Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:40
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 gennaio 2006 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]509/04
Magpar [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA])]
«Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta sui conferimenti – Esenzione»
1. La presente causa riguarda due quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden (Corte di cassazione dei [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») relativi all’interpretazione dell’art. 7,
n. 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (
2
), nella versione modificata dalle direttive 73/79/CEE (
3
) e 85/303/CEE (
4
) (in prosieguo: la «direttiva 69/335» o semplicemente la «direttiva»).
I –
Quadro giuridico
Il diritto comunitario rilevante
2. Come enunciato dal suo primo ‘considerando’, la direttiva 69/335 è volta a promuovere la libera circolazione dei capitali.
Tale obiettivo presuppone in particolare che l’applicazione delle imposte sui conferimenti «ai capitali raccolti nell’ambito
di una società (...) non possa aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione, per non perturbare
la circolazione dei capitali, debba essere di pari livello in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri» (sesto ‘considerando’). A tal fine,
la direttiva prevede dunque l’armonizzazione delle imposte di cui trattasi in relazione sia alla loro struttura che alle aliquote
applicabili (settimo ‘considerando’).
3. Di conseguenza, l’art. 1 della direttiva prevede che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano un’imposta sui conferimenti alle società
di capitali, armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9 (…)».
4. Per quanto qui interessa, va poi richiamato l’art. 7, ai sensi del quale:
«1. (…)
a) l’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può superare il 2%, né essere inferiore all’1%;
b) tale aliquota è ridotta del 50% almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni, o
uno o più rami della loro attività, ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti.
Questa riduzione è subordinata alla condizione che:
– i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali; gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di
estendere la concessione della riduzione a quei casi in cui i conferimenti sono remunerati mediante attribuzione di quote
sociali, unitamente ad un versamento in contanti del 10% al massimo del loro valore nominale,
– le società che partecipano all’operazione abbiano la sede della direzione effettiva, o la sede statutaria, sul territorio
di uno Stato membro;
(…)».
5. La direttiva 73/79 ha modificato il testo dell’art. 7, n. 1, introducendo la lett. b bis), che così dispone:
«b bis) l’aliquota dell’imposta sui conferimenti può essere ridotta del 50% o più, quando una società di capitali in via di
costituzione o già esistente ottiene quote rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale precedentemente emesso da un’altra
società di capitale. Nel caso che tale percentuale è raggiunta in seguito a più operazioni, soltanto l’operazione mediante
la quale tale percentuale sia raggiunta in seguito a più operazioni, nonché le operazioni successive che aumentano questa
percentuale, beneficiano dell’aliquota ridotta.
Tuttavia la parte dell’imposta non percepita ai sensi della presente disposizione è dovuta, se la società acquirente non conserva,
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data alla quale è stata effettuata l’operazione che fruisce del tasso ridotto,
tutte le quote dell’altra società, e almeno il 75% del capitale sociale di questa società, da essa detenute in seguito a tale
operazione, nonché quelle acquisite anteriormente e detenute al momento dell’operazione stessa. Il beneficio dell’aliquota
ridotta resta tuttavia acquisito se durante tale periodo dette quote sono cedute nel quadro di un’operazione alla quale si
applichi l’aliquota ridotta ai sensi del primo comma o della lettera b) o nel quadro di una liquidazione della società acquirente.
Questa riduzione è subordinata alla condizione che:
– i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di
estendere la concessione della riduzione ai casi in cui i conferimenti sono remunerati mediante attribuzione di quote sociali
unitamente ad un versamento in contanti del 10% al massimo del loro valore nominale,
– la società che riceve il conferimento e la società le cui quote sono conferite abbiano la sede della direzione effettiva o
la sede statutaria nel territorio di uno Stato membro».
6. Va infine richiamata la direttiva 85/303 che ha sostituito il testo dell’art. 7 con quello seguente:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all’articolo 9 e che, alla
data del 1º luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.
L’esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell’esenzione o, se del caso,
per l’assoggettamento ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.
(…)».
7. Poiché il nuovo testo dell’art. 7, n. 1, rinvia espressamente, per quanto attiene all’esenzione dall’imposta sui conferimenti,
«alle condizioni che [al 1º luglio 1984] erano applicabili per la concessione dell’esenzione o, se del caso, per l’assoggettamento
ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%», sono quindi applicabili le condizioni previste all’art. 7, n. 1, lett. b) e lett. b bis),
della direttiva 69/335, nella versione modificata dalla direttiva 73/79.
Il diritto nazionale
8. [OSCURATO:PERSONA] l’imposta sui conferimenti è disciplinata dalla Wet op belastingen van rechtsverkeer (Legge sull’imposta sugli
atti giuridici; in prosieguo: la «WBR») (
5
). Ai sensi dell’art. 32, n. 1, della WBR, l’imposta sui conferimenti è prelevata in relazione al conferimento di capitale
sociale in società stabilite nei [OSCURATO:PERSONA].
9. L’art. 37 della stessa legge prevede poi che:
«1. Alle condizioni che saranno determinate da un provvedimento regolamentare generale, i conferimenti di capitale sociale sono
esentati dall’imposta nei seguenti casi:
a. in caso di fusione, di scissione e di riorganizzazione interna;
(…)
2. L’esenzione prevista al n. 1, lett. a), si applica solo qualora:
a. un ente giuridico il cui capitale è costituito da azioni acquisti, dietro conferimento delle proprie azioni, esclusivamente
azioni di un altro ente dello stesso tipo e, mediante tale operazione, acquisisca almeno il 75% delle azioni di tale ente
o raggiunga una partecipazione al capitale sociale uguale o superiore al 75%;
b. un ente giuridico il cui capitale è costituito da azioni acquisti, dietro conferimento delle proprie azioni, esclusivamente
la totalità del patrimonio, o la totalità dell'attività o un ramo aziendale di un altro ente dello stesso tipo;
(…)» (
6
).
10. Ai fini della presente causa va inoltre richiamato l’art. 14 del decreto d’esecuzione della WBR (
7
), che così dispone:
«1. L’ammontare dell’imposta che non è percepito, ai sensi dell’art. 37, n. 1, lett. a), della [WBR] nell’ambito di una fusione,
ai sensi dell’art. 37, n. 2, lett. a), della [WBR], è tuttavia dovuto dall’ente se, nei cinque anni successivi alla data del
conferimento, tale ente non sia più in possesso di tutte le azioni dell’altro ente che aveva acquisito o che già deteneva
a tale data, e di almeno il 75% delle azioni dell’altro ente.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di alienazione delle azioni nell’ambito di una fusione o di una riorganizzazione interna,
ai sensi dell’art. 37, n. 2, della [WBR], nonché in caso di dissoluzione o di liquidazione dell’ente giuridico che ha acquistato
le azioni» (
8
).
11. Va infine citato l’art. 2:311 del codice civile olandese ai sensi del quale le persone giuridiche che partecipano ad una fusione,
eccetto quella acquirente, cessano di esistere al momento di entrata in vigore della fusione.
II –
Fatti e procedura
12. Nel corso del 1998 la società M.J. [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]» o la «società conferente») ed altre quattro
società a responsabilità limitata hanno costituito una società in nome collettivo denominata [OSCURATO:PERSONA].
Ognuna di queste cinque società (in prosieguo: le «vecchie società») aveva un unico socio, persona fisica, che deteneva tutte
le partecipazioni della società.
13. Nell’agosto 1998 sono state costituite la società Magpar [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «Magpar» o la «società conferitaria») ed altre
quattro società a responsabilità limitata. Queste cinque società (in prosieguo: le «nuove società») hanno acquisito ciascuna,
in cambio delle proprie quote, la totalità di quelle di ognuna delle vecchie società. Nell’ambito di tale scambio di partecipazioni,
Magpar ha ottenuto la totalità delle quote di [OSCURATO:PERSONA], una delle vecchie società.
14. Il conferimento di partecipazioni di [OSCURATO:PERSONA] in Magpar è stato esentato dall’imposta sui conferimenti in base al combinato
disposto degli artt 37, n. 1, lett. a), e 37, n. 2, lett. a), della WBR (in prosieguo: l’«operazione esentata»).
15. Il 31 agosto 1998 è stata costituita la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») nell’ambito di un’operazione di
fusione. Mediante tale operazione, (i) il patrimonio delle vecchie società (tra cui quello di [OSCURATO:PERSONA]) è stato trasferito
a titolo universale a [OSCURATO:PERSONA] e (ii) le nuove società (tra cui Magpar) – che detenevano ciascuna la totalità delle
quote di ognuna delle vecchie società – hanno acquisito, in proporzione alla loro partecipazione in queste ultime, delle azioni
di [OSCURATO:PERSONA].
16. Alla stessa data, è stata anche costituita la [OSCURATO:PERSONA] UA (in prosieguo: la «cooperativa»), alla quale hanno aderito
tredici società a responsabilità limitata tra cui Magpar. Quest’ultima ha ceduto le proprie azioni di [OSCURATO:PERSONA] alla cooperativa,
ottenendo in cambio diritti di membro alla stessa.
17. Il 27 novembre 1998 [OSCURATO:PERSONA] è stata quotata alla borsa di Amsterdam.
18. Il 5 febbraio 1999 Magpar ha ricevuto un avviso di pagamento relativo all’imposta sui conferimenti per una somma di NLG 87 782,
imposta dalla quale era stata, come si è detto, inizialmente esentata.
19. In particolare, a Magpar veniva contestata la violazione del divieto di cessione di cui all’art. 14 del decreto d’esecuzione
della WBR in quanto, entro cinque anni dall’operazione esentata, essa non deteneva più le azioni di [OSCURATO:PERSONA], e cioè
le azioni ricevute nell’ambito della fusione in contropartita delle partecipazioni oggetto dell’esenzione (quelle di [OSCURATO:PERSONA]).
In altre parole, l’amministrazione fiscale olandese riteneva che l’obbligo di conservazione per un periodo di cinque anni
sorto relativamente alle quote di [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi trasferito alle azioni di [OSCURATO:PERSONA], acquirente della
società conferente, detenute da Magpar prima di essere cedute alla cooperativa.
20. Poiché il reclamo presentato da Magpar contro tale provvedimento veniva respinto dall’Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen
(ispettore fiscale olandese), essa adiva il Gerechtshof te Arnhem (Tribunale di Arnhem).
21. Anche tale ricorso veniva però respinto. Magpar ricorreva allora in cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA]. Tale giudice, nutrendo
dubbi sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva, decideva, con ordinanza del 10 dicembre 2004, di sospendere
il procedimento dinanzi ad esso pendente e di sottoporre alla Corte di giustizia i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1. Se l’art. 7, n. 1, lett. b bis), della direttiva 69/335/CEE, come modificato dalla direttiva 73/79/CEE, debba essere interpretato
nel senso che, qualora, entro cinque anni dall’acquisto di azioni nell’ambito di una fusione per scambio di azioni esente
da imposta sui conferimenti, una società non sia più in possesso di tali azioni, poiché si è fusa la società in cui esse erano
detenute, le condizioni di cui alla menzionata disposizione della direttiva devono valere per le azioni della società ricevente.
2. Se il fatto che la società in cui erano detenute le azioni abbia cessato di esistere per effetto dell'entrata in vigore di
una fusione giuridica con un'altra società (art. 311, n. 1, del secondo libro del codice civile), cosicché non si possa parlare
di una cessione di azioni in senso letterale, sia rilevante ai fini della soluzione della questione di cui sopra ».
22. Nel procedimento così instauratosi hanno presentato osservazioni scritte il governo olandese e la Commissione.
III –
Analisi giuridica
Sul primo quesito
23. Con il primo quesito, lo [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza alla Corte precisazioni circa la portata del divieto di cessione posto
dall’art. 7, n. 1, lett. b bis), della direttiva, come modificata dalla direttiva 73/79, e al quale la versione attualmente
vigente rinvia. Come si è visto, tale divieto prevede che l’imposta sui conferimenti non riscossa nell’ambito di un’operazione
di scambio di quote sociali sia «dovuta, se la società [beneficiaria del conferimento]
non conserva
, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data alla quale è stata effettuata l’operazione che fruisce del tasso ridotto,
tutte le quote [della società conferente], e almeno il 75% del capitale sociale di questa società».
24. Per meglio comprendere il presente quesito, mi sembra anzitutto utile ripercorrere brevemente le diverse operazioni che hanno
dato origine alla controversia principale.
25. Con la prima delle operazioni summenzionate, Magpar ha, come si è visto, acquisito, mediante scambio di partecipazioni, la
totalità delle quote di [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di un’operazione di acquisizione di partecipazioni rappresentanti l’intero capitale
sociale di una società, essa è stata esentata, conformemente all’art. 7, n. 1 della direttiva, dal pagamento dell’imposta
sui conferimenti. Tale esenzione era quindi, tra l’altro, subordinata a un divieto di cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] nei
cinque anni successi al loro conferimento a Magpar.
26. Meno di un mese dopo l’operazione esentata, l’intero patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] è stato trasferito a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
di una fusione. Pur non detenendo più in seguito a quest’operazione le quote di [OSCURATO:PERSONA] precedentemente conferitele, Magpar
ha tuttavia conservato il beneficio dell’esenzione in quanto tale fusione costituiva un’operazione anch’essa esentata in virtù
dell’art. 7, n. 1, lett. b).
27. Magpar ha infine ceduto alla cooperativa le azioni di [OSCURATO:PERSONA] ricevute nell’ambito dell’operazione di fusione.
28. Ed è proprio quest’ultima cessione di azioni che, secondo il giudice del rinvio, avrebbe potuto comportare una violazione
del citato divieto di cessione.
29. [OSCURATO:PERSONA] s’interroga infatti sull’applicabilità di tale divieto ad azioni (nelle specie, le azioni di [OSCURATO:PERSONA])
ricevute da una società beneficiaria di un’esenzione dall’imposta sui conferimenti in cambio di partecipazioni oggetto di
conferimento (qui, quelle di [OSCURATO:PERSONA]). In altre parole, egli chiede se l’obbligo di conservazione di cui all’art. 7, n. 1,
lett. b bis), sia trasferibile a partecipazioni diverse da quelle costituenti il conferimento esentato. A suo avviso però
tale interpretazione implicherebbe che per continuare a beneficiare dell’esenzione Magpar avrebbe dovuto conservare le azioni
di [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di cinque anni, condizione che sarebbe invece chiaramente venuta meno con la cessione di
dette azioni alla cooperativa prima dello scadere di quel termine.
30. I [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione danno al quesito in esame risposte completamente divergenti con motivazioni di cui si darà
conto, ove necessario, nel prosieguo. Ad avviso, infatti, della Commissione, l’applicazione dell’obbligo di conservazione
di cui all’art. 7, n. 1, a partecipazioni acquisite in contropartita di quelle originariamente conferite costituirebbe una
condizione supplementare per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sui conferimenti non prevista da tale disposizione.
Il governo olandese sostiene invece che l’interpretazione del divieto di cessione prospettata dal giudice
a quo
sarebbe conforme sia alla lettera che allo spirito della direttiva, favorendo in particolare la stabilità degli investimenti.
31. Dico subito di non condividere la tesi delle autorità olandesi. Ritengo infatti, al pari della Commissione, che la risposta
al quesito possa essere agevolmente dedotta dalla lettera stessa dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
32. Come si è visto, la disposizione in parola contiene un preciso e dettagliato regime armonizzato in materia d’esenzione dall’imposta
sui conferimenti (
supra
, paragrafi 4-6). In particolare, essa fissa le categorie di operazioni esentabili per poi stabilire le condizioni cui è subordinata
l’esenzione, condizioni che riguardano la retribuzione del conferimento, il luogo della sede delle società interessate, nonché
il periodo minimo di conservazione del capitale conferito da parte del beneficiario dell’esenzione.
33. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, particolarmente rilevante ai fini della presente causa, l’art. 7, n. 1, lett. b
bis), prevede che, in caso di cessione di quote sociali ricevute nell’ambito di un’operazione esentata entro cinque anni da
tale operazione, il beneficio dell’esenzione è mantenuto qualora le partecipazioni in questione siano cedute «nel quadro di
un’operazione alla quale si applichi l’aliquota ridotta ai sensi del primo comma o della lettera b) o nel quadro di una liquidazione
della società acquirente».
34. Ai fini del mantenimento dell’esenzione, è quindi sufficiente che questa condizione sia soddisfatta, e cioè che il beneficiario
dell’esenzione non disponga più delle partecipazioni in causa in seguito ad un ulteriore scambio di partecipazioni (art. 7,
n. 1, lett. b bis), primo comma), al trasferimento del patrimonio o di rami d’attività di una società di capitali (art. 7,
n. 1, lett. b)) o alla propria liquidazione.
35. Oltre a questa condizione, la direttiva non prevede alcun’altra limitazione in materia, ed in particolare nessun divieto ulteriore
di cessione del tipo di quello prospettato dal giudice
a quo
.
36. Diversamente poi da quanto sostenuto dalle autorità olandesi, tale conclusione mi sembra altresì coerente con la finalità
della direttiva, la quale mira in particolare a ridurre «gli effetti economici dell’imposta sui conferimenti [poiché] sono
sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese» (secondo ‘considerando’ della direttiva 85/303) (
9
).
37. Mi pare in effetti che mal si concilierebbe con tale finalità una soluzione, sfavorevole al contribuente, che subordinasse
il mantenimento del beneficio dell’esenzione ad ulteriori condizioni. Ciò in particolare quando, come nel caso di specie,
la condizione supplementare incriminata si trasmetterebbe e quindi graverebbe su operazioni di trasformazione o di raggruppamento
societario distinte da quella inizialmente esentata, dissuadendo in tal modo il beneficiario dell’esenzione dal partecipare
a tali operazioni o rendendo comunque la sua partecipazione più costosa.
38. Per le ragioni sopra esposte ritengo quindi che, qualora, entro cinque anni da un conferimento di partecipazioni esente da
imposta sui conferimenti, la società conferitaria non disponga più di tali partecipazioni perché la società conferente si
è fusa, le condizioni di cui all’art 7, n. 1, della direttiva non si applichino alle azioni dell’acquirente della società
conferente detenute dalla società conferitaria in seguito all’operazione di fusione.
Sul secondo quesito
39. Con il secondo quesito il giudice del rinvio vuole in buona sostanza sapere se, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di
cui all’art. 7, n. 1, della direttiva, sia rilevante che la società conferente ([OSCURATO:PERSONA]) si sia sciolta per effetto di una
fusione con un’altra società ([OSCURATO:PERSONA]).
40. Nel formulare tale quesito, il giudice
a quo
si è riferito in particolare all’art. 2:311, n. 1, del codice civile olandese, in forza del quale una società che viene assorbita,
in virtù di un’operazione di fusione, da un’altra società «cessa di esistere» al momento dell’entrata in vigore di tale operazione.
Alla luce di tale circostanza, nel corso del procedimento principale sarebbero emersi alcuni dubbi quanto all’applicabilità
a fusioni del tipo di quella in causa dell’art. 7, n. 1, lett. b bis), per quanto riguarda le condizioni di mantenimento dell’esenzione.
Il problema nascerebbe dal fatto che tale disposizione prevede che, per poter continuare a beneficiare dell’esenzione, le
quote sociali originariamente oggetto di conferimento debbano essere «cedute» nell’ambito di un’operazione esentabile. Ora,
secondo un approccio formale, le partecipazioni di una società destinata ad estinguersi in seguito ad una fusione non potrebbero
essere «cedute». Ed infatti, in diritto olandese, una fusione con scioglimento della società incorporata non darebbe luogo
a cessione di partecipazioni (
10
), cosicché la condizione in esame potrebbe non essere soddisfatta.
41. Per parte mia, concordo con il governo olandese e la Commissione nel ritenere che la risposta al presente quesito debba essere
negativa.
42. Se è vero infatti che l’uso del verbo «cedere» all’art. 7, n. 1, lett. b bis) (
11
), secondo comma, non è del tutto inequivoco, mi sembra anche che il tenore complessivo della disposizione consenta di risolvere
agevolmente gli eventuali dubbi interpretativi.
43. In effetti, come ho rilevato poc’anzi (
supra
, paragrafi 33 e 34), tale disposizione prevede espressamente che il beneficiario di un’esenzione dall’imposta sui conferimenti
possa liberarsi delle quote sociali conferitegli, senza però rinunciare a tale beneficio, nell’ambito non solo di un’ulteriore
operazione di scambio di quote ma anche di operazioni di diversa natura, quale il trasferimento dell’intero patrimonio di
una società di capitali o di uno o più rami d’attività della stessa. Anche se in tali casi la società conferitaria formalmente
non «cede» le partecipazioni oggetto di conferimento, il risultato è identico poiché ne perde il possesso nell’ambito di un’operazione
anch’essa esentata.
44. Per dirla in sintesi, la cessione di partecipazioni
stricto sensu
non costituisce l’unica modalità di «conservazione» dell’esenzione contemplata dall’art. 7, n. 1, lett. b bis). Osservo del
resto che, nell’ottica della direttiva, le suddette operazioni di trasferimento di patrimonio sono considerate come perfettamente
«assimilabil[i], sul piano economico», a scambi di quote sociali (secondo ‘considerando’ della direttiva 73/79) (
12
).
45. Mi pare pertanto che la circostanza che un’operazione di fusione non comporti una cessione di quote non costituisca di per
sé un elemento rilevante ai fini del mantenimento dell’esenzione, qualora la fusione in questione rientri tra le operazioni
enunciate all’art. 7, n. 1, lett. b bis). E questo mi sembra indubbiamente il caso di fusioni, come quella di cui trattatasi
nella fattispecie, mediante le quali una società di capitali acquisisce l’intero patrimonio di un’altra società.
46. Ritengo quindi di poter concludere che la circostanza che la società conferente si sciolga, in virtù di una fusione quale
quella di cui alla causa principale, non sia rilevante ai fini del mantenimento del beneficio di un’esenzione dal pagamento
dell’imposta sui conferimenti ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
IV –
Conclusioni
47. Alla luce delle considerazioni sopra esposte propongo alla Corte di rispondere allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden:
«1) Qualora, entro cinque anni da un conferimento di partecipazioni esente da imposta sui conferimenti, la società conferitaria
non disponga più di tali partecipazioni perché la società conferente si è fusa, le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della
direttiva del Consiglio 69/335/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 85/303/CEE, non si applicano alle azioni
dell’acquirente della società conferente detenute dalla società conferitaria in seguito all’operazione di fusione.
2) La circostanza che la società conferente si sciolga, in virtù di una fusione quale quella di cui alla causa principale, non
è rilevante ai fini del mantenimento del beneficio di un’esenzione dal pagamento dell’imposta sui conferimenti ai sensi dell’art. 7,
n. 1, della direttiva 69/335 come modificata dalla direttiva 85/303».
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– GU L 249, pag. 25.
3
– Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, che modifica il campo d'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta
sui conferimenti, prevista in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, all'articolo 7, paragrafo 1, lett. b),
della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (in prosieguo: la «direttiva 73/79»; GU L 103,
pag. 13).
4
– Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette
sulla raccolta di capitali (in prosieguo: la «direttiva 85/303»; GU L 156, pag. 23).
5
– Stb. 1970, 611. Come modificata dalla legge del 13 dicembre 1996, Stb. 1996, 652.
6
– Traduzione non ufficiale.
7
– Decreto 22 giugno 1971, Stb. 793, modificato da ultimo, per quanto attiene le modifiche pertinenti nel caso di specie,
dal decreto 27 febbraio 1996, Stb. 144.
8
– Traduzione non ufficiale.
9
– V. anche, in tal senso, sentenza 13 ottobre 1992, causa C-50/91, Commerz-Credit-Bank AG (Racc. pag. I‑5225, punto 11).
Si noti che il terzo ‘considerando’ della direttiva 85/303 recita addirittura che «la migliore soluzione per realizzare tali
obbiettivi [di promozione del raggruppamento e dello sviluppo delle imprese nonché di rilancio degli investimenti] consisterebbe
nel sopprimere l’imposta sui conferimenti».
10
– Nelle sue conclusioni presentate nella causa a qua – e alle quali si riferisce il giudice nazionale nell’ordinanza di rinvio
– il Procuratore generale presso lo [OSCURATO:PERSONA] spiega che in diritto olandese una fusione come quella di cui trattasi nel procedimento
principale non comporta un vero e proprio trasferimento di partecipazioni. Invero, in seguito alla fusione, gli azionisti
della società incorporata diventano d’ufficio azionisti della o delle società incorporanti.
11
– Mi riferisco qui alla seguente frase dell’art. 7, n. 1, lett. b bis): «Il beneficio dell'aliquota ridotta resta tuttavia
acquisito se durante tale periodo dette quote sono
cedute
nel quadro di un'operazione alla quale si applichi l'aliquota ridotta ai sensi del primo comma o della lettera b) o nel quadro
di una liquidazione della società acquirente».
12
– V. anche, in tal senso, sentenza 13 dicembre 1991, causa C-164/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6049, punto 23).