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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22721/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoMirella [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controlegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.844/2025 depositatail 25/08/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delleparti controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 5140/2026Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 22721/2026Data pubblicazione 06/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia delleparti controricorrenti P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/07/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoMirella [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controlegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.844/2025 depositatail 25/08/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delleparti controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 5140/2026Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 22721/2026Data pubblicazione 06/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia delleparti controricorrenti P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/07/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris