CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 37248/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di. TORINO, con sentenza in data 14/01/202.1,riformando la sentenza assolutoria pronunciata ai sensi dell'art. 131bis CP dal TRIBUNALE di ASTI, in data 06/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , condannava la predetta in relazione al reato di cui all' art. 640 CP . Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131bis CP. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha adeguatamente rilevato che non poteva farsi applicazione dell'istituto di cui all'art. 131bis CP sia sotto il profilo del complessivo disvalore della condotta (attesa l'insidiosità del meccanismo truffaldino, l'intrinseca pericolosità dello strumento informatico, l'entità del danno), sia per l'abitualità del comportamento delittuoso, ricorrendo almeno due precedenti per reati della stessa indole. Il ricorso contrasta solamente quest'ultimo aspetto della motivazione, ma ignora la prima parte della stessa, risultando così aspecifico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore