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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 25464/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20065/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o d a gli av- vocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5 9 0 /202 2 depositatoil 15 /0 7 /202 2 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo di risarcimento di danni.

Nel grado di merito del processo di equa riparazione sono stati liquidati € 1.000 di indennizzo, in esito all’accoglimento di opposizione. 2di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi, illustrati da memoria.

Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Schema: ( 2) sintesi dei cinque motivi di r icorso, che investono tutti la liquidazione delle spese di lite; (3) parte del provvedimento essenzialmente censurata; (4-5) valutazione; (6) esito.

2. - Con il primo motivo si censura la liquidazione de i compensi per vizi della motivazione (mancanza, apparenza, perplessità, incompren- sibilità).

Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.Con il secondo motivo , subordinato al rigetto del primo, si censura la liquidazione dei compensi in relazione alla fase monitoria, per inos- servanza dell’effetto espansivo interno e del divieto di reformatio in peiusdella pronuncia in sede ingiuntiva .

S i deduce violazione degli artt. 5ter l. 89/2001; 91, 112, 329, 333, 334, 336 e 342 c.p.c.; 3, 111Cost.; 6 para 1 Cedu; art. 47 co. 2 Carta dei diritti fondamentali UE.

Con il terzo motivo, subordinato al rigetto del secondo e/odel primo, si censura la liquidazione dei compensi in relazione alla fase monitoria, per violazione degli artt. 91 c.p.c. ; 2233 co. 2 c.c. ; 2 4 co. 1 l. 794/1942;13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4 d.m. 55/2014 e tabella 8 allegata a quest’ultimo.

Con il quarto e quinto motivo si censura l’omessa liquidazione della maggiorazione dei compensi dovutaper manifesta fondatezza degli ar- gomenti dell’opponenteper: (a) omessa pronuncia (quarto motivo, ex art. 112 c.p.c.); (b) violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012; 4 co. 8 d.m. 55/2014(quinto motivo).

3. - La p arte censurata del provvedimento è essenzialmente la se- guente: accolta l’opposizione «deve provvedersi […] a nuova pronuncia sulle spese relative all'intero giudizio, da regolarsi secondo 3di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. soccombenza in base alle tariffe di cui al d.m. 55/2014, scaglione di valore fino a € 1.100, secondovalori medi.

E dunque: € 28 per esborsi nella fase monitoria; € 30 per esborsi nella fase di opposizione;€ 135 per fase di studio; € 135 per fase introduttiva; € 170 per fase di trat- tazione; € 200 per fase decisionale; € 192 per utilizzo di tecniche in- formatiche; € 124,80 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; € 38,27 per cassa avvocati; 218,92 per Iva».

4. –Ogni motivo è da disattendere.

Il ricorso è da rigettare.

Quanto al primo motivo, la motivazione esiste, non è apparente, non è insanabilmente contraddittoria, non è perplessa, è comprensibile (v. indietro paragrafo n. 3).

Il primo motivo è rigettato.

Quantoal secondo motivo, in caso di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione, le «spese […] devono essere […] regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, […] mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. […] In caso di accoglimento dell'opposizione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposi- zione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale)».

Così, Cass. 26851/2016.In altre parole, il motivo di ricorso presuppone che l'opposizione ex art. 5ter l. 89/2001 introduca un autonomo grado di impugnazione, ma l’opposizione è semplicemente la seconda fase (a contraddittorio pieno) di un unico grado (di merito), cui può far seguito un secondo grado di legittimità (il presente).

Ove – come nel caso di specie -venga accolta l’opposizione della parte privata, sono da liqui- darele spese dell’intero procedimento in base al criterio della soccom- benza.

Cfr. anche Cass. 10860/2023.

La Corte di appello di Napoli ha 4di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. applicato correttamente questi criteri, compiendo una nuova liquida- zione integraledelle spese.

Il secondo motivo è rigettato.

Quanto al terzo motivo, dalla regola della liquidazione complessiva e indivisibile delle spese(in caso di accoglimento dell’opposizione), insita nell’unicità del grado di merito del processo di equa riparazione, segue il corollario della incensurabilità in sede di giudizio di legittimità di una la liquidazione delle spese superiore nel suo complesso ai minimi (te- nuto conto dello scaglione di valore della controversia ) .

Nel caso di specie, la liquidazione complessiva compiuta dalla corte territoriale è superiore ai minimi.

Pertanto, essa non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (cfr. anche Cass. 6702/2023) e così nemmeno a quelle articolate dal ricorrentenel caso di specie.

5. - Tra le censure del ricorrente, merita una distinta discussione quella che invoca un indirizzo della giurisprudenza di legittimità relativo all’allegazionedi una nota specifica dei compensi ad opera della parte vittoriosa.

Nella sua formulazione più diffusa, l’orientamento è il se- guente: «in presenza […] specifica prodotta dalla parte vittoriosa, [il giudice] non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accerta- mento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe» (così, Cass. 4689/2018, tra le molte, nonché 727/2023, tra le più recenti).

Tuttavia, questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla di- sciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione.

Si applicano le disposizioni 5di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 co. 6 Cost.

Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronunciain modo conciso ovvero succinto, ove l’oggetto di quest’ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.).

Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è –niente di meno, ma neanche niente di più – la domanda di liquidazione nel suo complesso, alla quale si deve rispondere applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m. 55/2014), tenuto conto del valore della controversa determinato (art. 5 d.m. 55/2014).

Non è compatibile con questa cornice volgere «l'onere di dare ade- guata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella nota specifica nel senso del dovere di rispondere esplicitamente, pedissequamente, punto per punto (per così dire: uno ad uno) ad ogni singola indicazione.

Inteso in tal modo, l’onere motivazionale sulle spese eccederebbe in modo paradossale quello che grava sul giudice in punto di pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacifi- camente che, nell’esternare le ragioni del proprio convincimento, il giu- dice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione controversa.

Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie: ciò che qui, in tema di spese, è puntualmente accaduto.

In conclusione, il terzo motivo è rigettato.

Quanto al quarto e al quinto motivo, essi sono da esaminarsi con- giuntamente e da respingere. 6di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla censura (a), essa denuncia specificamente un error in procedendo.

Ciò consente un efficiente accesso agli atti di causa è una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale.

In effetti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omis- sione di pronuncia, è fondata.

Ciò conduce ad una cassazione sostitu- tiva (della lacuna decisoria) con pronuncia nel merito che esclude la maggiorazione controversa, della quale non si ravvedono gli estremi.

L’accoglimento con decisione nel merito della censura (a) , determina l’assorbimento della censura (b), e quindi del quinto motivo.

In questi termini, il quarto e il quinto motivo sono respinti.

6. –Disatteso ogni motivo, rigettato è il ricorso, senza necessità di prov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20065/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o d a gli av- vocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5 9 0 /202 2 depositatoil 15 /0 7 /202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo di risarcimento di danni. Nel grado di merito del processo di equa riparazione sono stati liquidati € 1.000 di indennizzo, in esito all’accoglimento di opposizione. 2di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Schema: ( 2) sintesi dei cinque motivi di r icorso, che investono tutti la liquidazione delle spese di lite; (3) parte del provvedimento essenzialmente censurata; (4-5) valutazione; (6) esito. 2. - Con il primo motivo si censura la liquidazione de i compensi per vizi della motivazione (mancanza, apparenza, perplessità, incompren- sibilità). Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.Con il secondo motivo , subordinato al rigetto del primo, si censura la liquidazione dei compensi in relazione alla fase monitoria, per inos- servanza dell’effetto espansivo interno e del divieto di reformatio in peiusdella pronuncia in sede ingiuntiva . S i deduce violazione degli artt. 5ter l. 89/2001; 91, 112, 329, 333, 334, 336 e 342 c.p.c.; 3, 111Cost.; 6 para 1 Cedu; art. 47 co. 2 Carta dei diritti fondamentali UE. Con il terzo motivo, subordinato al rigetto del secondo e/odel primo, si censura la liquidazione dei compensi in relazione alla fase monitoria, per violazione degli artt. 91 c.p.c. ; 2233 co. 2 c.c. ; 2 4 co. 1 l. 794/1942;13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4 d.m. 55/2014 e tabella 8 allegata a quest’ultimo. Con il quarto e quinto motivo si censura l’omessa liquidazione della maggiorazione dei compensi dovutaper manifesta fondatezza degli ar- gomenti dell’opponenteper: (a) omessa pronuncia (quarto motivo, ex art. 112 c.p.c.); (b) violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012; 4 co. 8 d.m. 55/2014(quinto motivo). 3. - La p arte censurata del provvedimento è essenzialmente la se- guente: accolta l’opposizione «deve provvedersi […] a nuova pronuncia sulle spese relative all'intero giudizio, da regolarsi secondo 3di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. soccombenza in base alle tariffe di cui al d.m. 55/2014, scaglione di valore fino a € 1.100, secondovalori medi. E dunque: € 28 per esborsi nella fase monitoria; € 30 per esborsi nella fase di opposizione;€ 135 per fase di studio; € 135 per fase introduttiva; € 170 per fase di trat- tazione; € 200 per fase decisionale; € 192 per utilizzo di tecniche in- formatiche; € 124,80 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; € 38,27 per cassa avvocati; 218,92 per Iva». 4. –Ogni motivo è da disattendere. Il ricorso è da rigettare. Quanto al primo motivo, la motivazione esiste, non è apparente, non è insanabilmente contraddittoria, non è perplessa, è comprensibile (v. indietro paragrafo n. 3). Il primo motivo è rigettato. Quantoal secondo motivo, in caso di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione, le «spese […] devono essere […] regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, […] mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. […] In caso di accoglimento dell'opposizione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposi- zione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale)». Così, Cass. 26851/2016.In altre parole, il motivo di ricorso presuppone che l'opposizione ex art. 5ter l. 89/2001 introduca un autonomo grado di impugnazione, ma l’opposizione è semplicemente la seconda fase (a contraddittorio pieno) di un unico grado (di merito), cui può far seguito un secondo grado di legittimità (il presente). Ove – come nel caso di specie -venga accolta l’opposizione della parte privata, sono da liqui- darele spese dell’intero procedimento in base al criterio della soccom- benza. Cfr. anche Cass. 10860/2023. La Corte di appello di Napoli ha 4di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. applicato correttamente questi criteri, compiendo una nuova liquida- zione integraledelle spese. Il secondo motivo è rigettato. Quanto al terzo motivo, dalla regola della liquidazione complessiva e indivisibile delle spese(in caso di accoglimento dell’opposizione), insita nell’unicità del grado di merito del processo di equa riparazione, segue il corollario della incensurabilità in sede di giudizio di legittimità di una la liquidazione delle spese superiore nel suo complesso ai minimi (te- nuto conto dello scaglione di valore della controversia ) . Nel caso di specie, la liquidazione complessiva compiuta dalla corte territoriale è superiore ai minimi. Pertanto, essa non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (cfr. anche Cass. 6702/2023) e così nemmeno a quelle articolate dal ricorrentenel caso di specie. 5. - Tra le censure del ricorrente, merita una distinta discussione quella che invoca un indirizzo della giurisprudenza di legittimità relativo all’allegazionedi una nota specifica dei compensi ad opera della parte vittoriosa. Nella sua formulazione più diffusa, l’orientamento è il se- guente: «in presenza […] specifica prodotta dalla parte vittoriosa, [il giudice] non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accerta- mento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe» (così, Cass. 4689/2018, tra le molte, nonché 727/2023, tra le più recenti). Tuttavia, questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla di- sciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione. Si applicano le disposizioni 5di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 co. 6 Cost. Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronunciain modo conciso ovvero succinto, ove l’oggetto di quest’ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.). Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è –niente di meno, ma neanche niente di più – la domanda di liquidazione nel suo complesso, alla quale si deve rispondere applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m. 55/2014), tenuto conto del valore della controversa determinato (art. 5 d.m. 55/2014). Non è compatibile con questa cornice volgere «l'onere di dare ade- guata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella nota specifica nel senso del dovere di rispondere esplicitamente, pedissequamente, punto per punto (per così dire: uno ad uno) ad ogni singola indicazione. Inteso in tal modo, l’onere motivazionale sulle spese eccederebbe in modo paradossale quello che grava sul giudice in punto di pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacifi- camente che, nell’esternare le ragioni del proprio convincimento, il giu- dice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione controversa. Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie: ciò che qui, in tema di spese, è puntualmente accaduto. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. Quanto al quarto e al quinto motivo, essi sono da esaminarsi con- giuntamente e da respingere. 6di 6 – RG 2 0 065 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla censura (a), essa denuncia specificamente un error in procedendo. Ciò consente un efficiente accesso agli atti di causa è una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale. In effetti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omis- sione di pronuncia, è fondata. Ciò conduce ad una cassazione sostitu- tiva (della lacuna decisoria) con pronuncia nel merito che esclude la maggiorazione controversa, della quale non si ravvedono gli estremi. L’accoglimento con decisione nel merito della censura (a) , determina l’assorbimento della censura (b), e quindi del quinto motivo. In questi termini, il quarto e il quinto motivo sono respinti. 6. –Disatteso ogni motivo, rigettato è il ricorso, senza necessità di prov
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