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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24196/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro in anni otto di reclusione in relazione a ipotesi di cui all'art.74 dPR 309/90 e a PIPOLA Giuseppe in anni otto mesi sei di reclusione in relazione alla medesima fattispecie e a due reati di cessione di sostanza stupefacente, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei loro confronti in relazione alla ipotesi associativa, escludendo la sussistenza di indici rivelatori del loro stabile inserimento nella compagine criminale dedita allo spaccio, prospettando altresì ipotesi meno grave della partecipazione a struttura associativa dedita a ipotesi di traffico di stupefacenti riconducibili all'art.73 comma 5 dPR 309/90.

La difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta altresì i profili del trattamento sanzionatorio per essere stata la riduzione per le attenuanti generiche limitata pur in presenza di una riconosciuta ridotta capacità criminale del prevenuto e del suo ruolo defilato.

3. Manifestamente infondate sono le censure proposte dagli odierni ricorrenti con riferimento alla ritenuta esclusione della loro responsabilità dalla partecipazione al reato associativo, di cui all'art.74 dPR 309/90.

I giudici di merito hanno invero rappresentato come i ricorrenti, seppure non rivestendo un ruolo preminente all'interno della compagine associativa, in ragione degli elementi dichiarativi e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche costituivano fedeli e stabili punti di riferimento nello svolgimento di incarichi esecutivi (trasporto e consegna dello stupefacente, il [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla ricezione di ordinativi), in costante collegamento con la gestione di una piazza di spaccio curata dai fratelli MAZZIOTTI nell'ambito del clan Vigilia.

Il giudice distrettuale ha poi dato conto delle ragioni per cui tale ruolo, sostanzialmente ammesso dal [OSCURATO:PERSONA], in ragione del rapporto di parentela e della colleganza con MAZZIOTTI Giuseppe, non può ritenersi escluso in ragione della sporadicità dei contatti con gli altri associati, ovvero del breve arco temporale in cui la collaborazione suddetta si era sviluppata, né dalla asserita occasionalità del "servizi" resi dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in presenza di quadro indiziario, avvalorato dagli esiti intercettivi, da cui risulta che i prevenuti erano sostanzialmente a disposizione dei fratelli MAZZIOTTI in sistematiche condotte di ausilio e di supporto, essendo infatti emerso che da un lato il PIPOLA era stato dotato di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] al fine di eseguire le consegne di stupefacente, il che rende evidente il rapporto di collaborazione con i vertici dell'organizzazione al di là degli episodi di cessione in concreto accertati, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era solitamente indicato dal MAZZIOTTI quale prossimo congiunto in grado di assecondare le richieste di rifornimento che gli provenivano ed era in più occasioni invitato ad utilizzare le utenze dedicate intestate al MAZZIOTTI che erano in uso al [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente per le finalità proprie del traffico degli stupefacenti.

A tale fine il giudice distrettuale, con motivazione del tutto resistente alle censure, in fatto e prive di analisi censoria, proposte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], ha indicato una serie di conversazioni telefoniche intervenute tra l'indagato e il MAZZIOTTI e tra quest'ultimo con terze persone, dalle quali emerge in tutta chiarezza il rapporto di stretta colleganza tra i due sodali, se non di subordinazione del [OSCURATO:PERSONA] alle direttive del MAZZIOTTI.

Sul punto poi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione delle registrazioni di captazioni telefoniche secondo la quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337). 3.1 Né risultano fondate le censure articolate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla corretta identificazione dell'utilizzatore delle utenze dedicate intestate al MAZZIOTTI a fronte di riconoscimento vocale di [OSCURATO:PERSONA] e alla spendita del suo nome in alcune registrazioni; a tale proposito risulta pacifico l'insegnamento del S.C. secondo cui, qualora sia contestata la identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez.6, n.18453 del 28/2/2012, Cataldo e altri, Rv. 252712) così come può essere utilizzata qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez.2, n.12858 del 2/01/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.269900; Sez.5, n.20610 del 9/03/2021, Sadikaj, Rv.281265). 3.2 Infondate sono altresì le censure svolte da entrambi i ricorrenti, volti a contestare la qualificazione giuridica dei fatti di spaccio e di quelli di partecipazione all'associazione criminosa, nella prospettiva del riconoscimento del fatto di lieve entità, avendo il giudice distrettuale escluso, con motivazione logica e priva di contraddizioni che i fatti potessero essere riconnpresi nella ipotesi di minore gravità in ragione del contesto organizzativo dello spaccio, dei quantitativi trattati, della varietà degli stupefacenti e del collegamento con ambienti criminali di ancor maggiore spessore sotto il profilo della pericolosità criminale. 3.3 Le censure concernenti il trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate in quanto il giudice distrettuale ha correttamente esercitato la discrezionalità nella graduazione della sanzione penale, la quale è stata modulata sulla base di criteri minimi edittali, con riconoscimento ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche e con adeguata motivazione sulle ragioni per cui la riduzione non è stata apportata nella misura massima.

4. Evidenziato che all'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro in anni otto di reclusione in relazione a ipotesi di cui all'art.74 dPR 309/90 e a PIPOLA Giuseppe in anni otto mesi sei di reclusione in relazione alla medesima fattispecie e a due reati di cessione di sostanza stupefacente, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei loro confronti in relazione alla ipotesi associativa, escludendo la sussistenza di indici rivelatori del loro stabile inserimento nella compagine criminale dedita allo spaccio, prospettando altresì ipotesi meno grave della partecipazione a struttura associativa dedita a ipotesi di traffico di stupefacenti riconducibili all'art.73 comma 5 dPR 309/90. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta altresì i profili del trattamento sanzionatorio per essere stata la riduzione per le attenuanti generiche limitata pur in presenza di una riconosciuta ridotta capacità criminale del prevenuto e del suo ruolo defilato. 3. Manifestamente infondate sono le censure proposte dagli odierni ricorrenti con riferimento alla ritenuta esclusione della loro responsabilità dalla partecipazione al reato associativo, di cui all'art.74 dPR 309/90. I giudici di merito hanno invero rappresentato come i ricorrenti, seppure non rivestendo un ruolo preminente all'interno della compagine associativa, in ragione degli elementi dichiarativi e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche costituivano fedeli e stabili punti di riferimento nello svolgimento di incarichi esecutivi (trasporto e consegna dello stupefacente, il [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla ricezione di ordinativi), in costante collegamento con la gestione di una piazza di spaccio curata dai fratelli MAZZIOTTI nell'ambito del clan Vigilia. Il giudice distrettuale ha poi dato conto delle ragioni per cui tale ruolo, sostanzialmente ammesso dal [OSCURATO:PERSONA], in ragione del rapporto di parentela e della colleganza con MAZZIOTTI Giuseppe, non può ritenersi escluso in ragione della sporadicità dei contatti con gli altri associati, ovvero del breve arco temporale in cui la collaborazione suddetta si era sviluppata, né dalla asserita occasionalità del "servizi" resi dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in presenza di quadro indiziario, avvalorato dagli esiti intercettivi, da cui risulta che i prevenuti erano sostanzialmente a disposizione dei fratelli MAZZIOTTI in sistematiche condotte di ausilio e di supporto, essendo infatti emerso che da un lato il PIPOLA era stato dotato di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] al fine di eseguire le consegne di stupefacente, il che rende evidente il rapporto di collaborazione con i vertici dell'organizzazione al di là degli episodi di cessione in concreto accertati, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era solitamente indicato dal MAZZIOTTI quale prossimo congiunto in grado di assecondare le richieste di rifornimento che gli provenivano ed era in più occasioni invitato ad utilizzare le utenze dedicate intestate al MAZZIOTTI che erano in uso al [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente per le finalità proprie del traffico degli stupefacenti. A tale fine il giudice distrettuale, con motivazione del tutto resistente alle censure, in fatto e prive di analisi censoria, proposte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], ha indicato una serie di conversazioni telefoniche intervenute tra l'indagato e il MAZZIOTTI e tra quest'ultimo con terze persone, dalle quali emerge in tutta chiarezza il rapporto di stretta colleganza tra i due sodali, se non di subordinazione del [OSCURATO:PERSONA] alle direttive del MAZZIOTTI. Sul punto poi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione delle registrazioni di captazioni telefoniche secondo la quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337). 3.1 Né risultano fondate le censure articolate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla corretta identificazione dell'utilizzatore delle utenze dedicate intestate al MAZZIOTTI a fronte di riconoscimento vocale di [OSCURATO:PERSONA] e alla spendita del suo nome in alcune registrazioni; a tale proposito risulta pacifico l'insegnamento del S.C. secondo cui, qualora sia contestata la identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez.6, n.18453 del 28/2/2012, Cataldo e altri, Rv. 252712) così come può essere utilizzata qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez.2, n.12858 del 2/01/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.269900; Sez.5, n.20610 del 9/03/2021, Sadikaj, Rv.281265). 3.2 Infondate sono altresì le censure svolte da entrambi i ricorrenti, volti a contestare la qualificazione giuridica dei fatti di spaccio e di quelli di partecipazione all'associazione criminosa, nella prospettiva del riconoscimento del fatto di lieve entità, avendo il giudice distrettuale escluso, con motivazione logica e priva di contraddizioni che i fatti potessero essere riconnpresi nella ipotesi di minore gravità in ragione del contesto organizzativo dello spaccio, dei quantitativi trattati, della varietà degli stupefacenti e del collegamento con ambienti criminali di ancor maggiore spessore sotto il profilo della pericolosità criminale. 3.3 Le censure concernenti il trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate in quanto il giudice distrettuale ha correttamente esercitato la discrezionalità nella graduazione della sanzione penale, la quale è stata modulata sulla base di criteri minimi edittali, con riconoscimento ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche e con adeguata motivazione sulle ragioni per cui la riduzione non è stata apportata nella misura massima. 4. Evidenziato che all'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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