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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 09499/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita' la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Marsala. (53,2j [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica in sede, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del GUP del Tribunale di Marsala del 4/12/2018, irrevocabile il 9/1/2019.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, lamentando violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi in ordine all'ulteriore richiesta pure avanzata dall'Ufficio di Procura, concernente la revoca della sospensione condizione della pena concessa con la sentenza del 19/10/2015, irrevocabile il 9/10/2019.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Marsala.

4. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

Il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi su una delle richieste di revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. avanzate dall'Ufficio di Procura, e precisamente sul beneficio concesso con sentenza del Tribunale di Marsala del 19/10/2015, irrevocabile il 9/10/2019, così integrando il vizio di omissione motivazionale.

5. Per tali ragioni, l'impugnata ordinanza deve essere annullata in parte qua, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala, affinché esamini anche la ulteriore richiesta di revoca del beneficio avanzata dal Pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Marsala in data 19/10/2015 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala.

Così deciso il giorno 16 marzo 2022 - A - R F Il Consigliere estensore Il Presidente I S E R L i k eresa [OSCURATO:PERSONA] 2 2 E A .L C0 NL C AE A R 2 C9euQ_s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita' la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Marsala. (53,2j [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica in sede, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del GUP del Tribunale di Marsala del 4/12/2018, irrevocabile il 9/1/2019. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, lamentando violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi in ordine all'ulteriore richiesta pure avanzata dall'Ufficio di Procura, concernente la revoca della sospensione condizione della pena concessa con la sentenza del 19/10/2015, irrevocabile il 9/10/2019. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Marsala. 4. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. Il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi su una delle richieste di revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. avanzate dall'Ufficio di Procura, e precisamente sul beneficio concesso con sentenza del Tribunale di Marsala del 19/10/2015, irrevocabile il 9/10/2019, così integrando il vizio di omissione motivazionale. 5. Per tali ragioni, l'impugnata ordinanza deve essere annullata in parte qua, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala, affinché esamini anche la ulteriore richiesta di revoca del beneficio avanzata dal Pubblico ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Marsala in data 19/10/2015 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala. Così deciso il giorno 16 marzo 2022 - A - R F Il Consigliere estensore Il Presidente I S E R L i k eresa [OSCURATO:PERSONA] 2 2 E A .L C0 NL C AE A R 2 C9euQ_s
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