CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 40337/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siena ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento aggravato per la particolare tenuità del fatto deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 131 bis cod. pen., per essere stata riconosciuta la sciminante nonostante l'imputato avesse commesso "più reati della stessa indole", risultando già condannato per delitti in materia di sostanze stupefacenti. Ad avviso dell'ufficio ricorrente, infatti, la "stessa indole" dei reati, ostativa all'applicazione del beneficio, potrebbe riguardare anche i soli reati pregressi e non anche quello per cui si procede. 2. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Anche il difensore dell'Ekata ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Come è noto, l'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen. è definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche da un profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento. Occorre dunque intendere quale sia la portata del terzo comrna dell'art. 131-bis che definisce il comportamento abituale e, a tal proposito, le sezioni unite di questa Corte di Cassazione hanno espressamente chiarito che "il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, in motivazione). Ciò in quanto, secondo opinione comune e condivisa anche dalle sezioni unite, la norma intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali", come confermato da un dato testuale ritenuto dirimente: "la Commissione Giustizia, nel vagliare lo schema di decreto legislativo, ne ha richiesto l'adeguamento con l'introduzione di un comma dedicato alla definizione dell'abitualità del comportamento recante la previsione che «Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore ( ...) abbia commesso altri reati della stessa indole». Tale formula è stata in effetti riportata nell'atto normativo con una piccola e sicuramente accidentale variazione: l'espressione "altri reati" è divenuta "più reati". Dunque tenendo a base il testo indicato dalla Camera e la sua ratio, emerge che l'alterità al plurale dei reati diversi da quello oggetto del processo non lascia dubbio che la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita. (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 cit., in motivazione Ritenere che l'abitualità della condotta si realizzi anche quando la stessa indole accomuni soltanto gli altri reati commessi dall'autore del fatto e non anche l'ulteriore condotta per cui si procede confligge con l'idea di serialità delle condotte che, come si è accennato, ha dall'inizio accompagnato _l'iter del decreto legislativo 18/3/2015 n : 28, oltre che con_ l'esplicito insegnamento delle sezioni unite di questa Corte P. Q• Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 6 giugno 2023 Il Consigliere es