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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06216/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ei,arninall gli atti e li provvedimento impugnato; rte7-iuto che il ricorso è inammissibile perché in quanto manifestamente infondato, perché con i due motivi (1 -7lamenta asseriti difetti, contraddittorietà e palesi illogicità della motivazione in ordine ai costituti, anche soggettivi, della calunnia ascritta alla ricorrente, che la ett.ura dei provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente, connotata da lineare e coerente !oc,icjtà e da esauriente disamina dei dati processuali ente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia s.oretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive :.HeVaUTI che alLinammiss:bihtà del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dlchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso I 30 gennaio 2023. li Consigliere estensore Il Presidente -L'enieCett.^ Paterne.

Raddusa , [OSCURATO:PERSONA] tiordano 1D , IN Cf.:!(—:ALERIA i 4 FEB 2023 IL ruN2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ei,arninall gli atti e li provvedimento impugnato; rte7-iuto che il ricorso è inammissibile perché in quanto manifestamente infondato, perché con i due motivi (1 -7lamenta asseriti difetti, contraddittorietà e palesi illogicità della motivazione in ordine ai costituti, anche soggettivi, della calunnia ascritta alla ricorrente, che la ett.ura dei provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente, connotata da lineare e coerente !oc,icjtà e da esauriente disamina dei dati processuali ente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia s.oretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive :.HeVaUTI che alLinammiss:bihtà del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dlchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso I 30 gennaio 2023. li Consigliere estensore Il Presidente -L'enieCett.^ Paterne. Raddusa , [OSCURATO:PERSONA] tiordano 1D , IN Cf.:!(—:ALERIA i 4 FEB 2023 IL ruN2
Sentenza Cassazione n. 06216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris