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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33198/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata.

2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione sia in ordine l'accertamento di responsabilità che alla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen..

La Corte territoriale, con valutazione conforme a quella del primo giudice, rilevava che le prove raccolte davano univocamente conto della responsabilità del ricorrente in ordine all'uso indebito della carta di credito della persona offesa (emergente con chiarezza dalle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza visionato dal [OSCURATO:PERSONA]) oltre che della insussistenza di elementi idonei alla concessione del beneficio previsto all'articolo 131 bis cod. pen.: il danno partito dalla persona offesa non veniva ritenuto affatto trascurabile anche tenuto conto della scaltrezza e disinvoltura mostrate dall'imputato, indicative di una particolare intensità dell'elemento soggettivo (pag. 3 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati li profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000 alla cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata. 2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione sia in ordine l'accertamento di responsabilità che alla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen.. La Corte territoriale, con valutazione conforme a quella del primo giudice, rilevava che le prove raccolte davano univocamente conto della responsabilità del ricorrente in ordine all'uso indebito della carta di credito della persona offesa (emergente con chiarezza dalle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza visionato dal [OSCURATO:PERSONA]) oltre che della insussistenza di elementi idonei alla concessione del beneficio previsto all'articolo 131 bis cod. pen.: il danno partito dalla persona offesa non veniva ritenuto affatto trascurabile anche tenuto conto della scaltrezza e disinvoltura mostrate dall'imputato, indicative di una particolare intensità dell'elemento soggettivo (pag. 3 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati li profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000 alla cassa delle ammende
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