CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 1990
Cassazione n. 35000/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata,la Corte di appello di Torino , in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, su accordo delle parti, ha rideterminato , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , la pena in mesi sette e giorni tre di reclusione, per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, pur autenticata dal difensore, e con riserva di motivi che non risultano comunque depositati. 3.Il ricorso è inammissibile. Invero deve considerarsi che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la naturapersonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso ( Sez. 3 , n. 11126 del 25 /01/2021 , Rv.281475 – 01 ) . Nella fattispecie, non risultano neppure articolati motivi di censura e la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 581 cod.proc.pen. rende vieppiù l’atto inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio. 5. Ilricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, anche al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità». P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]