CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del Giudice di pace di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; /4' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Ferrara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per essersi l'imputato trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dal quale era stato espulso, in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Milano in data 2 settembre 2014. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto sufficiente, per l'integrazione del reato, l'elemento soggettivo della colpa, e per avere accertato la sua penale responsabilità su tale insufficiente base. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, per avere il giudice a quo escluso che potesse configurarsi la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, sull'erroneo ed esclusivo rilievo che, essendo in gioco un reato di pericolo, fosse impossibile individuare in concreto un grado minimo di offesa al bene tutelato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. è certamente un reato doloso (Sez. 5, n. 23626 del 22/05/2008, Igbinaubiere, Rv. 240449-01). L'incidentale contraria affermazione della sentenza impugnata, peraltro contenuta in un passaggio motivazionale estraneo alla trattazione del tema della penale responsabilità, è senza dubbio erronea. Trattasi tuttavia, all'evidenza, di errore ininfluente sulla decisione, e sulla sua giuridica correttezza. Dai passaggi motivazionali della sentenza impugnata, al tema della responsabilità effettivamente dedicati, si ricava infatti che all'imputato era stata notificata l'intimazione di lasciare il territorio nazionale, in quanto irregolarmente soggiornante. Di tale intimazione egli era, dunque, perfettamente a conoscenza, e ciò nonostante egli decise, senza aver mai addotto ragione alcuna, di non ottemperarvi.Emerge quindi una condotta dalla chiara significazione dolosa. E il motivo di ricorso non svolge alcuna confutazione al riguardo. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Non è esatto affermare, come si legge nella sentenza impugnata, che nei reati di pericolo non sia possibile individuare un grado minimo di offesa al bene tutelato, che consenta di fare applicazione dell'istituto regolato dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, con tale categoria di reati perfettamente compatibile (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143-01; Sez. 4, n. 24249 del 28/04/2006, Crepaldi, Rv. 234416-01; Sez. 4, n. 36990 del 04/07/2003, Terranova, Rv. 226377-01). Sta di fatto, però, che il Giudice di pace non abbia tanto ancorato a tale presupposto il diniego censurato, e abbia piuttosto argomentato nel merito, richiamando il contesto di accentuata proclività al delitto, in cui si inserì l'illecita protrazione della permanenza illegale dell'imputato nel territorio dello Stato, che qualifica - secondo un apprezzamento nient'affatto implausibile - come non tenue il livello di offensività della condotta. 4. il ricorso, infondato in entrambi i motivi proposti, deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento