CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 24 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 16 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ciascuno dei reati lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato gli elementi emersi dall'istruttoria dai quali desumere la colpevolezza del prevenuto, sia per la ricettazione del rame, che per la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, in quanto trattasi di sostanze e oggetti rinvenuti in luoghi che erano nella sua disponibilità ed allo stesso prontamente accessibili, senza che il Farhate offrisse alcuna plausibile giustificazione circa tale possesso; ancorando quindi la decisione a dati di fatto obiettivi e non a supposizioni, congetture o indicazioni informative non utilizzabili. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.