CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 37983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8381/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], n. 28, presso lo studio TLS [OSCURATO:PERSONA] di Avvocati e Commercialisti, giusta procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030 587) , che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della Basilicata n. 667/2015depositata il 22/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 13 giungo 2012, l’Ufficio di Potenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, notificava a ROCCO Ambrosino, esercente l’attività di rivendita di accessori per autoveicoli, avviso di pagamento n. 2012A7156 datato 12 giugno 2012, intimantegli il pagamento dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti dissequestrati nel procedimento penale che lo aveva attinto a seguito della verifica in data 7 marzo 2003 della Guardia di Finanza di Lauria. 2. Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Potenza, la quale, con sentenza n. 267/01/13 depositata l’8 ottobre 2013, dichiarava il ricorso inammissibile per essere stato notificato via posta a mezzo di agenzia privata, non abilitata ad attestare la tempestività del medesimo, nonostante che il timbro di spedizione recasse la data del 1° ottobre 2012, ultimo giorno utile. 3. Proposto appello dal contribuente, la CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame, rilevando come la notificazione dell’impugnazione fosse “stata effettuata a mezzo di un’agenzia di posta privata peraltro con spedizione effettuata l’ultimo giorno utile”; la Corte di cassazione ha affermato che l’attestazione della spedizione effettuata con plico raccomandato costituisce atto pubblico; il relativo potere certificativo “non può essere esteso alle notifiche effettuate per il tramite di un servizio postale privato”; sempre secondo la Corte di cassazione, “l’operatore privato è soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale”; talché “deve necessariamente concludersi per la irritualità della procedura osservata”, con conferma della decisione del primo giudice. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con controricorso. Il contribuente deposita altresì memoria datata 27 settembre 2022, volta a replicare al controricorso ed a ribadire le argomentazioni già addotte in ricorso a sostegno dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.Lgs. n. 261 del 1999 e degli artt. 16, comma 3, e 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992. La sentenza impugnata conferma la tempestività del ricorso, notificato “l’ultimo giorno utile”. Essa ha ritenuto l’inammissibilità dello stesso solo perché la notificazione è stata effettuata a mezzo di un’agenzia privata. Tuttavia, la costituzione in giudizio dell’Ufficio ha sanato ogni vizio, non ricorrendo un’ipotesi di inesistenza della notificazione. Questa è al limite nulla, ma la nullità risulta sanata per raggiungimento dello scopo. Erroneamente la CTR non ha tenuto conto delle modifiche intervenute a livello di produzione normativa unionale in materia di liberalizzazione dei servizi postali, che hanno comportato l’apertura alla concorrenza di operatori privati anche nel mercato interno con il D.Lgs. n. 261 del 1999, in forza del quale “la raccomandata inviata [per il] tramite [di] un’agenzia di posta privata autorizzata ha lo stesso valore della raccomandata inviata con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. La sentenza impugnata reca una motivazione solo apparente. La CTR, in violazione delle disposizioni di legge rubricate, non ha fatto in alcun modo riferimento alla normativa unionale liberalizzatrice. 3. Il ricorso, in entrambi i motivi, è infondato. 3.1. In tema di impiego del servizio postale privato ai fini della notificazione di atti giudiziari, viene in linea di conto l’insegnamento recentemente espresso da Sez. U, n. 299 del 10/01/2020, Rv. 656575-01), e confermato da Sez. 6-5, n. 2299 del 31/01/2020, Rv. 656754-02, secondo cui, "posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”. Val la pena di aggiungere che, sulla medesima linea interpretativa, consta altresì affermato, da Sez. 5, n. 25521 del 12/11/2020, Rv. 659646-01), che “la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla ‘licenza individuale’ di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del ‘servizio postale universale’ e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale”. 3.2. Ne consegue la conformità a diritto del ragionamento rassegnato dalla CTR nella motivazione della sentenza impugnata, che, a dispetto delle censure del ricorrente, è perfettamente centrata sul tema della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all'operatore di un’agenzia privata. Talché, nella specie, per quanto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio debba qualificarsi nulla, e non inesistente, in ragione della costituzione in giudizio dell’Ufficio, nondimeno non può aversi per dimostrata la tempestività della stessa, ai fini dell’osservanza del termine di proposizione del ricorso, attesa la suddetta mancanza, affliggente la data di ricezione del piego raccomandato risultante dal timbro apposto dall’operatore dell’agenzia privata: né, peraltro, la mancanza stessa può essere concretamente supplita da altri atti del procedimento, contenenti indicazione di una data certa, posto che, come rilevato da entrambi i giudici di merito, alla stregua di un asserto non contestat o, la consegna del ricorso è stata effettuata all’agenzia l’ultimo giorno utile. 4. In considerazione di quanto precede, risulta da confermare l’inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo del giudizio, siccome già rilevata da detti giudici. 5. La maturazione di una compiuta elaborazione giurisprudenziale sul tema oggetto di causa, peraltro ad opera delle Sezioni unite di questa Suprema Corte, solo dopo la proposizione del ricorso costituisce valido motivo per l’integrale compensazione delle spese di lite. 5.1. Sussistono, nondimeno, i presupposti per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M Rigetta il ricorso.Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impo