CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 25092/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa a ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione su reati separatamente giudicati in sede di cognizione poiché il difensore istante era primo di nomina specificamente riferita alla fase esecutiva e denuncia l'errata valutazione della documentazione in atti e della procura speciale regolarmente depositata per la fase esecutiva; ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché - come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione - la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per quello di esecuzione, salva la deroga di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e che tale principio vale anche ove in essa sia genericamente contemplata la eventuale fase successiva dell'esecuzione (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, cafarelli, Rv. 279443 - 01; Sez. 3, n. 11934 del 28/09/2016, dep. 2017, Desiderio, Rv. 270350 - 01; Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003, Varavallo, Rv. 224828 - 01); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore fll Pre «den