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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 18959/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 458-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - controrícorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 307/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

18. R.G. 458/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 300/2009, accoglieva la domanda del Comune di Isola del Liri e dichiarava decaduti dal beneficio d'inventario ex art. 505 c.c.

Giorgio, Gilberto e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla successione del loro padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 20 febbraio 1992.

2. La sentenza era impugnata in via principale da Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione - di decadenza dal beneficio di inventario - fatta valere dal Comune e la contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario per la scadenza del termine per la liquidazione.

Appello incidentale condizionato era proposto dal Comune di Isola del Liri; appello incidentale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che era intervenuto nel giudizio di primo grado, che contestava la qualificazione del proprio intervento come adesivo; appello incidentale infine era proposto da [OSCURATO:PERSONA] che contestava la propria condanna alle spese di lite.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 18 gennaio 2016, n. 307, ha rigettato l'appello principale, dichiarato assorbito quello incidentale condizionato del Comune di Isola del Liri, rigettato gli appelli incidentali del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la pronuncia di primo grado.

3. Avverso la sentenza d'appello Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione.

Resistono con distinti controricorsi il Comune di Isola del Liri e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua condanna alle spese di lite.

Memorie è stata depositata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso principale è articolato in un motivo che denuncia "contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario ex art. 505 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 500 c.c.": la Corte d'appello, in contrasto con quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 13862/2001, non ha considerato che il termine per la liquidazione delle attività ereditarie di cui all'art.500 c.c. non è perentorio. [OSCURATO:PERSONA], precisato che gli invocati artt. 500 e 505 c.c. sono disposizioni dettate per la liquidazione dell'eredità posta in essere nell'interesse di tutti i creditori e legatari, rileva che dagli atti del giudizio non risulta il carattere concorsuale ovvero individuale della liquidazione in esame e che, in ogni caso, la questione della applicabilità di un termine di decadenza per la liquidazione individuale è questione di particolare rilevanza sulla quale non si rinvengono precedenti specifici di questa Corte.

Per tale motivo il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa alla trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 458-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - controrícorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 307/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 18. R.G. 458/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 300/2009, accoglieva la domanda del Comune di Isola del Liri e dichiarava decaduti dal beneficio d'inventario ex art. 505 c.c. Giorgio, Gilberto e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla successione del loro padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 20 febbraio 1992. 2. La sentenza era impugnata in via principale da Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione - di decadenza dal beneficio di inventario - fatta valere dal Comune e la contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario per la scadenza del termine per la liquidazione. Appello incidentale condizionato era proposto dal Comune di Isola del Liri; appello incidentale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che era intervenuto nel giudizio di primo grado, che contestava la qualificazione del proprio intervento come adesivo; appello incidentale infine era proposto da [OSCURATO:PERSONA] che contestava la propria condanna alle spese di lite. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 18 gennaio 2016, n. 307, ha rigettato l'appello principale, dichiarato assorbito quello incidentale condizionato del Comune di Isola del Liri, rigettato gli appelli incidentali del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la pronuncia di primo grado. 3. Avverso la sentenza d'appello Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Isola del Liri e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua condanna alle spese di lite. Memorie è stata depositata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale è articolato in un motivo che denuncia "contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario ex art. 505 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 500 c.c.": la Corte d'appello, in contrasto con quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 13862/2001, non ha considerato che il termine per la liquidazione delle attività ereditarie di cui all'art.500 c.c. non è perentorio. [OSCURATO:PERSONA], precisato che gli invocati artt. 500 e 505 c.c. sono disposizioni dettate per la liquidazione dell'eredità posta in essere nell'interesse di tutti i creditori e legatari, rileva che dagli atti del giudizio non risulta il carattere concorsuale ovvero individuale della liquidazione in esame e che, in ogni caso, la questione della applicabilità di un termine di decadenza per la liquidazione individuale è questione di particolare rilevanza sulla quale non si rinvengono precedenti specifici di questa Corte. Per tale motivo il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa alla trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 gen
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