva pattuito unicamente con i rispettivi titolari l’acquisto di quote societarie della [OSCURATO:PERSONA], ovvero di beni che appunto si appartenevano alle persone fisiche dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non alla società. Con la conseguenza che il debito restitutorio che sarebbe scattato in conseguenza del mancato perfezionamento della vendita non poteva che essere sorto in capo ai predetti, quali destinatari del versamento della somma di euro 75.000 che l’imputato avrebbe loro consegnato alla stipula del preliminare di acquisto delle quote societarie. Non è in alcun modo emerso – si sottolinea nella sentenza impugnata e tale aspetto è dirimente - che la somma di 75.000 euro sarebbe stata utilizzata nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] per l’estinzione di debiti della società o comunque in qualunque altro modo nell’interesse di quest’ultima. Ne consegue che correttamente – sulla base delle univoche emergenze processuali esaminate e delle stringenti considerazioni svolte - i giudici di merito sono giunti alla conclusione che la fuoriuscita dei beni dal patrimonio della società – risultati definitivamente acquisiti dal [OSCURATO:PERSONA] - non possa ritenersi in alcun modo giustificata sulla base dell’addotto obbligo restitutorio rimasto privo di riscontro effettivo riguardo alla sua fonte generatrice. Con la conseguenza che tale ingiustificata fuoriuscita di beni è stata giustamente ritenuta integrante gli estremi della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di cui è stato, in buona sostanza, reputato il principale artefice proprio il [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di una siffatta corretta impostazione anche in diritto, alcunché potrebbero aggiungere gli ulteriori aspetti in fatto evidenziati in ricorso, non suscettibili peraltro di verifica nella presente sede di legittimità (così, ad esempio, i contenuti delle conversazioni intercettate, che, peraltro, secondo la stessa prospettazione difensiva, attesterebbero unicamente pretese restitutorie rivolte dall’imputato al [OSCURATO:PERSONA]), ivi compresi gli inconferenti accenni al contenuto della sentenza di fallimento. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/12/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]