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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 33636/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1158/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VITERBO n. 266/2020 pubblicata il 02/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:SOCIETA]. e ADER.

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della invalidità, illegittimità o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo notificato alla Brinchi, a cagione della eccepita prescrizione quinquennale della pretesa contributiva antecedente alla notifica dell’avviso di addebito.

3. Per la cassazione della sentenza la Brinchi ha proposto ricorso straordinario ex art.111 Cost, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste ADER con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato.

4. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ..

Deduce che il giudice a quo ha errato nel qualificare il ricorso introduttivo quale opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine perentorio previsto dall’art.617 cod. proc. civ., trattandosi invece di azione di accertamento negativo non soggetta al termine perentorio predetto.

2. ADER ha eccepito la inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

3. L’eccezione è fondata.

Il giudice a quo ha qualificato l’azione spiegata dalla Brinchi come opposizione alla esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ.

4. La qualificazione trova il proprio fondamento nella eccezione di prescrizione del credito in data antecedente alla notifica dell’avviso di addebito, sollevata dalla parte opponente, tale da configurare una opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, ex art.24 comma 5 del d.lgs. n.46/1999.

5. Sul punto il giudice del merito ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla Brinchi attenesse «direttamente al titolo stesso, posto a base del provvedimento di fermo e, come tale, avrebbe dovuto essere promossa avverso provvedimento entro i termini di legge previsti», ossia i termini previsti dall’art.24 comma 5 cit.

6. Sulla base della qualificazione giuridica compiuta dal giudice del merito, condivisibile per le ragioni sopra spiegate, ne deriva la conseguenza che trattandosi di opposizione alla esecuzione ex artt.615 e 618 bis cod. proc. civ. la sentenza impugnata in questa sede è soggetta ad appello, e pertanto è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, come eccepito dall’Agenzia delle entrate.

7. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, a beneficio della controricorrente, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1158/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VITERBO n. 266/2020 pubblicata il 02/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:SOCIETA]. e ADER. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della invalidità, illegittimità o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo notificato alla Brinchi, a cagione della eccepita prescrizione quinquennale della pretesa contributiva antecedente alla notifica dell’avviso di addebito. 3. Per la cassazione della sentenza la Brinchi ha proposto ricorso straordinario ex art.111 Cost, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste ADER con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato. 4. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ.. Deduce che il giudice a quo ha errato nel qualificare il ricorso introduttivo quale opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine perentorio previsto dall’art.617 cod. proc. civ., trattandosi invece di azione di accertamento negativo non soggetta al termine perentorio predetto. 2. ADER ha eccepito la inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione. 3. L’eccezione è fondata. Il giudice a quo ha qualificato l’azione spiegata dalla Brinchi come opposizione alla esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ. 4. La qualificazione trova il proprio fondamento nella eccezione di prescrizione del credito in data antecedente alla notifica dell’avviso di addebito, sollevata dalla parte opponente, tale da configurare una opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, ex art.24 comma 5 del d.lgs. n.46/1999. 5. Sul punto il giudice del merito ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla Brinchi attenesse «direttamente al titolo stesso, posto a base del provvedimento di fermo e, come tale, avrebbe dovuto essere promossa avverso provvedimento entro i termini di legge previsti», ossia i termini previsti dall’art.24 comma 5 cit. 6. Sulla base della qualificazione giuridica compiuta dal giudice del merito, condivisibile per le ragioni sopra spiegate, ne deriva la conseguenza che trattandosi di opposizione alla esecuzione ex artt.615 e 618 bis cod. proc. civ. la sentenza impugnata in questa sede è soggetta ad appello, e pertanto è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, come eccepito dall’Agenzia delle entrate. 7. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, a beneficio della controricorrente, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
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