CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 04720/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Catania [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., della Corte di Appello di Catania per il reato di furto in abitazione e violazione di domicilio; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ne consegue che le doglianze del primo motivo relative alla qualificazione giuridica, in assenza di errore manifesto, e alla insussistenza del fatto risultano non consentite a fronte della rinuncia sul punto, tanto più che la Corte di appello ha escluso ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura — secondo motivo — relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. L'entità della pena è stata concordata e la congruità è stata valutata con adeguata motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il corlIsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]