Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2016

Cassazione n. 20928/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTOZZINI FEDERICO, rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], LuigiPiergiuseppe Murciano e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 900/2016, depositata il 17/5/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i relativi soci [OSCURATO:PERSONA], Tiziano eT8P010400572, T8P010400575, T8P010400576, T8P010400577 eT8PCO0400892, con i quali, relativamente all’anno 2005, gli era statocontestato un maggior reddito imponibile pari a € 147.700,35, sulla basedi accertamenti bancari ex art. 32 d.p.r. n. 600/1973.Numero registro generale 497/2017Numero sezionale 4409/2026Numero di raccolta generale 20928/2026Data pubblicazione 20/06/20262.

La CTP di Pisa rigettò il ricorso, con sentenza che vennesuccessivamente riformata, in sede di gravame, dalla CTR della Toscana,sulla base del rilievo della nullità della notifica degli avvisi di accertamentoimpugnati, siccome privi della sottoscrizione del messo notificatore.3.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione, sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso lasocietà e i tre soci sopra indicati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la“nullità della sentenza per extrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c. eviolazione dell’art. 57 del D.Lgs 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., inrelazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.”, per avere accolto l’appellosulla base di una questione (la nullità/inesistenza della notifica degli avvisidi accertamento impugnati) sollevata per la prima volta nel giudizio disecondo grado, la quale, dunque, sarebbe dovuta essere dichiaratainammissibile.2.

Il secondo motivo denunzia la “nullità della sentenza per violazionedell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, per averritenuto inapplicabile la sanatoria della nullità ex art. 156 c.p.c.,nonostante fosse “evidente come la notificazione degli atti impositivi[avesse] raggiunto il suo scopo, quanto alla comunicazione ai contribuentidelle ragioni a fondamento della pretesa fiscale, consentendo pertanto adessi di esercitare le proprie difese nella fase processuale” (pag. 19 delricorso).3.

Il secondo motivo (che dev’essere riqualificato come denunziante unvizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) è fondato,con conseguente assorbimento del primo.La sentenza impugnata, peraltro ambiguamente oscillando tra iconcetti di inesistenza e nullità, afferma che “la nullità della notifica è unvizio insanabile, rilevabile d’ufficio, in ogni grado di giudizio”.Numero registro generale 497/2017Numero sezionale 4409/2026Numero di raccolta generale 20928/2026Data pubblicazione 20/06/2026In sé considerato, l’assunto è evidentemente erroneo, ignorando ilrichiamo all’art. 156 c.p.c. (il cui ultimo comma dispone che “la nullità nonpuò mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato”), contenuto nell’art. 160 c.p.c. (che disciplina la nullità dellanotificazione).

Tale affermazione (anche a voler ritenere che intendaalludere all’inesistenza e non già alla nullità) è – in ogni caso – fuorviante,perché applica la disciplina valevole per gli atti processuali a un atto –quale l’avviso di accertamento – che processuale non è (si veda Cass., n.4824/2023, alla cui stregua l'avviso di accertamento tributario ha lanatura giuridica di atto amministrativo, in quanto espressione dellapotestà impositiva dell'amministrazione finanziaria, e non di attoprocessuale o comunque funzionale al processo, poiché l'instaurazione delprocedimento giurisdizionale non si correla all'emissione di un attoimpositivo o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizionedel ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria).In ogni caso, relativamente agli atti d'imposizione tributaria, questaCorte ha affermato che la notificazione non è un requisito di giuridicaesistenza e perfezionamento ma una condizione integrativa d'efficacia,sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatical'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la pienaconoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenzaconcesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cuigrava il relativo onere probatorio” (Cass., n. 21071/2018; Cass., n.8374/2015).3.1.

Nel caso di specie, il dedotto vizio di inesistenza della notifica nonha impedito ai contribuenti di venire a conoscenza dell’atto impositivo intempo utile per la relativa impugnativa giudiziale, tradottasi in unacontestazione del merito della pretesa tributaria senza alcunaevidenziazione di ipotetici pregiudizi specificamente legati allanullità/inesistenza della notificazione in discorso.Numero registro generale 497/2017Numero sezionale 4409/2026Numero di raccolta generale 20928/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il primo motivo rimane assorbito.4.

Il terzo motivo di ricorso censura, per carenza di motivazione(dunque, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1,comma 2, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c.) la pronuncia impugnata nella parte in cui afferma che “imotivi di merito, possono ritenersi assorbiti, tuttavia, ad abundantiam, ladocumentazione esibita da parte contribuente, deve ritenersi sufficiente adimostrare la non rilevanza fiscale dei movimenti bancari contestatidall’Ufficio”.Anche questo motivo è fondato, posto che, ove si ritenesse che la CTR(nonostante la professione di una pronuncia ad abundantiam) abbiacomunque inteso delibare i motivi concernenti il merito della pretesatributaria, la motivazione si mostra meramente apparente, ciò che siverifica quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., n. 1986/2025; per la nullità conseguente a unamotivazione basata su un’affermazione generale e astratta, si veda Cass.,n. 4166/2024).

Nel caso di specie, è evidente come il generico riferimentoalla “documentazione esibita da parte contribuente” si mantenga su unpiano di assoluta genericità, mostrandosi inidoneo ad esplicitare l’iterlogico sotteso alla valutazione di “non rilevanza fiscale dei movimentibancari contestati dall’Ufficio”.5.

Dalle considerazioni che precedono discende la cassazione conrinvio della sentenza impugnata, affinché il giudice di secondo gradoproceda all’esame dei motivi d’appello afferenti al merito della pretesatributaria svolti dagli odierni controricorrenti.

P.Q.MNumero registro generale 497/2017Numero sezionale 4409/2026Numero di raccolta generale 20928/2026Data pubblicazione 20/06/2026Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/5/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTOZZINI FEDERICO, rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], LuigiPiergiuseppe Murciano e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 900/2016, depositata il 17/5/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i relativi soci [OSCURATO:PERSONA], Tiziano eT8P010400572, T8P010400575, T8P010400576, T8P010400577 eT8PCO0400892, con i quali, relativamente all’anno 2005, gli era statocontestato un maggior reddito imponibile pari a € 147.700,35, sulla basedi accertamenti bancari ex art. 32 d.p.r. n. 600/1973.Numero registro generale 497/2017Numero sezionale 4409/2026Numero di raccolta generale 20928/2026Data pubblicazione 20/06/20262. La CTP di Pisa rigettò il ricorso, con sentenza che vennesuccessivamente riformata, in sede di gravame, dalla CTR della Toscana,sulla base del rilievo della nullità della notifica degli avvisi di accertamentoimpugnati, siccome privi della sottoscrizione del messo notificatore.3. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso lasocietà e i tre soci sopra indicati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la“nullità della sentenza per extrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c. eviolazione dell’art. 57 del D.Lgs 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., inrelazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.”, per avere accolto l’appellosulla base di una questione (la nullità/inesistenza della notifica degli avvisidi accertamento impugnati) sollevata per la prima volta nel giudizio disecondo grado, la quale, dunque, sarebbe dovuta essere dichiaratainammissibile.2. Il secondo motivo denunzia la “nullità della sentenza per violazionedell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, per averritenuto inapplicabile la sanatoria della nullità ex art. 156 c.p.c.,nonostante fosse “evidente come la notificazione degli atti impositivi[avesse] raggiunto il suo scopo, quanto alla comunicazione ai contribuentidelle ragioni a fondamento della pretesa fiscale, consentendo pertanto adessi di esercitare le proprie difese nella fase processuale” (pag. 19 delricorso).3. Il secondo motivo (che dev’essere riqualificato come denunziante unvizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) è fondato,con conseguente assorbimento del primo.La sentenza impugnata, peraltro ambiguamente oscillando tra iconcetti di inesistenza e nullità, afferma che “la nullità della notifica è unvizio insanabile, rilevabile d’ufficio, in ogni grado di giudizio”.Numero registro generale 497/2017Numero sezionale 4409/2026Numero di raccolta generale 20928/2026Data pubblicazione 20/06/2026In sé considerato, l’assunto è evidentemente erroneo, ignorando ilrichiamo all’art. 156 c.p.c. (il cui ultimo comma dispone che “la nullità nonpuò mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato”), contenuto nell’art. 160 c.p.c. (che disciplina la nullità dellanotificazione). Tale affermazione (anche a voler ritenere che intendaalludere all’inesistenza e non già alla nullità) è – in ogni caso – fuorviante,perché applica la disciplina valevole per gli atti processuali a un atto –quale l’avviso di accertamento – che processuale non è (si veda Cass., n.4824/2023, alla cui stregua l'avviso di accertamento tributario ha lanatura giuridica di atto amministrativo, in quanto espressione dellapotestà impositiva dell'amministrazione finanziaria, e non di attoprocessuale o comunque funzionale al processo, poiché l'instaurazione delprocedimento giurisdizionale non si correla all'emissione di un attoimpositivo o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizionedel ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria).In ogni caso, relativamente agli atti d'imposizione tributaria, questaCorte ha affermato che la notificazione non è un requisito di giuridicaesistenza e perfezionamento ma una condizione integrativa d'efficacia,sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatical'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la pienaconoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenzaconcesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cuigrava il relativo onere probatorio” (Cass., n. 21071/2018; Cass., n.8374/2015).3.1. Nel caso di specie, il dedotto vizio di inesistenza della notifica nonha impedito ai contribuenti di venire a conoscenza dell’atto impositivo intempo utile per la relativa impugnativa giudiziale, tradottasi in unacontestazione del merito della pretesa tributaria senza alcunaevidenziazione di ipotetici pregiudizi specificamente legati allanullità/inesistenza della notificazione in discorso.Numero registro generale 497/2017Numero sezionale 4409/2026Numero di raccolta generale 20928/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il primo motivo rimane assorbito.4. Il terzo motivo di ricorso censura, per carenza di motivazione(dunque, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1,comma 2, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c.) la pronuncia impugnata nella parte in cui afferma che “imotivi di merito, possono ritenersi assorbiti, tuttavia, ad abundantiam, ladocumentazione esibita da parte contribuente, deve ritenersi sufficiente adimostrare la non rilevanza fiscale dei movimenti bancari contestatidall’Ufficio”.Anche questo motivo è fondato, posto che, ove si ritenesse che la CTR(nonostante la professione di una pronuncia ad abundantiam) abbiacomunque inteso delibare i motivi concernenti il merito della pretesatributaria, la motivazione si mostra meramente apparente, ciò che siverifica quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., n. 1986/2025; per la nullità conseguente a unamotivazione basata su un’affermazione generale e astratta, si veda Cass.,n. 4166/2024). Nel caso di specie, è evidente come il generico riferimentoalla “documentazione esibita da parte contribuente” si mantenga su unpiano di assoluta genericità, mostrandosi inidoneo ad esplicitare l’iterlogico sotteso alla valutazione di “non rilevanza fiscale dei movimentibancari contestati dall’Ufficio”.5. Dalle considerazioni che precedono discende la cassazione conrinvio della sentenza impugnata, affinché il giudice di secondo gradoproceda all’esame dei motivi d’appello afferenti al merito della pretesatributaria svolti dagli odierni controricorrenti. P.Q.MNumero registro generale 497/2017Numero sezionale 4409/2026Numero di raccolta generale 20928/2026Data pubblicazione 20/06/2026Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/5/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20928/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris