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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08935/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova relativa al riconoscimento dell'imputato quale autore del reato di truffa contestato, nonché il mancato rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie,estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contestare genericamente (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte evidenzia gli elementi a favore dell'individuazione dell'imputato, tra cui il riconoscimento fotografico della vittima e del suo accompagnatore e il filmato in cui si vede chiaramente l'imputato ricevere la somma di denaro dalla p.o.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova relativa al riconoscimento dell'imputato quale autore del reato di truffa contestato, nonché il mancato rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie,estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contestare genericamente (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte evidenzia gli elementi a favore dell'individuazione dell'imputato, tra cui il riconoscimento fotografico della vittima e del suo accompagnatore e il filmato in cui si vede chiaramente l'imputato ricevere la somma di denaro dalla p.o.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 08935/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris