CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 29228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria contenente motivi aggiunti e la ordinanza impugnata. Ritenuto, anzitutto, che la richiesta di discussione orale avanzata dal ricorrente deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione; Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova, a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA], a seguito della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti per violazione della legge stupefacenti in relazione a fatti commessi anteriormente alla concessione della misura alternativa; Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha considerato che le gravi esigenze cautelari (poste alla base della misura) si ponevano in stretta contiguità temporale rispetto ai fatti delittuosi (sempre per violazione della legge stupefacenti) per i quali era stato concesso l'affidamento e determinavano, in tal modo, un giudizio di persistente pericolosità sociale dell'affidato e di conseguente inidoneità della misura alternativa ad impedire il rischio di recidiva; Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice a quo, chiedendo, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. 1'8 giugno 2023. ..sensore D i i V I • i i