CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina resa in data 20/07/2020, ha ridotto la pena che era stata inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] giudicato responsabile, all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze processuali, del delitto di truffa in concorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale sulla ritenuta responsabilità del ricorrente (asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), è manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: ed in effetti, la Corte (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha dato conto degli elementi su cui ha fondato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, essendo stato provato sia l'artifizio - dato dalla falsa prospettazione della restituzione della somma di euro 2,500.00 a fronte di euro 500,00 versati dalla p.o. -, sia pure l'ingiusto profitto (consistito in euro 500.00 incassati dal Rizzo, fuggito poi a bordo dell'autovettura sottratta alla parte offesa); in tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della p.o. si risolve dunque in una contestazione "di merito" atteso che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca del teste, seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); tanto premesso, è in primo luogo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, e va anche in tal caso ribadito, il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, in cui la Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885); il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ed anche nel caso in cui affermi di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr., così, in particolare. Sez. 2, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585; conf., Sez. 2, Sentenza n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994); ed anche il riconoscimento dell'imputato presente, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testimonianza, abbia accertato direttamente l'identità personale dell'imputato dovendo perciò essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213, ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 3642 del 03/12/2004, Izzo, Rv. 230781; Sez. 5, Sentenza n. 37497 del 13/05/2014, Romano, Rv. 260593; Sez. 2, Sentenza n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081); rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge in ordine e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio è a sua volta manifestamente infondato tenuto conto che nella sentenza impugnata (cfr., pag. 4) la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi ostativi alla concessione dei benefici di legge (modalità della condotta, precedenti penali, propensione a delinquere e assenza di elementi favorevoli) e che, inoltre, a séguito della riqualificazione dei fatti e della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non ha proceduto al doppio aumento di pena facendo così venire meno la necessità di applicare il criterio moderatore invocato di cui all'art. 63 n. 4 cod. pen.; a fronte di tali rilievi, pertanto, la censura difensiva si risolve nella doglianza circa la eccessività della pena senza riuscire ad individuare un profilo di violazione di legge o di vizio motivazionale suscettibile di esser speso in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della