CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13944/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto reiterativi di profili di censura già formulati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520-01; Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro, Rv. 253036-01), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 5 della impugnata sentenza, ove si sottolinea, in particolare, oltre alla mancanza di concreta specificità della relativa richiesta avanzata in appello, la non ravvisabilità del presupposto del pericolo attuale di danno grave alla persona nella mera e sola pregressa sistemazione della ricorrente con i propri prossimi congiunti in un campo nomadi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 m