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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 27817/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Sciacca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, alla pena di mesi sei di arresto ed euro novecento di ammenda. 2.Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione breve, compiuta l'otto giugno 2020, considerata la data di emissione del decreto di citazione a giudizio e, comunque, l'intervenuta prescrizione massima di anni cinque, alla data del 29 settembre 2021, considerati anche i 130 giorni di sospensione indicati dalla Corte territoriale. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 e vizio di motivazione.

La Corte territoriale ha reputato strumento di straordinaria offensività un fucile subacqueo, stante la capacità lesiva di questo, usato, come nella specie, fuori dall'acqua.

Si sostiene, invece, che l'imputato imbracciava il fucile con arpione inserito ma non carico (perché aveva gli elastici non "tirati"), sull'uscio di casa, quindi nelle pertinenze della sua abitazione, perché luogo a servizio dell'edificio principale; anzi i militari intervenuti sul posto (che trassero in arresto l'imputato per ragioni diverse dalla condotta sub iudice), secondo la ricostruzione difensiva, avrebbero affermato di averlo bloccato proprio davanti alla sua porta d'ingresso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è manifestamente infondato e, dunque, deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta all'imputato alla data odierna.

2. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

Dall'ultimo atto interruttivo che risulta dall'esame degli atti (doveroso, stante la qualità dell'eccezione) sono trascorsi anni quattro alla data del 8 giugno 2020 (decreto di citazione a giudizio emesso in data 8 giugno 2016), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., trattandosi di reato contravvenzionale.

A tale periodo si devono aggiungere n. 185 giorni di sospensione del corso della prescrizione, maturati nel corso del giudizio di primo grado (dal 19 gennaio al 16 marzo 2017 per impedimento legittimo del difensore, per 58 giorni, dal 15 al 28 giugno 2017 per adesione dei difensori all'astensione di categoria per 15 giorni, dal 9 marzo al 30 giugno 2020, per rinvio disposto per l'emergenza pandemica da Covid-19, cadendo l'udienza in data 22 maggio 2020, per 112 giorni), con spirare del detto termine breve in data 13 dicembre 2020.

A fronte di ciò, la sentenza di primo grado interviene soltanto in data 8 gennaio 2021, dunque oltre la scadenza del detto termine breve.

3. In ogni caso, si osserva che, ad oggi, è del pari maturato il termine massimo di prescrizione di anni cinque dalla data del fatto (19 maggio 2016), cui va aggiunto il periodo di sospensione del corso della prescrizione maturato nel giudizio di merito, compreso il grado di appello, come indicato pari a giorni 185.

3.1. Invero, la non manifesta infondatezza delle censure prospettate, impone, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez.

U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.

Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, soltanto un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il 26 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Sciacca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, alla pena di mesi sei di arresto ed euro novecento di ammenda. 2.Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione breve, compiuta l'otto giugno 2020, considerata la data di emissione del decreto di citazione a giudizio e, comunque, l'intervenuta prescrizione massima di anni cinque, alla data del 29 settembre 2021, considerati anche i 130 giorni di sospensione indicati dalla Corte territoriale. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 e vizio di motivazione. La Corte territoriale ha reputato strumento di straordinaria offensività un fucile subacqueo, stante la capacità lesiva di questo, usato, come nella specie, fuori dall'acqua. Si sostiene, invece, che l'imputato imbracciava il fucile con arpione inserito ma non carico (perché aveva gli elastici non "tirati"), sull'uscio di casa, quindi nelle pertinenze della sua abitazione, perché luogo a servizio dell'edificio principale; anzi i militari intervenuti sul posto (che trassero in arresto l'imputato per ragioni diverse dalla condotta sub iudice), secondo la ricostruzione difensiva, avrebbero affermato di averlo bloccato proprio davanti alla sua porta d'ingresso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è manifestamente infondato e, dunque, deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta all'imputato alla data odierna. 2. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. Dall'ultimo atto interruttivo che risulta dall'esame degli atti (doveroso, stante la qualità dell'eccezione) sono trascorsi anni quattro alla data del 8 giugno 2020 (decreto di citazione a giudizio emesso in data 8 giugno 2016), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., trattandosi di reato contravvenzionale. A tale periodo si devono aggiungere n. 185 giorni di sospensione del corso della prescrizione, maturati nel corso del giudizio di primo grado (dal 19 gennaio al 16 marzo 2017 per impedimento legittimo del difensore, per 58 giorni, dal 15 al 28 giugno 2017 per adesione dei difensori all'astensione di categoria per 15 giorni, dal 9 marzo al 30 giugno 2020, per rinvio disposto per l'emergenza pandemica da Covid-19, cadendo l'udienza in data 22 maggio 2020, per 112 giorni), con spirare del detto termine breve in data 13 dicembre 2020. A fronte di ciò, la sentenza di primo grado interviene soltanto in data 8 gennaio 2021, dunque oltre la scadenza del detto termine breve. 3. In ogni caso, si osserva che, ad oggi, è del pari maturato il termine massimo di prescrizione di anni cinque dalla data del fatto (19 maggio 2016), cui va aggiunto il periodo di sospensione del corso della prescrizione maturato nel giudizio di merito, compreso il grado di appello, come indicato pari a giorni 185. 3.1. Invero, la non manifesta infondatezza delle censure prospettate, impone, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione. Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, soltanto un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 26 maggio
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