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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 30312/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 26 gennaio 2026, la Corte di appello di Napoli, inaccoglimento della proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen., con la quale l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelliconcernenti il trattamento sanzionatorio, in riforma della sentenza emessa dalTribunale di Napoli il 6 maggio 2025, ha rideterminato la pena applicata aGennaro Sesso in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila dimulta.2.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di motivazionedella sentenza della Corte di appello, in relazione al trattamento sanzionatorio.3.

Il ricorso è inammissibile.La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenzaemanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quellerelative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, alcontenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2,n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella nonconforme al paradigma normativo (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.283818-01; Sez.

U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).

Sono,dunque, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione applicata, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170-01).

Quanto, in particolare, alle doglianze in ordinealla mancata motivazione sulla misura della pena, è stato precisato, nel vigoredella vecchia disciplina sul concordato in appello, che il giudice di appello, unavolta ritenuta equa la pena concordata dalle parti ex art. 599, comma 4, cod.proc. pen., non ha alcuna necessità di motivare tale suo convincimento, mentreè tenuto a motivare se decide di rigettare la richiesta di applicazione di unadeterminata pena (Sez. 6, n. 5080 del 15/11/1990, dep. 1991, Savarese, Rv.187563-01).Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso, avente ad oggettoproprio il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul trattamentosanzionatorio concordato.4.

Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profilidi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritieneequa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 26 gennaio 2026, la Corte di appello di Napoli, inaccoglimento della proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen., con la quale l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelliconcernenti il trattamento sanzionatorio, in riforma della sentenza emessa dalTribunale di Napoli il 6 maggio 2025, ha rideterminato la pena applicata aGennaro Sesso in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila dimulta.2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di motivazionedella sentenza della Corte di appello, in relazione al trattamento sanzionatorio.3. Il ricorso è inammissibile.La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenzaemanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quellerelative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, alcontenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2,n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella nonconforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.283818-01; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01). Sono,dunque, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione applicata, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170-01). Quanto, in particolare, alle doglianze in ordinealla mancata motivazione sulla misura della pena, è stato precisato, nel vigoredella vecchia disciplina sul concordato in appello, che il giudice di appello, unavolta ritenuta equa la pena concordata dalle parti ex art. 599, comma 4, cod.proc. pen., non ha alcuna necessità di motivare tale suo convincimento, mentreè tenuto a motivare se decide di rigettare la richiesta di applicazione di unadeterminata pena (Sez. 6, n. 5080 del 15/11/1990, dep. 1991, Savarese, Rv.187563-01).Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso, avente ad oggettoproprio il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul trattamentosanzionatorio concordato.4. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profilidi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritieneequa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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