CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 luglio 2025 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione, anche se si tratti di avvocato abilitato alla difesa in cassazione. 2.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, diversamente dagli altri mezzi di impugnazione, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma esclusivamente dal difensore a pena di inammissibilità (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M