CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1971
Cassazione n. 29870/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISA il 05/07/1971 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RICCOMI Gianluca - imputato del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Rimini; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura sia connotata da assoluta genericità, non essendo in alcun modo stata confutata la motivazione della Corte territoriale, che ha motivato il diniego con la sussistenza di precedenti penali e il difetto di elementi positivamente valutabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62-bis cod. pen.; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ilmmende P P.Q.M