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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1948

Cassazione n. 22435/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1948 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 9 settembre 2020 del Tribunale di Palermo, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta individuale, per il reato di cui all'art. 5 d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente all'anno d'imposta 2011.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione, assumendo che la stessa avrebbe ribadito la condanna dell'imputato sulla sola base di indagini di natura meramente presuntiva, prive di riscontri, quanto all'indicazione dei costi nella misura del 14% del ricavato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La Corte territoriale ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che, in assenza di qualunque documentazione relativa alla ditta individuale del ricorrente, l'accertamento dei ricavi era stato eseguito sulla base delle notizie raccolte presso i clienti, nei cui confronti il Nicolini aveva emesso fatture attive o dai quali aveva ricevuto bonifici nel periodo di imposta in considerazione; da questi accertamenti erano risultati ricavi - mai contestati dall'imputato - nella misura di 232.000 euro circa.

Ancora, in mancanza di documentazione, l'ammontare dei costi era stato individuato sulla base delle indicazioni dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura del 14%.

La sentenza di appello, peraltro, ha altresì rilevato che il gravame (a) pari del ricorso) non aveva indicato alcun elemento dal quale ricavare eventuali costi in misura maggiore, così che la relativa doglianza non poteva trovare accoglimento.

Invero, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856).

Alcunché risulta allegato, sì da contrastare, o per contro ampliare, il dato siccome individuato in favore del contribuente.

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1948 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 9 settembre 2020 del Tribunale di Palermo, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta individuale, per il reato di cui all'art. 5 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente all'anno d'imposta 2011. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione, assumendo che la stessa avrebbe ribadito la condanna dell'imputato sulla sola base di indagini di natura meramente presuntiva, prive di riscontri, quanto all'indicazione dei costi nella misura del 14% del ricavato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La Corte territoriale ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che, in assenza di qualunque documentazione relativa alla ditta individuale del ricorrente, l'accertamento dei ricavi era stato eseguito sulla base delle notizie raccolte presso i clienti, nei cui confronti il Nicolini aveva emesso fatture attive o dai quali aveva ricevuto bonifici nel periodo di imposta in considerazione; da questi accertamenti erano risultati ricavi - mai contestati dall'imputato - nella misura di 232.000 euro circa. Ancora, in mancanza di documentazione, l'ammontare dei costi era stato individuato sulla base delle indicazioni dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura del 14%. La sentenza di appello, peraltro, ha altresì rilevato che il gravame (a) pari del ricorso) non aveva indicato alcun elemento dal quale ricavare eventuali costi in misura maggiore, così che la relativa doglianza non poteva trovare accoglimento. Invero, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856). Alcunché risulta allegato, sì da contrastare, o per contro ampliare, il dato siccome individuato in favore del contribuente. 5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris