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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02039/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27466/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia, 92 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].MA. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - intimatcL- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 552/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal cons.

Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), nonché nei confronti della impresa individuale Ro.Ma. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora innanzi, Ro.Ma.) per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano n. 552/2019, pubblicata in data 08.02.2019, che ha respinto l'appello della ricorrente e confermato la sentenza del Giudice di prime cure.

2. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA].Ma., regolarmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

4. Questa la vicenda processuale: - l'[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. per far accertare e dichiarare, in via principale, la risoluzione del contratto di leasing intercorso tra le parti per omessa consegna del bene oggetto della locazione finanziaria, la restituzione di quanto versato a titolo di canoni oltre agli interessi ed al risarcimento danni per l'illegittima iscrizione presso la [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia nonché, in via subordinata, la restituzione per indebito arricchimento di quanto già percepito.

Nello specifico, l'[OSCURATO:PERSONA] esponeva che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulava un contratto di leasing con il quale la [OSCURATO:PERSONA], al tempo [OSCURATO:SOCIETA]., si impegnava a concedere in godimento alla stessa, in qualità di utilizzatrice, l'escavatore fornito dalla Ro.Ma. macchinari.

La ricorrente versava alla concedente C 19.154,62 a titolo di acconto e corrispondeva cinque rate per complessivi C 36.733,62.

Con raccomandata del 27.02.2009 l'utilizzatrice comunicava alla locatrice la propria intenzione di risolvere il contratto di leasing, stante la mancata consegna del bene e interrompeva il pagamento dei canoni; - per contro, la concedente sosteneva di aver ricevuto il verbale di consegna sottoscritto, che quindi l'escavatore oggetto del contratto di leasing fosse stato regolarmente consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] e negava qualsiasi responsabilità a proprio carico derivante dal bene locato; - la Moro proponeva anche ricorso cautelare contro l'iscrizione nei registri in sofferenza presso la [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, che veniva accolto.

Il reclamo della società di leasing era rigettato; - era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della fornitrice, Ro.Ma. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva contumace.

5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13750/2016, rigettava la domanda attorea di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della concedente rilevando che le clausole contrattuali obbligavano quest'ultima al mero finanziamento dell'acquisto dell'escavatore e ponevano a carico della fornitrice la responsabilità derivante da un'eventuale mancata consegna del bene.

A tal proposito, il Giudice di prime cure aderiva alle conclusioni emerse dalla CTU grafologica, che attribuiva la firma apposta in calce al verbale di consegna al Sig. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, per questo e per altre circostanze obiettive, che il bene oggetto del contratto fosse regolarmente pervenuto all'[OSCURATO:PERSONA].

5.1. Per quanto concerne, invece, il danno conseguente all'iscrizione presso la [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, il primo Giudice riconosceva il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, liquidandolo in via equitativa in C 5.000,00.

6. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando la mancata valutazione della clausola vessatoria di limitazione della responsabilità per qualsiasi rischio inerente al bene, l'esiguità della liquidazione equitativa del danno conseguente all'iscrizione alla Centrale rischi della Banca d'Italia, la motivazione apparente con riferimento alle spese di lite nonché l'errata adesione alle risultanze della CTU grafologica.

6.1. Avverso l'impugnata sentenza proponeva appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva alla Corte territoriale di revocare la propria condanna al risarcimento danni assumendo come contraddittoria la decisione del Tribunale per aver ritenuto da una parte ingiustificato il mancato pagamento dell'utilizzatore e al contempo illegittima la segnalazione di insolvenza effettuata dalla concedente.

7. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nonché l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA], disponendo la compensazione delle spese di appello nella misura del 50% e ponendo il residuo 50% a carico dell'appellante principale. sentenza impugnata-conferma la solidità dell'impianto motivazionale della decisione di primo grado, rigettando l'appello principale relativo alla domanda di risoluzione, in quanto dalla c.t.u. risultava la regolare sottoscrizione del verbale di consegna, il che, unitamente ad altre circostanze obiettive (lungo tempo trascorso prima della denuncia di mancata consegna, pagamento delle rate per oltre un anno pur in mancanza, asseritamente, della consegna) la porta a ritenere che il bene fosse stato regolarmente consegnato all'utilizzatore. 7.2 Rigetta anche l'appello incidentale della società di leasing, confermandone la condanna al pagamento dell'importo di 5.000,00 a titolo di risarcimento danni, nei confronti del soggetto finanziato, pur inadempiente, per la imprudente iscrizione dell'appellante alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, osservando che le segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenersi legittime ove si fondino non su un semplice inadempimentocé ma su una condizione di personale instabilità patrimoniale e finanziaria del debitore, esclusa dagli elementi acquisiti all'istruttoria, atti ad evidenziare solo un inadempimento rispetto a quell'unico contratto, oggetto peraltro di contestazione.

Conferma l'importo del risarcimento, in difetto di prova di un danno più consistente da parte dell'appellato.

Conferma altresì la statuizione sulle spese di primo grado, compensando le spese di appello nella misura del 50% e ponendo il residuo 50% a carico dell'appellante principale, per aver lo stesso svolto le considerazioni che hanno maggiormente impegnato la trattazione, senza condurre all'accoglimento dell'appello.

8. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 232 cod. proc. civ. / in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.

La ricorrente rileva che il giudice di secondo grado avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie omettendo la valutazione di fatti, sia storici sia processuali, ritualmente introdotti e rilevanti ai fini della decisione: in particolare, il comportamento del fornitore Montagner, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado, denunciato per truffa dalla ricorrente, convocato ritualmente per rendere l'interrogatorio formale e non presentatosi.

Il motivo è inammissibile.

Le censure hanno ad oggetto il giudizio di fatto, che è profilo non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della rituale denuncia di vizio motivazionale, e la valutazione della prova, che è sfera riservata alla competenza del giudice di merito.

Va rammentato che con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; 7 dicembre 2017, n. 29404; 5 luglio 2018, n. 17611).

Non vengono peraltro neppure riprodotti i capitoli di interrogatorio formale ammessi, al fine di consentire a questo giudice un qualsiasi giudizio sulla decisività della mancata risposta.

La ricorrente aggiunge poi, al punto d), che, stante il collegamento negoziale, all'interno della operazione di leasing, tra il contratto finanziatore-utilizzatore e il contratto utilizzatore-fornitore, era il finanziatore a dover fornire la prova dell'avvenuta consegna, e non l'utilizzatore a dover fornire la prova, negativa, della mancata consegna.

Le regole sulla distribuzione dell'onere probatorio sono state rispettate e la critica anche questo profilo si risolve in un tentativo di riesame del fatto, avendo la società di leasing prodotto il verbale di consegna, appunto disconosciuto dalla ricorrente e la cui veridicità quanto alla firma è stata oggetto di positivo accertamento nel giudizio di merito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. , nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie aventi ad oggetto la segnalazione della sofferenza dell'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia.

Anche questo motivo è inammissibile, perché si contestano le risultanze in fatto del giudizio di merito in ordine alla durata della iscrizione alla centrale rischi.

Peraltro, questa contestazione, da dedurre caso mai come errore revocatorio, potrebbe avere una rilevanza non in sé ma qualora fosse stato denunciato come incongruo l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in via equitativa, ma la contestazione della congruità dell'importo liquidato non risulta essere stata mai formulata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.

Segnala, in particolare, che i giudici dei gradi precedenti avrebbero omesso di prendere in considerazione le spese legali sostenute per il giudizio cautelare e per il successivo reclamo, che 'f avrebbero dovuto essere autonomamente liquidate e tutte in favore della ricorrente.

Il motivo è infondato.

La sentenza d'appello ha confermato la compensazione parziale delle spese di primo grado, nella misura dei 3\4, ponendo il residuo a vantaggio dell'attrice, odierna ricorrente, e non oltre, in ossequio al principio della compensazione parziale, avendo rigettato la domanda principale dell'impresa Moro.

Le osservazioni della corte d'appello, laddove prende in considerazione il tempo impegnato per decidere sulla domanda principale della ricorrente, maggiormente impegnativa e il cui esame si è concluso col rigetto, non vanno discoste dalla considerazione degli esiti del giudizio, e pertanto la valutazione complessiva è conforme al principio della soccombenza ed alla compensazione parziale in caso di soccombenza reciproca (della quale il giudice adito può e deve stabilire il diverso "peso", se esistente).

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l'omessa pronuncia su uno dei motivi d'appello in violazione dell'art 112 cod. proc. civ. in relazione all'art 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. , in particolare nella parte in cui il Giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla correttezza dei risultati della c.t.u. grafologica.

Il motivo è infondato.

La corte d'appello non omette affatto di prendere in considerazione i rilievi dell'odierna ricorrente sulle risultanze della consulenza, e tuttavia le ritiene inidonee a inficiare la solidità della motivazione di prime cure, in quanto gli elementi di contestazione specifica della c.t.u. sono stati inseriti nel giudizio dalla ricorrente sulla base di osservazioni di consulenti di parte nominati dopo l'espletamento della c.t.u., e fuori dal contraddittorio delle parti, senza che la stessa abbia fornito alcuna giustificazione in ordine alla mancanza di una tempestiva contestazione.

Aggiunge che il rigetto della domanda di risoluzione, fondata sulla pretesa omessa consegna, si fonda, oltre che sulle risultanze della c.t.u. grafologica contrarie all'attrice-appellante, anche sugli altri dati obiettivi (ritardo nella denuncia, pagamento delle rate protrattosi per oltre un anno) che tutte minano la credibilità della ricorrente sul punto decisivo da essa sostenuto, ovvero che la consegna dell'escavatore non sia mai avvenuta.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (trovutd per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27466/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia, 92 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].MA. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - intimatcL- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 552/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal cons. Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), nonché nei confronti della impresa individuale Ro.Ma. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora innanzi, Ro.Ma.) per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano n. 552/2019, pubblicata in data 08.02.2019, che ha respinto l'appello della ricorrente e confermato la sentenza del Giudice di prime cure. 2. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA].Ma., regolarmente intimata, non ha svolto attività difensiva. 4. Questa la vicenda processuale: - l'[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. per far accertare e dichiarare, in via principale, la risoluzione del contratto di leasing intercorso tra le parti per omessa consegna del bene oggetto della locazione finanziaria, la restituzione di quanto versato a titolo di canoni oltre agli interessi ed al risarcimento danni per l'illegittima iscrizione presso la [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia nonché, in via subordinata, la restituzione per indebito arricchimento di quanto già percepito. Nello specifico, l'[OSCURATO:PERSONA] esponeva che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulava un contratto di leasing con il quale la [OSCURATO:PERSONA], al tempo [OSCURATO:SOCIETA]., si impegnava a concedere in godimento alla stessa, in qualità di utilizzatrice, l'escavatore fornito dalla Ro.Ma. macchinari. La ricorrente versava alla concedente C 19.154,62 a titolo di acconto e corrispondeva cinque rate per complessivi C 36.733,62. Con raccomandata del 27.02.2009 l'utilizzatrice comunicava alla locatrice la propria intenzione di risolvere il contratto di leasing, stante la mancata consegna del bene e interrompeva il pagamento dei canoni; - per contro, la concedente sosteneva di aver ricevuto il verbale di consegna sottoscritto, che quindi l'escavatore oggetto del contratto di leasing fosse stato regolarmente consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] e negava qualsiasi responsabilità a proprio carico derivante dal bene locato; - la Moro proponeva anche ricorso cautelare contro l'iscrizione nei registri in sofferenza presso la [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, che veniva accolto. Il reclamo della società di leasing era rigettato; - era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della fornitrice, Ro.Ma. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva contumace. 5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13750/2016, rigettava la domanda attorea di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della concedente rilevando che le clausole contrattuali obbligavano quest'ultima al mero finanziamento dell'acquisto dell'escavatore e ponevano a carico della fornitrice la responsabilità derivante da un'eventuale mancata consegna del bene. A tal proposito, il Giudice di prime cure aderiva alle conclusioni emerse dalla CTU grafologica, che attribuiva la firma apposta in calce al verbale di consegna al Sig. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, per questo e per altre circostanze obiettive, che il bene oggetto del contratto fosse regolarmente pervenuto all'[OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Per quanto concerne, invece, il danno conseguente all'iscrizione presso la [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, il primo Giudice riconosceva il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, liquidandolo in via equitativa in C 5.000,00. 6. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando la mancata valutazione della clausola vessatoria di limitazione della responsabilità per qualsiasi rischio inerente al bene, l'esiguità della liquidazione equitativa del danno conseguente all'iscrizione alla Centrale rischi della Banca d'Italia, la motivazione apparente con riferimento alle spese di lite nonché l'errata adesione alle risultanze della CTU grafologica. 6.1. Avverso l'impugnata sentenza proponeva appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva alla Corte territoriale di revocare la propria condanna al risarcimento danni assumendo come contraddittoria la decisione del Tribunale per aver ritenuto da una parte ingiustificato il mancato pagamento dell'utilizzatore e al contempo illegittima la segnalazione di insolvenza effettuata dalla concedente. 7. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nonché l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA], disponendo la compensazione delle spese di appello nella misura del 50% e ponendo il residuo 50% a carico dell'appellante principale. sentenza impugnata-conferma la solidità dell'impianto motivazionale della decisione di primo grado, rigettando l'appello principale relativo alla domanda di risoluzione, in quanto dalla c.t.u. risultava la regolare sottoscrizione del verbale di consegna, il che, unitamente ad altre circostanze obiettive (lungo tempo trascorso prima della denuncia di mancata consegna, pagamento delle rate per oltre un anno pur in mancanza, asseritamente, della consegna) la porta a ritenere che il bene fosse stato regolarmente consegnato all'utilizzatore. 7.2 Rigetta anche l'appello incidentale della società di leasing, confermandone la condanna al pagamento dell'importo di 5.000,00 a titolo di risarcimento danni, nei confronti del soggetto finanziato, pur inadempiente, per la imprudente iscrizione dell'appellante alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, osservando che le segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenersi legittime ove si fondino non su un semplice inadempimentocé ma su una condizione di personale instabilità patrimoniale e finanziaria del debitore, esclusa dagli elementi acquisiti all'istruttoria, atti ad evidenziare solo un inadempimento rispetto a quell'unico contratto, oggetto peraltro di contestazione. Conferma l'importo del risarcimento, in difetto di prova di un danno più consistente da parte dell'appellato. Conferma altresì la statuizione sulle spese di primo grado, compensando le spese di appello nella misura del 50% e ponendo il residuo 50% a carico dell'appellante principale, per aver lo stesso svolto le considerazioni che hanno maggiormente impegnato la trattazione, senza condurre all'accoglimento dell'appello. 8. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 232 cod. proc. civ. / in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. La ricorrente rileva che il giudice di secondo grado avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie omettendo la valutazione di fatti, sia storici sia processuali, ritualmente introdotti e rilevanti ai fini della decisione: in particolare, il comportamento del fornitore Montagner, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado, denunciato per truffa dalla ricorrente, convocato ritualmente per rendere l'interrogatorio formale e non presentatosi. Il motivo è inammissibile. Le censure hanno ad oggetto il giudizio di fatto, che è profilo non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della rituale denuncia di vizio motivazionale, e la valutazione della prova, che è sfera riservata alla competenza del giudice di merito. Va rammentato che con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; 7 dicembre 2017, n. 29404; 5 luglio 2018, n. 17611). Non vengono peraltro neppure riprodotti i capitoli di interrogatorio formale ammessi, al fine di consentire a questo giudice un qualsiasi giudizio sulla decisività della mancata risposta. La ricorrente aggiunge poi, al punto d), che, stante il collegamento negoziale, all'interno della operazione di leasing, tra il contratto finanziatore-utilizzatore e il contratto utilizzatore-fornitore, era il finanziatore a dover fornire la prova dell'avvenuta consegna, e non l'utilizzatore a dover fornire la prova, negativa, della mancata consegna. Le regole sulla distribuzione dell'onere probatorio sono state rispettate e la critica anche questo profilo si risolve in un tentativo di riesame del fatto, avendo la società di leasing prodotto il verbale di consegna, appunto disconosciuto dalla ricorrente e la cui veridicità quanto alla firma è stata oggetto di positivo accertamento nel giudizio di merito. 2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. , nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie aventi ad oggetto la segnalazione della sofferenza dell'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia. Anche questo motivo è inammissibile, perché si contestano le risultanze in fatto del giudizio di merito in ordine alla durata della iscrizione alla centrale rischi. Peraltro, questa contestazione, da dedurre caso mai come errore revocatorio, potrebbe avere una rilevanza non in sé ma qualora fosse stato denunciato come incongruo l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in via equitativa, ma la contestazione della congruità dell'importo liquidato non risulta essere stata mai formulata. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. Segnala, in particolare, che i giudici dei gradi precedenti avrebbero omesso di prendere in considerazione le spese legali sostenute per il giudizio cautelare e per il successivo reclamo, che 'f avrebbero dovuto essere autonomamente liquidate e tutte in favore della ricorrente. Il motivo è infondato. La sentenza d'appello ha confermato la compensazione parziale delle spese di primo grado, nella misura dei 3\4, ponendo il residuo a vantaggio dell'attrice, odierna ricorrente, e non oltre, in ossequio al principio della compensazione parziale, avendo rigettato la domanda principale dell'impresa Moro. Le osservazioni della corte d'appello, laddove prende in considerazione il tempo impegnato per decidere sulla domanda principale della ricorrente, maggiormente impegnativa e il cui esame si è concluso col rigetto, non vanno discoste dalla considerazione degli esiti del giudizio, e pertanto la valutazione complessiva è conforme al principio della soccombenza ed alla compensazione parziale in caso di soccombenza reciproca (della quale il giudice adito può e deve stabilire il diverso "peso", se esistente). 4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l'omessa pronuncia su uno dei motivi d'appello in violazione dell'art 112 cod. proc. civ. in relazione all'art 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. , in particolare nella parte in cui il Giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla correttezza dei risultati della c.t.u. grafologica. Il motivo è infondato. La corte d'appello non omette affatto di prendere in considerazione i rilievi dell'odierna ricorrente sulle risultanze della consulenza, e tuttavia le ritiene inidonee a inficiare la solidità della motivazione di prime cure, in quanto gli elementi di contestazione specifica della c.t.u. sono stati inseriti nel giudizio dalla ricorrente sulla base di osservazioni di consulenti di parte nominati dopo l'espletamento della c.t.u., e fuori dal contraddittorio delle parti, senza che la stessa abbia fornito alcuna giustificazione in ordine alla mancanza di una tempestiva contestazione. Aggiunge che il rigetto della domanda di risoluzione, fondata sulla pretesa omessa consegna, si fonda, oltre che sulle risultanze della c.t.u. grafologica contrarie all'attrice-appellante, anche sugli altri dati obiettivi (ritardo nella denuncia, pagamento delle rate protrattosi per oltre un anno) che tutte minano la credibilità della ricorrente sul punto decisivo da essa sostenuto, ovvero che la consegna dell'escavatore non sia mai avvenuta. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (trovutd per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte d
Sentenza Cassazione n. 02039/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris