CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 7402/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, f rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]() LUCA °RONZO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RUM, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 468/2020 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. n. 7402/2021 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 20/08/2020 (n. 468/2020), la Corte d'ap- pello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato la do- manda proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] per la con- danna del Santoro alla restituzione, in proprio favore, delle differenze non dovute sui canoni corrisposti in relazione a un rapporto di locazione per uso diverso da quello di abitazione concluso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come sulla maggior misura del canone dovuto dal Prodi, rispetto a quella originariamente concordata tra le parti, si fosse già in prece- denza formato un giudicato esterno; e tanto, pur tenendo conto, in ogni caso, della fondatezza della pretesa del locatore di percepire tale canone maggiore in forza di un accordo novativo dalle stesse parti le- gittimamente concluso medio tempore; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il depo- sito di memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.; dell'art. 111 Cost. e degli artt. 27-29, 32 e 79 della legge n. 392/78 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territo- riale erroneamente ritenuto che la sentenza emessa nel precedente giudizio intercorso tra le parti, avesse deciso con efficacia di giudicato sulla questione concernente la misura del canone dovuto dall'odierno Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 7402/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrente, e per avere in ogni caso erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della legittimità della conclusione di un accordo tra le parti modificativo del canone originariamente dalle stesse concordato; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come il giudice a quo abbia giustificato la propria decisione sulla base di una duplice ratio decidendi, avendo, da un lato, rilevato la circostanza dell'avvenuta formazione di un giudicato esterno sulla misura del canone dovuto dal Prodi e, dall'altro, diffusamente evi- denziato le ragioni della legittimità dell'accordo novativo concluso tra le parti, tenuto conto della diversa attività a cui era stato destinato il bene immobile in progresso di tempo; della corrispondente necessità di dar luogo a nuove opere di parziale modifica e di adeguamento del locale concesso in locazione; della nuova decorrenza legale stabilita in relazione al rapporto (con la conseguente maggiore stabilità assicurata al conduttore): occorrenze, tutte, suscettibili di giustificare la modifi- cazione in aumento dell'importo del canone originariamente conve- nuto; a fronte di tale contenuto della motivazione, l'odierno ricorrente si è limitato a contestare l'affermazione fatta propria dalla corte territo- riale in ordine alla formazione di un giudicato esterno sulla misura del canone dovuto dall'odierno ricorrente, limitando, per converso, la cen- sura della seconda ratio decidendi a un'astratta e solo generica oppo- sizione alla decisione impugnata, senza neppure individuarne gli es- senziali passaggi logico-giuridici, esaurendone il proprio contrasto ar- gomentativo nella rilevazione secondo cui l'unica innovazione adottata dalle parti, con l'accordo modificativo dei patti originari, sarebbe stata quella relativa all'aumento del canone, "decidendo così contro la lettera ed in violazione delle norme di cui agli artt. 27-29, 32 e 79 della legge n. 392/78";Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 7402/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'assoluta carenza di qualsivoglia contenuto critico delle plurime ar- gomentazioni contenute nella sentenza impugnata vale a escludere l'ammissibilità della censura così formalizzata dal ricorrente, dovendo al riguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento della giu- risprudenza di questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a de- duzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sen- tenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla fun- zione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la con- seguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l'individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sen- tenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 - 01); sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricor- rente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'at- testazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 7402/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/1/2022. [OSCURATO:PERSONA]. ente Enric co