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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 28566/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 11 gennaio 2023, rilevando, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., il mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, eccependo, con unico motivo, violazione di legge quanto alle norme inerenti al sistema delle impugnazioni, dal momento che il ricorrente era stato presente nel processo di primo grado ed agli atti vi era l'elezione di domicilio originariamente effettuata e rimasta immutata.

In ogni caso, l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. non avrebbe dovuto trovare applicazione ratione temporis. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. 1.In primo luogo, l'art. 89, comma 3, d.l.vo n. 150 del 2022, prevede che la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., così come la successiva (art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.), si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto e, cioè, alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate a decorrere dal 31 dicembre 2022.

La sentenza del Tribunale di Milano, impugnata dal ricorrente con l'atto di appello dichiarato inammissibile nel caso in esame, è stata pronunciata 1'11 gennaio 2023, sicché all'impugnazione si applica la norma di cui all'art. 581-ter cod. proc. pen..

2. In secondo luogo, il coordinamento tra le due norme impone di ritenere che la disposizione di cui all'art. 581-ter cod. proc. pen., si attagli agli imputati che, come il ricorrente, sono stati presenti al processo, mentre la successiva disposizione si applica agli imputati processati in absentia.

3. In terzo luogo, il tenore letterale è nel senso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere depositata, a pena di inammissibilità, con l'atto di impugnazione e non è contestata dal ricorrente la circostanza che ciò non era avvenuto.

4. In ordine alla validità della elezione di domicilio eventualmente contenuta agli atti ma non depositata con l'atto di impugnazione, come nel caso in esame, al di là del fatto che il ricorrente aveva l'onere di documentare la circostanza, occorre ribadire che il precetto non ammette deroghe, secondo quanto rilevabile dalle recenti pronunce di legittimità, che non sono in armonia solo con riferimento al G\A valore da attribuire alla elezione di domicilio a seconda che sia stata effettuata prima o dopo la sentenza impugnata ma che, comunque, in tutti i casi, sia stata oggetto di deposito unitamente all'atto di impugnazione, circostanza che rende la questione irrilevante per la soluzione del caso in esame (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad, Rv. 285805 e Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a\ périali DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 11 gennaio 2023, rilevando, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., il mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, eccependo, con unico motivo, violazione di legge quanto alle norme inerenti al sistema delle impugnazioni, dal momento che il ricorrente era stato presente nel processo di primo grado ed agli atti vi era l'elezione di domicilio originariamente effettuata e rimasta immutata. In ogni caso, l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. non avrebbe dovuto trovare applicazione ratione temporis. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. 1.In primo luogo, l'art. 89, comma 3, d.l.vo n. 150 del 2022, prevede che la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., così come la successiva (art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.), si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto e, cioè, alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate a decorrere dal 31 dicembre 2022. La sentenza del Tribunale di Milano, impugnata dal ricorrente con l'atto di appello dichiarato inammissibile nel caso in esame, è stata pronunciata 1'11 gennaio 2023, sicché all'impugnazione si applica la norma di cui all'art. 581-ter cod. proc. pen.. 2. In secondo luogo, il coordinamento tra le due norme impone di ritenere che la disposizione di cui all'art. 581-ter cod. proc. pen., si attagli agli imputati che, come il ricorrente, sono stati presenti al processo, mentre la successiva disposizione si applica agli imputati processati in absentia. 3. In terzo luogo, il tenore letterale è nel senso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere depositata, a pena di inammissibilità, con l'atto di impugnazione e non è contestata dal ricorrente la circostanza che ciò non era avvenuto. 4. In ordine alla validità della elezione di domicilio eventualmente contenuta agli atti ma non depositata con l'atto di impugnazione, come nel caso in esame, al di là del fatto che il ricorrente aveva l'onere di documentare la circostanza, occorre ribadire che il precetto non ammette deroghe, secondo quanto rilevabile dalle recenti pronunce di legittimità, che non sono in armonia solo con riferimento al G\A valore da attribuire alla elezione di domicilio a seconda che sia stata effettuata prima o dopo la sentenza impugnata ma che, comunque, in tutti i casi, sia stata oggetto di deposito unitamente all'atto di impugnazione, circostanza che rende la questione irrilevante per la soluzione del caso in esame (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad, Rv. 285805 e Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a\ périali DEPOSITAT
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